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Numero d'incarto:
52.2001.404
Data decisione, Autorità:
18.12.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00404
Lugano
18 dicembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 novembre 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 ottobre 2001 della Divisione delle
risorse, che delibera alla ditta __________ i lavori di fornitura e posa
dell'impianto di ventilazione dell'Istituto di __________ di __________;
viste le risposte:
-
26 novembre 2001 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle risorse;
-
27 novembre 2001 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
29 novembre 2001 della
__________;
assunte le prove e preso atto delle osservazioni delle
parti,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28
agosto 2001 la Divisione delle risorse (DR) del Dipartimento delle finanze e dell'economia
(DFE) ha indetto un pubblico concorso per la fornitura e la posa dell'impianto
di ventilazione del nuovo Istituto di abilitazione e aggiornamento docenti di
__________ (FU n. __________, pag. __________). Il bando indicava, fra l'altro,
che gli atti di concorso sarebbero stati messi a disposizione dei richiedenti a
partire dal giorno seguente, che le ditte interessate erano invitate ad
annunciarsi per iscritto allo studio __________ dell'ing. __________ e che ai
concorrenti che ne avessero fatto domanda sarebbe stato "inviato il
relativo dischetto con i dati informatici".
B. Al concorso
hanno preso parte tre ditte, fra cui quelle qui comparenti, che hanno inoltrato
le seguenti offerte:
-
__________ fr. 18'173.10
-
__________ fr. 20'063.35
La ricorrente __________ ha allestito
l'offerta fondandosi sui dati informatici, che dietro sua richiesta le erano
stati inviati su dischetto dallo studio __________ dell'ing. __________.
L'offerta inoltrata dalla ricorrente contempla fra l'altro le seguenti posizioni:
pos. 454.212 25 manicotti a fr. 12.00 fr.
300.00
pos. 454.213 4 manicotti a fr. 12.50 fr.
50.00
La __________ ha invece utilizzato i dati
del capitolato stampato. Le succitate posizioni figurano così compilate:
pos. 454.212 2 manicotti a fr. 22.00 fr.
44.00
pos. 454.213 2 manicotti a fr. 22.30 fr.
44.60
Evidente è la discrepanza dei quantitativi
previsti dalle due versioni del capitolato d'offerta inoltrato dalle parti in
causa.
C. In sede
d'esame delle offerte pervenutegli, il consulente ing. __________ ha corretto
l'offerta della ditta __________ in base ai quantitativi previsti dalle
posizioni 454.212 e 213 del capitolato stampato su carta, mantenendone i
prezzi.
pos. 454.212 2 manicotti a fr. 12.00 fr.
24.00
pos. 454.213 2 manicotti a fr. 12.50 fr.
25.00
Ridotta l'offerta a fr. 17'849.25, l'ing.
__________ ha quindi preavvisato la delibera a favore della ricorrente.
D. Scostandosi
dal preavviso del consulente, il 29 ottobre 2001 la DR ha aggiudicato i lavori
alla ditta __________. L'offerta della ricorrente è stata scartata perché i quantitativi
esposti alle posizioni 454.212 e 454.213 non corrispondevano a quelli del capitolato
stampato.
E. Contro la
predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione
della commessa a suo favore.
La ricorrente rileva in sostanza di aver
fatto affidamento sui dati messi a sua disposizione dal committente su supporto
informatico.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone l'autorità cantonale (ULSA), richiamandosi ad una
direttiva del 5 febbraio 1997 disciplinante l'allestimento delle offerte nel
settore termosanitario mediante elaborazione di dati forniti su supporto
informatico.
La __________ si è invece limitata a
rimettersi al giudizio dell'ULSA.
G. Dagli
accertamenti esperiti da questo tribunale è risultato che il dischetto con i
dati informatici è stato allestito il 4 settembre 2001 dallo studio __________
dell'ing. __________, che l'ha inviato alla ricorrente il giorno stesso. Il
dischetto indica che è stato modificato per l'ultima volta il 4 settembre 2001
alle 14.52.
Delle osservazioni presentate al riguardo
dalle parti si dirà semmai più avanti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 37 LCPubb.
Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato al
concorso, venendo estromessa dall'aggiudicazione. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti da questo
tribunale.
- Il
capitolato d'offerta è un atto mediante il quale il committente precisa in
dettaglio gli estremi della prestazione per la quale sollecita i concorrenti a
presentare un'offerta. Esso deve rispondere a criteri minimi di chiarezza,
precisione e completezza.
In quest'ottica, il capitolato che il
committente mette a disposizione dei concorrenti su supporto elettronico deve corrispondere
integralmente a quello riprodotto su carta stampata.
Salvo diversa disposizione di gara, in caso
di discrepanza, alle due versioni del medesimo capitolato va riconosciuta pari
importanza. Lo scopo di facilitare l'allestimento dell'offerta, perseguito dal
capitolato informatizzato, sarebbe peraltro vanificato se in caso di
discrepanza fra le due versioni prevalesse quella stampata su carta.
- Nel caso
in esame, i quantitativi richiesti alle posizioni 454.212 e 454.213 del capitolato
consegnato alla ricorrente su supporto elettronico divergono da quelle
figuranti sulla versione stampata. Gli accertamenti esperiti da questo
tribunale permettono di imputare la discrepanza al committente, rispettivamente
al suo consulente. L'ultima elaborazione del dischetto risale in effetti al
giorno in cui lo studio __________ dell'ing. __________ l'ha spedito alla
ricorrente. Non è ragionevolmente ipotizzabile che quest'ultima l'abbia
manomesso cambiando la data del suo PC.
Per elaborare l'offerta, la ricorrente ha
utilizzato il capitolato informatizzato. Non si è avvalsa del capitolato
stampato.
Orbene, la fiducia che la concorrente ha
riposto nei dati informatizzati, messi a sua disposizione dal progettista per
conto del committente, non può essere delusa. In assenza di una prescrizione di
gara, che dichiarasse prevalente la versione del capitolato riprodotta su carta
stampata, non si può di certo pretendere che i concorrenti verificassero che
tali dati corrispondessero a quelli consegnati su supporto cartaceo.
Manifestamente lesiva del principio della
buona fede appare quindi la decisione della DR di escludere la ricorrente a
causa della difformità riscontrata nei quantitativi esposti alle posizioni
454.112 e 454.113. Questa discrepanza è invero imputabile unicamente al
committente. Inconciliabile con il principio dell'affidamento è la pretesa
dell'ULSA di farne sopportare le conseguenze alla ricorrente.
L'applicazione delle direttive 5 febbraio
1997 di tale ufficio, richiamate dall'autorità cantonale in sede di risposta al
ricorso, ma non dal capitolato, non porta del resto a diversa conclusione,
poiché la __________ ha comunque rispettato l'obbligo, ivi sancito, di allegare
all'offerta "anche il capitolato originale con il foglio di copertina e
quello di ricapitolazione riempiti a mano".
- Stando
così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la risoluzione impugnata
e rinviando gli atti alla DR affinché proceda ad una nuova delibera, tenendo
conto anche dell'offerta della ricorrente. Un'aggiudicazione diretta da parte
di questo tribunale non entra in considerazione poiché la decisione annullata
non si limita a preferire la __________ alla ricorrente, ma esclude
quest'ultima dalla gara.
Dato l'esito non si preleva tassa di
giustizia.
Le ripetibili sono invece a carico esclusivo
del committente, ritenuto che la ditta __________ si è limitata a rimettersi
alla posizione che questi avrebbe assunto.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 ottobre 2001 della
Divisione delle risorse è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati alla Divisione delle
risorse per nuova delibera.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Lo Stato
rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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