Lack of standing and inadmissibility in nullity complaint

52.2001.405Altro tribunale7 gen 2002Dismissed

Sintesi

The Ticino Administrative Court dismissed an appeal against the State Council’s decision refusing to declare null a previous ruling concerning authorization to manage a company canteen. The court held that the appellant, as administrator of the company, lacked standing because she had not been a party to the earlier proceedings; there was no identity with the losing party before the State Council. It further observed that the earlier judgment was not null, but at most voidable, and that seeking nullity months later could not replace a missed appeal. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 48 PAmm; admissibility of an appeal against refusal to declare nullity; standing requires identity between the appellant and the party adversely affected in the prior proceedings. A person who was not a party to the earlier procedure cannot challenge the refusal to examine nullity if only the represented company, and not the administrator in her personal capacity, was the addressee of the contested decision. A prior administrative judgment is not null merely because it may have been incorrect; absent exceptional defects, it is at most voidable and must be attacked by timely ordinary remedies. A belated request to have a final adverse decision declared null is not a substitute for a missed appeal (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2001.405

Data decisione, Autorità: 07.01.2002, TRAM

Incarto n. 52.2001.00405

Lugano 7 gennaio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 ottobre 2001 di


rappr. da: __________ e __________, contitolari della __________

contro

la decisione 9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato, no. 4766, che respinge l'istanza di accertamento 24 settembre 2001 inoltrata dalla __________ in materia di autorizzazioni a gestire esercizi pubblici;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 6 luglio 2000 l'Ufficio permessi e passaporti del Dipartimento istituzioni ha autorizzato __________, titolare della patente d'esercizio pubblico riferita alla propria mensa aziendale, ad assumerne anche la gestione, affidata, sino a quel momento, alla __________;

che contro questa decisione la __________, titolare della patente di un esercizio pubblico, situato a __________ in prossimità della suddetta industria, è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che con giudizio 5 dicembre 2000, dichiarato definitivo, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in ordine per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che con istanza 24 settembre 2001 la __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di accertare la nullità del predetto giudizio;

che con decisione 9 ottobre 2001 il Governo ha respinto l'istanza per motivi che non occorre qui riassumere;

che contro la predetta risoluzione governativa __________, amministratrice della __________, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento di succitati giudizi governativi;

considerato, in diritto

che giusta l'art. 48 PAmm "l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato";

che, in concreto, l'impugnativa va respinta in ordine già perché la ricorrente non ha veste di parte nel pregresso procedimento ricorsuale;

che con il giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha, in effetti, respinto un'istanza inoltratagli dalla __________;

che ricorrente in questa sede è invece __________, amministratrice della società; non v'è quindi identità fra la parte soccombente in prima istanza e l'insorgente davanti a questo tribunale;

che il ricorso sarebbe comunque stato senz'altro respinto nel merito anche se fosse stato ricevibile in ordine;

che è invero di meridiana evidenza che la decisione 5 dicembre 2000 del Consiglio di Stato non era nulla, ma semmai soltanto annullabile;

che sconfina nella temerarietà pretendere di rimediare alle conseguenze della mancata impugnazione di una decisione sfavorevole, chiedendo, nove mesi più tardi, all'autorità decidente di accertarne la nullità;

che la tassa di giustizia è a carico della ricorrente;

visti gli art. 48, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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