Public procurement award upheld despite exclusion of two bidders

52.2001.433Altro tribunale14 gen 2002Dismissed

Sintesi

Three unsuccessful bidders appealed a procurement decision awarding cleaning services for a new building. The court held the appeals admissible but unfounded. Two bidders were validly excluded because they were in arrears with AVS contributions when they submitted their offers. The third bidder’s offer was more expensive than the awardee’s, and its claim to local preference failed because locality was not a procurement criterion. The award was confirmed. No court fee was charged because the appellants had to litigate to learn why they were not awarded the contract, but each appellant was ordered to pay CHF 200 in party compensation to the prevailing party.

Regest

Art. 23 DirCIAP; exclusion of tenderers for unpaid social security contributions; award criteria and irrelevance of local preference. A tenderer may be excluded where, at the time of bid submission, social security contributions remain unpaid; later payment arrangements do not retroactively cure the defect (consid. 3). The contracting authority must assess bids only according to the published award criteria; an allegedly local bidder cannot rely on an unwritten preference, and a higher-priced offer may not prevail over a more advantageous one absent a legally relevant criterion (consid. 4). Where the appeals are manifestly unfounded, they may be decided summarily on the file.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2001.433

Data decisione, Autorità: 14.01.2002, TRAM

Incarto n. 52.2001.00433-436-437

Lugano 14 gennaio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a) 4 dicembre 2001 della


b) 6 dicembre 2001 della


c) 6 dicembre 2001 della


contro

la decisione 15 novembre 2001 con cui l'__________ ha deliberato alla __________ i lavori di pulizia del nuovo edificio dell'__________;

viste le risposte:

  • 10 dicembre 2001 dell'__________;

  • 12 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

  • 13 dicembre 2001 della __________;

  • 17 dicembre 2001 della __________;

  • 7 gennaio 2002 della __________;

al ricorso sub a)

  • 10 dicembre 2001 dell'__________;

  • 12 dicembre 2001 della __________;

  • 12 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

  • 17 dicembre 2001 della __________;

  • 7 gennaio 2002 della __________;

al ricorso sub b)

  • 10 dicembre 2001 dell'__________;

  • 12 dicembre 2001 della __________;

  • 13 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

  • 13 dicembre 2001 della __________;

  • 7 gennaio 2002 della __________;

al ricorso sub c)

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 24 agosto 2001 l'__________ ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP, per l'assegnazione dei lavori di pulizia generale del nuovo edificio dell'__________ di __________ (FU n. __________, __________);

che il modulo d'offerta (pos. 192.100) indicava che i lavori sarebbero stati aggiudicati al miglior offerente secondo i seguenti criteri di delibera:

  • attendibilità e convenienza dell'offerta;

struttura e organizzazione dell'azienda;

che in tempo utile sono pervenute al committente le seguenti offerte:

  • __________ fr. 30'493.85

  • __________ fr. 30'832.80

  • __________ fr. 32'409.10

  • __________ fr. 33'011.70

  • __________ fr. 33'711.10

  • __________ fr. 34'324.40

  • __________ fr. 38'965.20

  • __________ fr. 42'824.80

  • __________ fr. 51'701.80

  • __________ fr. 62'406.00

che le offerte della __________ e della __________ sono state scartate giusta l'art. 23 lett. c DirCIAP perché queste concorrenti erano in mora con il pagamento dei contributi AVS;

che su preavviso dell'ULSA, il 15 novembre 2001 l'__________ ha deliberato la commessa alla __________, rimasta prima in graduatoria;

che contro questa decisione insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo le ditte citate in ingresso, chiedendone l'annullamento e postulando la delibera in loro favore;

che con identica motivazione la __________ e la __________ rilevano di aver presentato un'offerta seria ed attendibile, più conveniente di quella della __________;

che la __________ si duole invece del fatto che non le sia stata data la preferenza in quanto ditta locale;

che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono l'__________, l'ULSA e la deliberataria con argomenti che verranno discussi qui appresso;

considerato, in diritto

che i ricorsi, tempestivamente inoltrati da ditte che hanno partecipato senza successo al concorso indetto dall'__________, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 DLACIAP, applicabile alla fattispecie giusta gli art. 6 cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 lett. a CIAP;

che avendo il medesimo fondamento di fatto i ricorsi possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che essendo palesemente infondati possono essere evasi con sommaria motivazione;

che giusta l'art. § 23 cpv. 1 lett. c DirCIAP un offerente può essere escluso dalla gara se non ha pagato le imposte o gli oneri sociali;

che tanto la __________, quanto la __________ sono in mora con il pagamento dei contributi AVS per l'anno 2000; ne fanno fede gli attestati da loro stesse prodotti;

che le dilazioni di pagamento ottenute da queste concorrenti non permettono di ignorare che al momento dell'inoltro delle offerte il pagamento non era ancora stato effettuato;

che l'esclusione di queste ditte dall'aggiudicazione non presta quindi il fianco a critiche di sorta;

che la __________ ha invece presentato un'offerta più onerosa di quella inoltrata dall'aggiudicataria: già per questo motivo, considerati i criteri di aggiudicazione, la delibera appare immune da qualsiasi violazione del diritto;

che il fatto che si tratti di una ditta locale non può essere preso in considerazione ai fini della delibera, già perché non previsto come criterio di aggiudicazione;

che la delibera censurata, esente da violazioni del diritto, va quindi senz'altro confermata;

che essendo le insorgenti state costrette a ricorrere per conoscere i motivi della mancata delibera in loro favore, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) ma non dall'assegnazione di ripetibili a favore della parte vincente, assistita da un avvocato (art. 31 PAmm);

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 23 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. I ricorsi sono respinti.

  2. Non si preleva tassa di giustizia.

Ciascuna ricorrente è tenuta a versare fr. 200.-- di ripetibili a favore della __________.

  1. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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