AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2001.416
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00416
Lugano
7 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 6 novembre 2001 (n. 5238) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 11 settembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un
permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 17
marzo 1997 il cittadino albanese __________ è entrato illegalmente in Svizzera,
depositando una domanda d'asilo sotto false generalità (__________, cittadino
iugoslavo nato il __________), sulla quale l'Ufficio federale dei rifugiati non
è entrato in materia. Il 22 dicembre 1997 il ricorrente si è sposato ad
__________ con la cittadina elvetica __________. Per questo motivo, egli ha
ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima
volta con scadenza il 23 aprile 2001. Dalla loro unione è nata __________.
__________ ha un altro figlio, __________, nato da una precedente relazione.
b) Durante il suo soggiorno in Svizzera,
__________ ha cambiato diversi posti di lavoro (nella ristorazione e nel
giardinaggio), rimanendo a volte disoccupato. Egli ha inoltre interessato a più
riprese le autorità amministrative e giudiziarie. Con decreto d'accusa 1°
settembre 1997 il Procuratore pubblico ha condannato il ricorrente a 6 giorni
di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per
violazione della LDDS e per furto di poca entità. Il 16 dicembre 1997, l'Untersuchungsrichteramt
III Berna-Mittelland lo ha condannato a 10 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente, e a una multa di fr. 800.– per violazione della LDDS, circolazione
senza licenza di condurre, falsità in certificati ed infrazione alla LCStr. Il
21 gennaio 1999, il Polizeirichteramt del canton Zugo gli ha inflitto una multa
di fr. 400.– per infrazione alla LCStr, mentre il 22 marzo successivo
l'Einzelrichteramt del medesimo cantone lo ha condannato a una sanzione
pecuniaria di fr. 200.– per aiuto all'entrata e soggiorno illegale di due
cittadini stranieri. Per questo motivo, il 28 aprile 1999 l'interessato è stato
ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che
in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame
la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Con decreto d'accusa
3 maggio 1999, il Procuratore pubblico ha condannato __________ a 15 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una
multa di fr. 300.– per infrazione qualificata alla LDDS. Nel contempo, gli ha
revocato la sospensione condizionale della pena inflittagli il 16 dicembre
1997. Con decreto d'accusa 24 giugno 1999 il ricorrente è stato condannato dal
Procuratore pubblico a 30 giorni di detenzione e a una multa di fr. 500.– per infrazione
alla LDDS e per circolazione con veicoli a motore senza la licenza di condurre.
Il periodo di prova della sospensione condizionale della pena del 3 maggio 1999
è stato prolungato di 1 anno. Il 23 settembre 1999 il ricorrente è stato
nuovamente ammonito dal dipartimento "per la seconda e ultima
volta". Con sentenza 14 febbraio 2001, la Corte delle assise criminali
ha condannato __________ a 10 mesi di detenzione e all'espulsione dal
territorio svizzero per 3 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova
di 3 anni, per infrazione alla LDDS, riciclaggio di denaro e conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione. Nel contempo, il Tribunale penale ha
revocato la sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione
inflittagli con decreto d'accusa 3 maggio 1999.
B. L'11
settembre 2001 il Dipartimento delle istituzioni ha negato il rinnovo del permesso
di dimora a __________ a causa della condanna penale del 14 febbraio precedente.
Gli ha ricordato che era già stato minacciato a due riprese di espulsione in
caso di recidiva. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 7, 9, 10,
12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 6 novembre 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Considerate
tutte le circostanze del caso, il Governo ha ritenuto che il provvedimento
adottato dall'autorità di prime cure fosse conforme al principio della proporzionalità.
Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico a non rinnovare il permesso
di dimora all'insorgente era prevalente su quello dello stesso di vivere con la
sua famiglia in Svizzera. Il Governo ha inoltre ritenuto esigibile il rientro
del ricorrente nel suo Paese d'origine e ha rilevato che il provvedimento
adottato gli permetteva di rientrare in Svizzera nell'ambito di soggiorni
turistici per rendere visita a sua moglie e a sua figlia, nel caso in cui esse
non volevano accompagnarlo in __________.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo
permesso di dimora. Chiede di essere sentito. Ritiene che i suoi precedenti
penali non siano di una gravità tale da comportare il mancato rinnovo del suo
permesso di dimora. Sostiene, in ogni caso, che la decisione impugnata è
sproporzionata in quanto impone a sua figlia e a sua moglie di vivere la
relazione famigliare in __________ con l'inevitabile rottura dei rapporti con
il figlio di primo letto di quest'ultima. Invoca la parità di trattamento con
I.V., il quale era stato condannato insieme a lui il 14 febbraio 2001 e a cui
il dipartimento avrebbe rinnovato il permesso di dimora. Postula infine che
venga concesso l'effetto sospensivo al ricorso.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 123 II 145 consid. 1b).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di Albania alcun trattato che regoli in modo specifico
il soggiorno in Svizzera dei cittadini albanesi, accordo dal quale potrebbe
scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, __________ è sposato con una
cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al
rinnovo del permesso di dimora. Essendo la decisione impugnata suscettibile di
essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata dall'insorgente è quindi data. Se la proroga del permesso sollecitato
possa essergli rifiutata è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera
può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal
caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà
delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno è limitata e
contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93
consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui
all'art. 10 lett. a LALPS. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon
conto necessario esaminare più a fondo l'intensità del vincolo familiare che
lega l'insorgente alla moglie e a sua figlia, dal momento che il gravame è
ricevibile giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti
necessario sentire l'insorgente, in quanto la sua audizione non appare idonea a
procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di
rilievo per il giudizio. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde,
garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente
che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132
consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale,
N. 141 e 146).
- 2.1. Il
permesso di dimora è di durata limitata (art. 5 cpv. 1 prima frase LDDS). Il diritto
alla proroga di siffatto permesso di cui benefica il coniuge straniero di un
cittadino svizzero si estingue qualora sorga un motivo di espulsione (art. 7
cpv. 1 terza frase LDDS). Esso perde ogni validità alla sua scadenza quando non
viene prorogato (art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS) oppure in seguito ad espulsione o
rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d LDDS). Per l'adempimento di quest'ultima
premessa, non è necessario che tali provvedimenti siano effettivamente
pronunciati. E' sufficiente infatti che vengano soddisfatte le condizioni
indispensabili alla loro emanazione, fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3
LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di domicilio).
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero
può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un
crimine o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale e i suoi atti
permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento
vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS
precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se
dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Per valutare se tale
presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità
della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in
Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di
espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). Allorquando più motivi di espulsione sono
dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo
provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va
valutata nel suo insieme; per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento
può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
2.2. Il diritto al rispetto della vita
privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza
nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in
quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di
tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato
se si può esigere dai famigliari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che
lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un
permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno
straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente quando la presenza in
Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va
nondimeno precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri
della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente
per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). La
protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può in ogni caso essere invocata, se si
può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si
trasferisca nel Paese d'origine del consorte (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con
rinvii).
- 3.1. In
concreto, con decreto d'accusa 1° settembre 1997 il Procuratore pubblico ha
condannato il ricorrente a 6 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con
un periodo di prova di 2 anni, per violazione della LDDS (fatti avvenuti il
16.6.1997) per "essere uscito e rientrato illegalmente in Svizzera
privo del prescritto visto e del richiesto documento di legittimazione, inoltre
per essersi legittimato alle Guardie di frontiera elvetiche con un documento
recante la propria fotografia ma con dati anagrafici non conformi a quanto
dichiarato al centro richiedenti d'asilo" e per furto di poca entità
(fatti avvenuti il 18.3.1997) "per avere sottratto cose mobili altrui
di poco valore quale una stecca di sigarette del valore di fr. 36.30 a danno
del negozio __________, merce poi restituita alla parte lesa". Il 16
dicembre 1997, l'Untersuchungsrichteramt III Berna-Mittelland lo ha condannato
a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, e a una multa di fr. 800.–
per violazione della LDDS, circolazione senza licenza di condurre, falsità in
certificati ed infrazione alla LCStr. Il 21 gennaio 1999 il Polizeirichteramt
del canton Zugo gli ha inflitto una sanzione pecuniaria di fr. 400.– per
infrazione alla LCStr (fatti avvenuti il 4.12.1998), mentre il 22 marzo
successivo l'Einzelrichteramt del medesimo cantone lo ha multato con fr. 200.–
per aiuto all'entrata e soggiorno illegale di due cittadini stranieri. Per
questo motivo, il 28 aprile 1999 l'interessato è stato ammonito dalla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, con l’avvertenza che in caso di recidiva o di
comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare
adeguate misure amministrative. Con decreto d'accusa 3 maggio 1999, il Procuratore
pubblico ha condannato __________ a 15 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 300.–
per infrazione qualificata alla LDDS "per avere, in Italia e a __________,
valico della , il 10.3.99 in correità con la di lui moglie
, prendendoli a bordo del proprio veicolo in Italia e trasportandoli
quindi in Svizzera dietro promesso compenso di DM 1'500.–, aiutato a scopo
d'indebito arricchimento, 3 cittadini albanesi ad entrare illegalmente in
Svizzera". Nel contempo, all'insorgente è stata revocata la sospensione
condizionale della pena inflittagli il 16 dicembre 1997. Incurante della
minaccia di espulsione intimatagli nei suoi confronti dal Dipartimento delle
istituzioni, con decreto 24 giugno 1999 il ricorrente è stato nuovamente
condannato dal Procuratore pubblico, questa volta a 30 giorni di detenzione e a
una multa di fr. 500.–, per infrazione alla LDDS "per avere, a scopo di
indebito arricchimento, a __________ il 15.6.99, partecipando
all'organizzazione per il trasporto ed il passaggio illegale del confine di
cittadini stranieri, facilitato ed aiutato a preparare l'entrata illegale di 6
cittadini stranieri in Svizzera, dietro compenso di DM 700.–, di cui DM 500.– ricevuti
in pagamento da __________ " e per circolazione con veicoli a motore
senza la licenza di condurre "per avere, dal mese di giugno 1998 e fino
al 15.6.99, sulla tratta __________ -, rispettivamente __________
-, ripetutamente circolato con l'autovettura Opel Astra __________ senza
essere titolare della necessaria licenza di condurre". Il periodo di
prova della sospensione condizionale della pena del 3 maggio 1999 è stato
prolungato di 1 anno. Il 23 settembre 1999 il dipartimento lo ha ammonito "per
la seconda e ultima volta". Come se non bastasse, con sentenza 14
febbraio 2001, la Corte delle assise criminali ha condannato, tra gli altri,
__________ a 10 mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per
3 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova di 3 anni, per infrazione
alla LDDS (per avere favorito l'entrata, il soggiorno e l'uscita illegale di
cittadini stranieri), riciclaggio di denaro (tra il mese di gennaio e l'11
maggio 2000 per un importo di fr. 15'000.–), conseguimento fraudolento di una
falsa attestazione (in relazione al rilascio di un permesso di richiedenti
l'asilo con false generalità). Nel contempo, il Tribunale penale ha revocato la
sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflittagli con
decreto d'accusa 3 maggio 1999.
3.2. Con i suoi delitti, __________, che è
ex agente di polizia, ha dimostrato senza ombra di dubbio una scarsa
considerazione per l'ordine giuridico del Paese che lo ospita e di avere
difficoltà di adattamento. Il fatto di favorire l'entrata, il soggiorno o
l'uscita illegale di cittadini stranieri è un reato grave in materia di diritto
degli stranieri. L'insorgente è recidivo. Infatti, egli non ha mai smesso di
delinquere da quando è entrato in Svizzera commettendo reati sempre più gravi,
gli ultimi dei quali durante il periodo di prova di cui aveva beneficiato nei
decreti di accusa del 3 maggio e 24 giugno 1999. Date le circostanze, il fatto
che egli non abbia subìto condanne per un totale di almeno due anni di
detenzione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS, considerato dalla prassi
come soglia a partire dalla quale vi è generalmente motivo per respingere la
domanda di rilascio o proroga del permesso (DTF 120 Ib 6 consid. 4), non è
decisivo dato che tali requisiti sono puramente indicativi. L'insorgente, già minacciato
a due riprese di espulsione nel 1999, dimostra pure che non vuole o non è
capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10
cpv. 1 lett. b LDDS). Egli ha denotato una certa instabilità professionale,
rimanendo pure disoccupato. Per di più, egli ha a carico ben 17 attestati per
carenza beni per un totale di fr. 14'542.35 e ha ancora aperte 6 procedure
esecutive per complessivi fr. 4'343.80 (v. rapporto informativo 27 giugno 2001
della Polizia cantonale).
In questo senso risultano chiaramente dati
gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS, ciò che fa
di lui un persona indesiderata in Svizzera.
- Occorre
ora verificare, tenuto conto della gravità della colpa a carico
dell'interessato, se la decisione impugnata adottata rispetta il principio
della proporzionalità. __________ è nato e cresciuto in __________, dove ha
frequentato le scuole dell'obbligo e ha lavorato fino al 1992 (v. curriculum
vitae 29 dicembre 1997). Entrato in Svizzera all'età di 26 anni, egli vi
soggiorna regolarmente da poco meno di 4 anni. Un suo rientro in __________ non
pregiudica quindi in maniera eccessiva la sua risocializzazione. Del resto, egli
non contesta che il suo rientro nel suo Paese sia esigibile. Meno scontata,
nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece
la definizione del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero con il
mancato rinnovo del suo permesso di dimora. La moglie __________ è cittadina
svizzera. Essa non adduce l'impossibilità di trasferirsi nel Paese d'origine
del marito, dove ha già trascorso le vacanze, limitandosi ad invocare le
relazioni con il suo figlio di primo letto, il quindicenne __________ (doc. A).
Sennonché, non bisogna dimenticare che, prima di sposarsi, __________ era al
corrente che suo marito aveva dei precedenti penali (v. consid. 3.1.). Orbene,
quando il coniuge - anche svizzero - con diritto di risiedere in Svizzera
conosce o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di
motivi che potrebbero indurre l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare
all'altro coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, deve
contare sull'eventualità che egli debba vivere la propria vita di coppia all'estero
(DTF 120 Ib 16 consid. 4d; 110 Ib 201). Tanto più che, nel corso del matrimonio,
la moglie dell'insorgente è stata condannata in correità con il marito per aver
favorito l'entrata illegale sul suolo elvetico di clandestini (v. decreto
d'accusa 3 maggio 1999). In questo modo, essa era cosciente che il ricorrente
correva il rischio di non vedersi rinnovare il permesso di soggiorno. Per
quanto riguarda la figlia __________ (11 marzo 1998), essa è ancora piccola e
dipendente dai genitori, per cui il problema di un suo eventuale sradicamento
dalla realtà elvetica non si pone. D'altro canto, la misura adottata permette
comunque al ricorrente di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per
i turisti; in tal modo le relazioni con sua moglie e sua figlia rimangono in
ogni caso salvaguardate, qualora la moglie __________ non volesse trasferirsi
nel Paese d'origine del ricorrente. In conclusione, un'attenta ponderazione di
tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento
adottato dall'autorità inferiore. Tenuto conto che il rifiuto di rinnovare il
permesso di dimora al ricorrente scaturisce da una corretta ponderazione tra
l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera
e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che, anche qualora egli fosse
legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, la censura andrebbe respinta.
Infine, contrariamente a quanto adduce
l'insorgente, il dipartimento non ha rinnovato il permesso di soggiorno a I.V.
(decisione confermata dal Tribunale in data odierna). Di conseguenza,
__________ non può invocare un'ipotetica parità di trattamento con il caso
citato.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso dev'essere pertanto respinto. Con l'emanazione
del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al
gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 10, 11 LDDS; 8, 16 ODDS; 8
CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino albanese,
è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 20 febbraio
2002 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli
stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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