AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.43
Data decisione, Autorità:
23.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00043
Lugano
23 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2001 del
Comune di __________
contro
la risoluzione 23 gennaio 2001, no. 337, del
Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 11 gennaio 1999 di __________
avverso la decisione su reclamo 23 dicembre 1998 del municipio di __________
in materia di imposizione della tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno
1998, relativa al mappale no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
-
14 febbraio 2001 della
Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua;
-
20 febbraio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
20 febbraio 2001 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
qui resistente, é proprietario del mappale no. __________ RFD di __________, la
cui superficie é di mq 3'229, così suddivisi:
·
abitazione: mq 540
·
piscina: mq 56
·
strada: mq 320
·
giardino: mq 2'313.
L'edificio sopra menzionato é utilizzato
quale abitazione primaria dalla famiglia del resistente, composta di quattro
persone.
B. Nel corso
del mese di novembre del 1998, il Municipio di __________ ha emesso la tassa
d'uso delle canalizzazioni a carico del sopraccitato proprietario per complessivi
fr. 2'138.-, calcolata a norma dell'art. 24 cpv. 3 del regolamento comunale
delle canalizzazioni (in seguito: RC) e della relativa tariffa emanata dal
municipio, e meglio in ragione di fr. 910.10 a titolo di tassa base (0,95‰ del
valore di stima dell'immobile) e di fr. 1'128,25 come tassa di consumo (fr.
0,85 x 1445 mc d'acqua utilizzata).
C. Con scritto
del 4 dicembre 1998, il resistente ha chiesto all'autorità comunale di ridurre
l'importo della tassa succitata, adducendo che ca. 700 mc d'acqua sarebbero
stati impiegati per l'irrigazione del giardino, disperdendosi quindi nel
terreno, senza utilizzo alcuno della rete delle canalizzazioni.
L'Esecutivo
ha respinto tale richiesta con decisione formale del 23 dicembre 1998,
rilevando che anche l'acqua meteorica finisce negli impianti di derivazione
comunale.
D. Ribadendo
le motivazioni già espresse dinanzi all'autorità comunale, ed osservando che
addirittura il 90% dell'acqua erogata sulla sua proprietà verrebbe assorbita
dal prato e dalle piante, l'11 gennaio 1999 __________ ha interposto ricorso
contro la predetta tassazione presso il Consiglio di Stato.
L'autorità
adita ha accolto l'impugnativa con giudizio del 23 gennaio 2001, riducendo la
tassa a fr. 1'547,60, in considerazione di un quantitativo d'acqua immesso nella
rete fognaria valutato in 750 mc, sulla base di un referto allestito dalla
Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua (SPAA).
Pertanto, a detta dell'Esecutivo cantonale,
la decisione municipale violerebbe i principi di equivalenza e di causalità,
dal momento che l'acqua effettivamente immessa nelle canalizzazioni risulterebbe
essere all'incirca la metà di quella assunta nella fattispecie come parametro
di computo.
E. Contro il
precitato giudizio, il municipio di __________ insorge ora dinanzi a questo
tribunale in data 7 febbraio 2001, sostenendo che la normativa comunale ed il
relativo conteggio intimato al resistente sarebbero rispettosi dei disposti
della LALIA e del DELALIA e censurando l'assenza di approfondita istruttoria.
__________,
il Consiglio di Stato e la SPAA hanno ribadito le rispettive ragioni e sollecitato
la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 LOC). La legittimazione del comune ricorrente è certa (art. 43
PAmm). L'impugnativa è di conseguenza ricevibile in ordine. Per i motivi meglio
esposti in seguito, essa può inoltre essere decisa sulla base della documentazione
agli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPAc i
Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione,
risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono
per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse
conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo
conto in particolare:
a. del tipo e della quantità
di acque di scarico prodotte;
b. degli ammortamenti necessari a mantenere il
valore degli impianti;
c. degli interessi;
d. degli investimenti pianificati per la
manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il
loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro
esercizio.
Tali principi sono recepiti dall'ordinamento
giuridico cantonale. Infatti il proprietario di un fondo allacciato agli
impianti di evacuazione e depurazione delle acque deve pagare una tassa annua
d'uso degli impianti stessi (art. 110 cpv. 1 LALIA). La tassa d'uso deve essere
proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti (art. 110 cpv. 2 LALIA) e
deve di regola garantire la copertura integrale dei costi di esercizio, compresi
adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria (art. 110 cpv. 3
LALIA).
In principio quindi, nel nostro Cantone,
l'importo di detto tributo è stabilito a dipendenza della quantità di acqua
consumata oppure, quando questa non è definibile, a dipendenza del valore di
stima o della superficie dell'elemento allacciato, ritenuto che il regolamento
delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi elementi
(art. 11 cpv. 2 DELALIA). Tuttavia, quando vi è una manifesta divergenza tra la
tassa calcolata secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti
la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3
DELALIA).
2.2. Il RC di __________ ricalca il quadro
impositivo fissato a livello cantonale. Esso prevede infatti che la tassa d'uso
consta di una tassa base variabile tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ del valore di stima
aggiornato del fabbricato, rispettivamente del fondo, e di un importo
determinato dal consumo d'acqua, compreso tra fr. 0,60 e fr. 1,20 per ogni mc
d'acqua utilizzata (art. 24 cpv. 3 RC). Entro tali limiti, l'importo della
tassa viene fissato annualmente dal municipio (art. 24 cpv. 3 RC); per il 1998
i parametri determinanti sono lo 0,95‰ del valore di stima e fr. 0,85 per mc
d'acqua.
Da ultimo, l'art. 24 cpv. 6 RC riprende
pedissequamente l'art. 11 cpv. 3 DELALIA.
2.3. Il Consiglio di Stato, aderendo alle
conclusioni del resistente, ha considerato adempiuti, nella fattispecie, i
requisiti di applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DELALIA, e questo per il motivo
che un ingente quantitativo d'acqua consumata verrebbe utilizzato per
l'irrigazione del giardino.
In termini giuridici, l'autorità governativa
ha quindi ritenuto che il conteggio allestito secondo l'art. 24 cpv. 3 RC
violasse, nelle concrete evenienze, il principio della proporzionalità, che,
nella terminologia comunemente invalsa in materia di tasse, prende il nome di
equivalenza (da ultimo, cfr. DTF 126 I 80 cons. 3.bb): giusta detto principio l'importo
di una tassa non deve eccedere il valore oggettivo della prestazione di cui
costituisce il corrispettivo (Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel
1982, p. 612). Va inoltre da sé che un'eventuale disattenzione del principio
della proporzionalità costituirebbe nel contempo una lesione del principio di
uguaglianza.
2.4. Nell'ambito della determinazione delle
tasse dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di
far capo a criteri schematici, dedotti dall'esperienza (DTF 125 I 182 cons. 4h;
Grisel, loc. cit.; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Basilea e Francoforte 1986, N. 110 B V). Il ricorso a detti criteri, di cui fa
uso anche l'art. 24 cpv. 6 RC, costituisce in effetti un'irrinunciabile
necessità, soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle
tasse. Affinché il principio dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato
basta quindi che la tassa - calcolata secondo criteri schematici - appaia come
ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell'equivalenza è
violato solo in caso di sproporzione manifesta (RDAT I-1995 N. 18 cons. 2.3 e
2.4 e rinvii ivi citati). Detta considerazione, che permette di tenere debitamente
conto di singole situazioni eccezionali, è recepita in modo chiaro agli art. 11
cpv. 3 DELALIA e 24 cpv. 6 RC.
- In primo
luogo il ricorrente censura la decisione impugnata, non ravvisando, nell'applicazione
dell'art. 24 cpv. 3 RC, alcuna violazione del principio di causalità.
In effetti, come questo tribunale ha già
avuto modo di osservare, tale principio, sancito in materia di finanziamento
di impianti per le acque di scarico dall'art. 60a LPAc, costituisce, per più
versi, un'applicazione diretta dei principi di equivalenza e di uguaglianza
(RDAT II-1995 N. 23 consid. 4.2 e rinvii). Di conseguenza la verifica del suo
ossequio si esaurisce attraverso quella, svolta di seguito, di tali principi fondamentali
del diritto amministrativo (STA 3.3.97, in re L.).
- A più riprese
questo tribunale ha già avuto modo di confrontarsi con fattispecie analoghe e,
pertanto, di precisare la nozione di "sproporzione manifesta".
In STA
1.4.93 in re __________, l'asserito uso di un indeterminato quantitativo d'acqua
a scopo di irrigazione o per il lavaggio dell'auto non era stato giudicato come
circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 DELALIA, ritenuta una
superficie del fondo di mq 561 e l'ammontare della tassa di fr. 142,20.
La
questione era invece rimasta indecisa a seguito di intervenuta transazione
nella vertenza riportata parzialmente in RDAT II-1994 N. 28 (STA 1.3.94, in re
G.) nella quale gli atti erano stati rinviati al Consiglio di Stato per
approfondimenti istruttori. In tale situazione, che avrebbe potuto configurare
un caso di applicazione della norma sopraccitata, l'utilizzo di ingenti
quantitativi d'acqua su un fondo di ca. mq 8400 era legato, oltre che ai normali
bisogni personali, anche alla copiosa irrigazione di cui necessitava il vivaio
impiantato sul fondo a fini professionali.
Lesiva
del principio di parità di trattamento era infine stata giudicata una tassa stabilita
in base al valore di stima dell'immobile, con il risultato che il proprietario
colpito si trovava a pagare fr. 681.--, mentre che, in situazioni paragonabili
per carico inquinante, l'importo si aggirava attorno a fr. 200.-- (STA 27.11.95
in re comune di __________).
- 5.1. Nelle
concrete evenienze, la SPAA ha stimato che i quantitativi d'acqua riversata
nelle canalizzazioni potessero assommare a ca. 600 mc, a fronte di 1445 mc di
acqua potabile fornita, secondo i rilievi della competente azienda comunale.
Tale conclusione é stata desunta sia riferendosi a direttive in materia della
VSA, sia grazie a esperienze dirette. In particolare si é tenuto conto di un
consumo d'acqua, smaltita mediante il sistema fognario, per uso personale di
ca. 80 mc annui per persona e di un ulteriore utilizzo per le due piscine e per
l'irrigazione di un normale giardino di ca. 300 mc.
Queste risultanze istruttorie sono state
assunte in maniera prudente dal Consiglio di Stato, che ha infine ritenuto
quale quantitativo determinante il valore di 750 mc, con conseguente riduzione
della tassa da fr. 2'138.- a fr. 1'547.-.
5.2. Come già rilevato, il calcolo della
tassa d'uso delle canalizzazioni basato sul consumo di acqua potabile é una
semplificazione indotta da motivi pratici, non potendosi pretendere, senza
eccessivo aggravio amministrativo, di misurare l'esatto deflusso di acque
luride nella rete fognaria. Ciò é tanto più valido in casi come quello in
esame, in cui l'importo della tassa resta comunque entro limiti contenuti,
soprattutto se rapportato all'estensione e al valore della proprietà
assoggettata, fattore che può pure entrare in linea di conto ai fini della
commisurazione di emolumenti causali (DTF 126 I 180 cons. 3.c.aa; ZBl 83 1982,
p. 266 ss).
Tenuto conto di queste debite premesse, pur
assumendo per realistici i dati desunti empiricamente dalla SPAA e sulla scorta
della giurisprudenza sopraccitata, invero assai più eloquente della fattispecie
in esame, questo tribunale ritiene che la stessa, benché configuri un caso
limite, non presenti un carattere di eccezionalità tale da giustificare una
deroga al principio posto dall'art. 24 cpv. 3 RC.
In effetti, da un profilo puramente
quantitativo, la tassa intimata dal comune di __________ sulla base dell'art.
24 cpv. 3 RC pari a fr. 2'138.-, non appare manifestamente sproporzionata per
rapporto a quella calcolata dal Consiglio di Stato di fr. 1'547.-, bensì rientra
nel margine relativamente ampio di imprecisione, che discende inevitabilmente
dall'applicazione di criteri schematici.
A tal proposito, giova inoltre ricordare che
le tasse d'uso delle canalizzazioni hanno come scopo quello di coprire i costi
di esercizio degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque, i
quali non dipendono unicamente dal grado e dalla quantità d'acqua in essi
riversata (DTF 125 I 1, cons. 2.b.ee; ZBl 83/1982 p. 265). Prova ne sia il
fatto che é lecito, come avviene a __________, calcolare la predetta tassa sia
in funzione della quantità d'acqua consumata, sia di altri parametri, quale, ad
esempio, il valore di stima dell'immobile allacciato (art. 11 cpv. 2 i. f.
DELALIA). Ne discende che l'applicabilità al singolo caso dell'art. 24 cpv. 6
RC deve essere ammessa con particolare prudenza anche per questo motivo (STA
1.4.93 in re S.).
Neppure dal lato qualitativo la situazione
del resistente appare particolarmente singolare. In effetti, il consumo di
acqua é connesso, stando alle sue asserzioni, all'irrigazione, mediante impianto
automatico, del giardino di ca. 2'300 mq. Tale appezzamento di terreno, pur se
di dimensioni certamente superiori alla norma per i giardini domestici, non ha
tuttavia carattere di rarità eccezionale. D'altra parte v'é da supporre che
l'irrigazione avvenga entro limiti usuali, in misura adeguata a permettere una
corretta manutenzione della vegetazione, senza tuttavia inutili sprechi e senza
un uso accresciuto d'acqua motivato da ragioni professionali (cfr. STA 1.3.94
in re G. in RDAT II-1994 N. 28).
Di conseguenza l'ammissibilità, in siffatte
circostanze, di una deroga al principio posto dall'art. 11 cpv. 2 DELALIA,
imporrebbe una revisione dei parametri di computo in situazioni troppo frequenti
perché l'art. 11 cpv. 3 DELALIA conservi il carattere di norma d'eccezione
attribuitogli.
Pertanto il computo della tassa in
contestazione sulla base dell'art. 24 cpv. 3 RC resiste alle critiche di
violazione dei principi di equivalenza e di parità di trattamento.
- In
considerazione di quanto precede, può evidentemente rimanere indecisa la censura
sollevata dal comune in punto ad asserite carenze istruttorie.
Ad ogni modo, come già osservato, l'importo
tutto sommato contenuto della vertenza non giustificava, proprio in virtù della
ratio legis della normativa in esame, l'assunzione di ulteriori mezzi di prova,
atti a precisare il quantitativo di acque luride effettivamente riversati nelle
canalizzazioni, senza che ciò provocasse sproporzionati oneri amministrativi;
l'analisi della questione da parte dei servizi tecnici-specialistici subordinati
ha costituito un accertamento sufficiente (cfr., nello stesso senso, RDAT
II-1994 N. 28).
- In esito
alle considerazioni che precedono, l'impugnativa deve dunque essere accolta. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del resistente, quale conseguenza
della sua soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 60a cpv. 1 LPAc; 46, 208 LOC; 110
LALIA; 11 DELALIA; 24 RC di __________; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 Pamm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
Di
conseguenza:
1.1. la
risoluzione 23 gennaio 2001, no 337, del Consiglio
di
Stato é annullata;
1.2. la
decisione su reclamo 23 dicembre 1998 del munici-
pio
di __________, con la quale viene ribadita l'imposizione a carico di __________
di una tassa d'uso delle canalizzazioni di fr. 2'138.-, relativa al mappale no.
__________ RFD di __________ per l'anno 1998, é confermata.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono a carico del resistente
__________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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