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Numero d'incarto:
52.2001.431
Data decisione, Autorità:
04.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00431
Lugano
4 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 dicembre 2001 di
rappr. da __________
contro
la risoluzione 13 novembre 2001 (n. 5283) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa per denegata giustizia
presentata dall'insorgente in materia di rinnovo del permesso di dimora e di
rilascio di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 10 maggio 1996 la cittadina bulgara
__________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente
rinnovato, con ultima scadenza fissata per il 9 maggio 2001, a seguito del
matrimonio con il cittadino elvetico __________;
che il 27 ottobre 2000 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha rifiutato di rinnovare il permesso di soggiorno
alla ricorrente alla sua scadenza, in quanto non viveva insieme al marito
quantomeno dall'estate 1998 (art. 7, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS);
che l'interessata non ha ritirato la
risoluzione spedita per raccomandata, venendone - a suo dire - a conoscenza
soltanto nel febbraio 2001;
che il 3 marzo 2001 l'Ufficio regionale
degli stranieri di __________ ha avvertito l'insorgente che il suo permesso di
dimora stava per scadere, inviandole l'apposito formulario per ottenerne il
rinnovo;
che l'11 aprile 2001 __________ ha richiesto
la proroga del suo permesso B e, il 13 dello stesso mese, il rilascio di un
permesso di domicilio tramite il suo rappresentante __________, mettendo in
dubbio che l'atto dipartimentale del 27 ottobre 2000 fosse una decisione;
che il 27 aprile 2001 il dipartimento ha
comunicato a __________ di aver preso atto della sua istanza del 13 aprile
precedente e di volerla valutare, ricordando nel contempo che __________ doveva
lasciare il territorio cantonale alla scadenza del suo permesso di soggiorno;
che, in ultima istanza, con giudizio 15
giugno 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il
ricorso di __________ contro la predetta risoluzione dipartimentale, per motivi
di incompetenza in materia di ordini di partenza concernenti le persone straniere;
che l'11 luglio 2001 la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, preso atto della decisione di questo Tribunale, ha fissato
all'interessata un termine con scadenza il 15 agosto 2001 per lasciare il
territorio cantonale;
che il giorno successivo __________ ha
sollecitato dal dipartimento una decisione sulle istanze dell'11 e 13 aprile
2001, minacciando di adire il Consiglio di Stato per denegata giustizia formale;
che il 18 luglio 2001 l'autorità ha
comunicato al rappresentante della ricorrente quanto segue:
"Alla sua
lettera del 12 c.m., dal sapore intimidatorio, possiamo solamente rispondere che
non verrà presa alcuna decisione relativa all'istanza di rilascio del permesso
C sintanto che la stessa pratica, unitamente al nostro incarto, ci sarà
ritornata dall'Autorità ricorsuale. A scanso di equivoci, il termine di partenza
recentemente fissato alla signora __________ rimane esecutivo".
che il 13 agosto 2001 __________ ha
inoltrato ricorso per denegata giustizia al Consiglio di Stato, in quanto non
aveva ancora ottenuto una decisione dal dipartimento in merito alla sua domanda
di domicilio;
che, con giudizio 13 novembre 2001, il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa di __________, sottolineando da
una parte che la ricorrente aveva diritto a ottenere una decisione, escludendo
dall'altra che vi fossero gli estremi per considerare ingiustificato il ritardo
del dipartimento;
che, in sostanza, il Governo ha rilevato che
tra la decisione di irricevibilità del Tribunale sull'ordine di partenza e
l'inoltro del ricorso per denegata giustizia erano trascorsi soltanto due mesi
e che bisognava lasciare il tempo necessario alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione per valutare correttamente il caso;
che contro la predetta pronunzia
governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che l'incarto venga retrocesso
alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché si chini sulla sua
domanda di concessione di un permesso di domicilio;
che la ricorrente ritiene ingiustificato il
ritardo con cui il dipartimento vuole evadere la sua domanda, rilevando che
l'autorità non ha ancora raccolto il preavviso del suo comune di residenza e
non ha chiesto nemmeno alla Polizia cantonale di allestire un rapporto
informativo sul comportamento da essa tenuto durante il suo soggiorno in Ticino;
che all'accoglimento del gravame si oppone
il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
che il dipartimento chiede, dal canto suo,
di respingere il ricorso, con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;
considerato, in
diritto
che contro le decisioni in materia di
denegata giustizia è dato lo stesso rimedio di diritto previsto per impugnare
il merito della causa (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, N. 4 ad art. 45);
che, in concreto, la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della vertenza è data,
dal momento che la ricorrente è coniugata con un cittadino svizzero (art. 7
cpv. 2 LDDS; 10 lett. a LALPS);
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che l'autorità di ricorso può essere adita
in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia (art. 45
PAmm);
che l'autorità amministrativa cade nel
diniego di giustizia formale e viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. allorché, pur
essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza
giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti;
che il ritardo frapposto all'evasione di una
pratica costituisce violazione dell'art. 29 Cost. per protratta o ritardata
giustizia ove esso non sia contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze
amministrative, limiti che dipendono dalle circostanze concrete e segnatamente
dai bisogni dell'istruttoria, dalla complessità delle questioni di fatto e di
diritto sollevate nonché, ma in minor misura, dal numero delle pratiche
pendenti dinnanzi all'autorità adita;
che decisivo è unicamente di determinare se,
in concreto, i motivi che hanno condotto ad un ritardo nella procedura o nella
decisione sono obiettivamente ingiustificati: poco importa se il ritardo sia
dovuto ad un comportamento negligente dell'autorità o ad altra circostanza (DTF
117 Ia 197 consid. 1c, 107 Ib 164 segg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, N. 2 ad art. 45, con rif. giurisprudenziali);
che, nel caso in esame, l'11 aprile 2001
__________ ha richiesto la proroga del suo permesso B e il 13 dello stesso mese
il rilascio di un permesso di domicilio;
che a quasi dieci mesi dalla presentazione
di queste istanze, il dipartimento non le ha ancora decise;
che il 27 aprile 2001 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha comunicato all'insorgente, tra l'altro, di aver
preso atto della sua domanda di domicilio e di volerla valutare;
che, sollecitato da __________ dopo che
questo Tribunale aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro l'ordine
di partenza, il 18 luglio 2001 il dipartimento le ha comunicato che avrebbe
preso una decisione sul suo permesso dopo la retrocessione dell'incarto da
parte delle autorità ricorsuali;
che il 13 novembre 2001 il Consiglio di
Stato ha respinto il ricorso per denegata giustizia di __________, rilevando
tuttavia il diritto dell'insorgente a ottenere una decisione in merito alla sua
domanda di domicilio, e il 27 novembre successivo ha retrocesso l'incarto
all'autorità di prime cure;
che, sollecitato da __________, il 3
dicembre 2001 il dipartimento gli ha comunicato che __________ aveva presentato
un'istanza di rinnovo del permesso di dimora ma mai, formalmente, di
concessione di un'autorizzazione di domicilio, ritenendo che non fosse pertanto
necessario raccogliere il preavviso municipale e allestire un rapporto di
polizia per decidere una domanda di rilascio di un permesso C mai richiesto;
che, indipendentemente da quanto asserito
dal dipartimento, la natura della pratica non era di una complessità tale da
impedire una celere evasione delle domande dell'insorgente;
che una decisione avrebbe potuto giungere
poco tempo dopo la crescita in giudicato del giudizio del 15 giugno 2001 di
questo Tribunale relativa al termine di partenza della ricorrente;
che il comportamento assunto dal
dipartimento non merita pertanto tutela;
che, sulla scorta di quanto precede, il
ricorso per denegata giustizia dev'essere accolto e la decisione del Consiglio
di Stato annullata;
che non si prelevano né tasse né spese di
giustizia;
che lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
all'insorgente, assistita da un consulente giuridico, un'adeguata indennità per
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a
LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 45, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza la risoluzione 13 novembre 2001
(n. 5283) del Consiglio di Stato è annullata.
-
Gli atti
sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché statuisca
senza indugio sulle domande dell'11 e 13 aprile 2001 di __________ relative
rispettivamente al rinnovo del suo permesso di dimora e al rilascio di
un'autorizzazione di domicilio.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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