Canalization fee based on water use upheld

52.2001.43Altro tribunale23 apr 2001Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The municipality appealed against a cantonal decision that had reduced a 1998 sewer-use charge on a private homeowner because part of the water was allegedly used to irrigate a large garden. The Administrative Court held that the tariff system based on water consumption and value of the property was a permissible schematic method and that the case did not present a manifestly exceptional divergence from actual sewer use. The State Council’s reduction was annulled, the original municipal assessment of CHF 2,138 was reinstated, and costs were imposed on the respondent.

Massima Omnilex

Art. 11 cpv. 3 DELALIA; Art. 24 RC; sewer-use charges based on schematic criteria and reduction only in case of manifest disproportionality. In the field of wastewater fees, the legislator may rely on standardized parameters such as water consumption and property value; such methods are compatible with equivalence and causality if they remain reasonably proportionate. A deviation under the exception clause is reserved for clearly extraordinary situations. Mere irrigation of a domestic garden, even where a substantial quantity of water is allegedly not discharged, does not in itself justify an individualized reduction. The threshold of manifest disproportionality must be applied restrictively so as not to undermine the general tariff scheme (consid. 2-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2001.43

Data decisione, Autorità: 23.04.2001, TRAM

Incarto n. 52.2001.00043

Lugano 23 aprile 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 febbraio 2001 del

Comune di __________

contro

la risoluzione 23 gennaio 2001, no. 337, del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 11 gennaio 1999 di __________ avverso la decisione su reclamo 23 dicembre 1998 del municipio di __________ in materia di imposizione della tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno 1998, relativa al mappale no. __________ RFD di __________;

viste le risposte:

  • 14 febbraio 2001 della Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua;

  • 20 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;

  • 20 febbraio 2001 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. __________, qui resistente, é proprietario del mappale no. __________ RFD di __________, la cui superficie é di mq 3'229, così suddivisi:

· abitazione: mq 540

· piscina: mq 56

· strada: mq 320

· giardino: mq 2'313.

L'edificio sopra menzionato é utilizzato quale abitazione primaria dalla famiglia del resistente, composta di quattro persone.

B. Nel corso del mese di novembre del 1998, il Municipio di __________ ha emesso la tassa d'uso delle canalizzazioni a carico del sopraccitato proprietario per complessivi fr. 2'138.-, calcolata a norma dell'art. 24 cpv. 3 del regolamento comunale delle canalizzazioni (in seguito: RC) e della relativa tariffa emanata dal municipio, e meglio in ragione di fr. 910.10 a titolo di tassa base (0,95‰ del valore di stima dell'immobile) e di fr. 1'128,25 come tassa di consumo (fr. 0,85 x 1445 mc d'acqua utilizzata).

C. Con scritto del 4 dicembre 1998, il resistente ha chiesto all'autorità comunale di ridurre l'importo della tassa succitata, adducendo che ca. 700 mc d'acqua sarebbero stati impiegati per l'irrigazione del giardino, disperdendosi quindi nel terreno, senza utilizzo alcuno della rete delle canalizzazioni.

L'Esecutivo ha respinto tale richiesta con decisione formale del 23 dicembre 1998, rilevando che anche l'acqua meteorica finisce negli impianti di derivazione comunale.

D. Ribadendo le motivazioni già espresse dinanzi all'autorità comunale, ed osservando che addirittura il 90% dell'acqua erogata sulla sua proprietà verrebbe assorbita dal prato e dalle piante, l'11 gennaio 1999 __________ ha interposto ricorso contro la predetta tassazione presso il Consiglio di Stato.

L'autorità adita ha accolto l'impugnativa con giudizio del 23 gennaio 2001, riducendo la tassa a fr. 1'547,60, in considerazione di un quantitativo d'acqua immesso nella rete fognaria valutato in 750 mc, sulla base di un referto allestito dalla Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua (SPAA).

Pertanto, a detta dell'Esecutivo cantonale, la decisione municipale violerebbe i principi di equivalenza e di causalità, dal momento che l'acqua effettivamente immessa nelle canalizzazioni risulterebbe essere all'incirca la metà di quella assunta nella fattispecie come parametro di computo.

E. Contro il precitato giudizio, il municipio di __________ insorge ora dinanzi a questo tribunale in data 7 febbraio 2001, sostenendo che la normativa comunale ed il relativo conteggio intimato al resistente sarebbero rispettosi dei disposti della LALIA e del DELALIA e censurando l'assenza di approfondita istruttoria.

__________, il Consiglio di Stato e la SPAA hanno ribadito le rispettive ragioni e sollecitato la reiezione del gravame.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LOC). La legittimazione del comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa è di conseguenza ricevibile in ordine. Per i motivi meglio esposti in seguito, essa può inoltre essere decisa sulla base della documentazione agli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  2. 2.1. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPAc i Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:

a. del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte;

b. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;

c. degli interessi;

d. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.

Tali principi sono recepiti dall'ordinamento giuridico cantonale. Infatti il proprietario di un fondo allacciato agli impianti di evacuazione e depurazione delle acque deve pagare una tassa annua d'uso degli impianti stessi (art. 110 cpv. 1 LALIA). La tassa d'uso deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti (art. 110 cpv. 2 LALIA) e deve di regola garantire la copertura integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria (art. 110 cpv. 3 LALIA).

In principio quindi, nel nostro Cantone, l'importo di detto tributo è stabilito a dipendenza della quantità di acqua consumata oppure, quando questa non è definibile, a dipendenza del valore di stima o della superficie dell'elemento allacciato, ritenuto che il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi elementi (art. 11 cpv. 2 DELALIA). Tuttavia, quando vi è una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3 DELALIA).

2.2. Il RC di __________ ricalca il quadro impositivo fissato a livello cantonale. Esso prevede infatti che la tassa d'uso consta di una tassa base variabile tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ del valore di stima aggiornato del fabbricato, rispettivamente del fondo, e di un importo determinato dal consumo d'acqua, compreso tra fr. 0,60 e fr. 1,20 per ogni mc d'acqua utilizzata (art. 24 cpv. 3 RC). Entro tali limiti, l'importo della tassa viene fissato annualmente dal municipio (art. 24 cpv. 3 RC); per il 1998 i parametri determinanti sono lo 0,95‰ del valore di stima e fr. 0,85 per mc d'acqua.

Da ultimo, l'art. 24 cpv. 6 RC riprende pedissequamente l'art. 11 cpv. 3 DELALIA.

2.3. Il Consiglio di Stato, aderendo alle conclusioni del resistente, ha considerato adempiuti, nella fattispecie, i requisiti di applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DELALIA, e questo per il motivo che un ingente quantitativo d'acqua consumata verrebbe utilizzato per l'irrigazione del giardino.

In termini giuridici, l'autorità governativa ha quindi ritenuto che il conteggio allestito secondo l'art. 24 cpv. 3 RC violasse, nelle concrete evenienze, il principio della proporzionalità, che, nella terminologia comunemente invalsa in materia di tasse, prende il nome di equivalenza (da ultimo, cfr. DTF 126 I 80 cons. 3.bb): giusta detto principio l'importo di una tassa non deve eccedere il valore oggettivo della prestazione di cui costituisce il corrispettivo (Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1982, p. 612). Va inoltre da sé che un'eventuale disattenzione del principio della proporzionalità costituirebbe nel contempo una lesione del principio di uguaglianza.

2.4. Nell'ambito della determinazione delle tasse dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall'esperienza (DTF 125 I 182 cons. 4h; Grisel, loc. cit.; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Francoforte 1986, N. 110 B V). Il ricorso a detti criteri, di cui fa uso anche l'art. 24 cpv. 6 RC, costituisce in effetti un'irrinunciabile necessità, soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa - calcolata secondo criteri schematici - appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (RDAT I-1995 N. 18 cons. 2.3 e 2.4 e rinvii ivi citati). Detta considerazione, che permette di tenere debitamente conto di singole situazioni eccezionali, è recepita in modo chiaro agli art. 11 cpv. 3 DELALIA e 24 cpv. 6 RC.

  1. In primo luogo il ricorrente censura la decisione impugnata, non ravvisando, nell'applicazione dell'art. 24 cpv. 3 RC, alcuna violazione del principio di causalità.

In effetti, come questo tribunale ha già avuto modo di osservare, tale principio, sancito in materia di finanziamento di impianti per le acque di scarico dall'art. 60a LPAc, costituisce, per più versi, un'applicazione diretta dei principi di equivalenza e di uguaglianza (RDAT II-1995 N. 23 consid. 4.2 e rinvii). Di conseguenza la verifica del suo ossequio si esaurisce attraverso quella, svolta di seguito, di tali principi fondamentali del diritto amministrativo (STA 3.3.97, in re L.).

  1. A più riprese questo tribunale ha già avuto modo di confrontarsi con fattispecie analoghe e, pertanto, di precisare la nozione di "sproporzione manifesta".

In STA 1.4.93 in re __________, l'asserito uso di un indeterminato quantitativo d'acqua a scopo di irrigazione o per il lavaggio dell'auto non era stato giudicato come circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 DELALIA, ritenuta una superficie del fondo di mq 561 e l'ammontare della tassa di fr. 142,20.

La questione era invece rimasta indecisa a seguito di intervenuta transazione nella vertenza riportata parzialmente in RDAT II-1994 N. 28 (STA 1.3.94, in re G.) nella quale gli atti erano stati rinviati al Consiglio di Stato per approfondimenti istruttori. In tale situazione, che avrebbe potuto configurare un caso di applicazione della norma sopraccitata, l'utilizzo di ingenti quantitativi d'acqua su un fondo di ca. mq 8400 era legato, oltre che ai normali bisogni personali, anche alla copiosa irrigazione di cui necessitava il vivaio impiantato sul fondo a fini professionali.

Lesiva del principio di parità di trattamento era infine stata giudicata una tassa stabilita in base al valore di stima dell'immobile, con il risultato che il proprietario colpito si trovava a pagare fr. 681.--, mentre che, in situazioni paragonabili per carico inquinante, l'importo si aggirava attorno a fr. 200.-- (STA 27.11.95 in re comune di __________).

  1. 5.1. Nelle concrete evenienze, la SPAA ha stimato che i quantitativi d'acqua riversata nelle canalizzazioni potessero assommare a ca. 600 mc, a fronte di 1445 mc di acqua potabile fornita, secondo i rilievi della competente azienda comunale. Tale conclusione é stata desunta sia riferendosi a direttive in materia della VSA, sia grazie a esperienze dirette. In particolare si é tenuto conto di un consumo d'acqua, smaltita mediante il sistema fognario, per uso personale di ca. 80 mc annui per persona e di un ulteriore utilizzo per le due piscine e per l'irrigazione di un normale giardino di ca. 300 mc.

Queste risultanze istruttorie sono state assunte in maniera prudente dal Consiglio di Stato, che ha infine ritenuto quale quantitativo determinante il valore di 750 mc, con conseguente riduzione della tassa da fr. 2'138.- a fr. 1'547.-.

5.2. Come già rilevato, il calcolo della tassa d'uso delle canalizzazioni basato sul consumo di acqua potabile é una semplificazione indotta da motivi pratici, non potendosi pretendere, senza eccessivo aggravio amministrativo, di misurare l'esatto deflusso di acque luride nella rete fognaria. Ciò é tanto più valido in casi come quello in esame, in cui l'importo della tassa resta comunque entro limiti contenuti, soprattutto se rapportato all'estensione e al valore della proprietà assoggettata, fattore che può pure entrare in linea di conto ai fini della commisurazione di emolumenti causali (DTF 126 I 180 cons. 3.c.aa; ZBl 83 1982, p. 266 ss).

Tenuto conto di queste debite premesse, pur assumendo per realistici i dati desunti empiricamente dalla SPAA e sulla scorta della giurisprudenza sopraccitata, invero assai più eloquente della fattispecie in esame, questo tribunale ritiene che la stessa, benché configuri un caso limite, non presenti un carattere di eccezionalità tale da giustificare una deroga al principio posto dall'art. 24 cpv. 3 RC.

In effetti, da un profilo puramente quantitativo, la tassa intimata dal comune di __________ sulla base dell'art. 24 cpv. 3 RC pari a fr. 2'138.-, non appare manifestamente sproporzionata per rapporto a quella calcolata dal Consiglio di Stato di fr. 1'547.-, bensì rientra nel margine relativamente ampio di imprecisione, che discende inevitabilmente dall'applicazione di criteri schematici.

A tal proposito, giova inoltre ricordare che le tasse d'uso delle canalizzazioni hanno come scopo quello di coprire i costi di esercizio degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque, i quali non dipendono unicamente dal grado e dalla quantità d'acqua in essi riversata (DTF 125 I 1, cons. 2.b.ee; ZBl 83/1982 p. 265). Prova ne sia il fatto che é lecito, come avviene a __________, calcolare la predetta tassa sia in funzione della quantità d'acqua consumata, sia di altri parametri, quale, ad esempio, il valore di stima dell'immobile allacciato (art. 11 cpv. 2 i. f. DELALIA). Ne discende che l'applicabilità al singolo caso dell'art. 24 cpv. 6 RC deve essere ammessa con particolare prudenza anche per questo motivo (STA 1.4.93 in re S.).

Neppure dal lato qualitativo la situazione del resistente appare particolarmente singolare. In effetti, il consumo di acqua é connesso, stando alle sue asserzioni, all'irrigazione, mediante impianto automatico, del giardino di ca. 2'300 mq. Tale appezzamento di terreno, pur se di dimensioni certamente superiori alla norma per i giardini domestici, non ha tuttavia carattere di rarità eccezionale. D'altra parte v'é da supporre che l'irrigazione avvenga entro limiti usuali, in misura adeguata a permettere una corretta manutenzione della vegetazione, senza tuttavia inutili sprechi e senza un uso accresciuto d'acqua motivato da ragioni professionali (cfr. STA 1.3.94 in re G. in RDAT II-1994 N. 28).

Di conseguenza l'ammissibilità, in siffatte circostanze, di una deroga al principio posto dall'art. 11 cpv. 2 DELALIA, imporrebbe una revisione dei parametri di computo in situazioni troppo frequenti perché l'art. 11 cpv. 3 DELALIA conservi il carattere di norma d'eccezione attribuitogli.

Pertanto il computo della tassa in contestazione sulla base dell'art. 24 cpv. 3 RC resiste alle critiche di violazione dei principi di equivalenza e di parità di trattamento.

  1. In considerazione di quanto precede, può evidentemente rimanere indecisa la censura sollevata dal comune in punto ad asserite carenze istruttorie.

Ad ogni modo, come già osservato, l'importo tutto sommato contenuto della vertenza non giustificava, proprio in virtù della ratio legis della normativa in esame, l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, atti a precisare il quantitativo di acque luride effettivamente riversati nelle canalizzazioni, senza che ciò provocasse sproporzionati oneri amministrativi; l'analisi della questione da parte dei servizi tecnici-specialistici subordinati ha costituito un accertamento sufficiente (cfr., nello stesso senso, RDAT II-1994 N. 28).

  1. In esito alle considerazioni che precedono, l'impugnativa deve dunque essere accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del resistente, quale conseguenza della sua soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 60a cpv. 1 LPAc; 46, 208 LOC; 110 LALIA; 11 DELALIA; 24 RC di __________; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 Pamm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 23 gennaio 2001, no 337, del Consiglio

di Stato é annullata;

1.2. la decisione su reclamo 23 dicembre 1998 del munici-

pio di __________, con la quale viene ribadita l'imposizione a carico di __________ di una tassa d'uso delle canalizzazioni di fr. 2'138.-, relativa al mappale no. __________ RFD di __________ per l'anno 1998, é confermata.

  1. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono a carico del resistente __________.

  2. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

sewer feeequivalencecausalitymanifest disproportionalityschematic taxationwastewaterirrigationcost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the municipal sewer-use fee violated equivalence and causality because part of the water was allegedly used for garden irrigation and not discharged into the sewer system.

Decisione estratta

The schematic calculation based on water consumption did not create a manifest disproportionality; the exceptional reduction condition was not met.

Motivazione estratta

The court held that sewer charges may rely on schematic criteria and that a deviation is justified only in cases of manifest disproportionality. The estimated non-discharged water for irrigation did not make the standard tariff unreasonable, especially given the practical need for simple calculation methods and the limited amount at stake.

Questione giuridica chiave

Whether further evidentiary measures were required to determine the exact quantity of wastewater discharged.

Decisione estratta

No further evidence was necessary.

Motivazione estratta

Given the amount in dispute and the legitimacy of schematic tariffing, the technical assessment in the file was sufficient and additional proof would have imposed disproportionate administrative burdens.

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