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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.4
Data decisione, Autorità:
09.02.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00004
Lugano
9 febbraio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 dicembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 novembre 2000 del Consiglio di Stato
(no. 5334) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 4 settembre 2000 con cui il municipio di __________ le ha negato
la conferma in carica quale dipendente comunale;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L’8 luglio 1997 il municipio di __________ ha assunto la ricorrente
__________ quale segretaria ricezionista presso la Casa comunale per persone
anziane con lo statuto di dipendente nominata a tempo pieno.
Dal 1. gennaio 1999 al 15 febbraio 2000 la
ricorrente è rimasta assente dal lavoro per malattia (sindrome ossessivo
compulsiva). Il 16 febbraio 2000 ha ripreso a lavorare a metà tempo. Nel corso
del seguente mese di giugno ha inoltrato all'AI una domanda di prestazioni.
B. Considerata
la situazione valetudinaria della ricorrente, il 28 giugno 2000 il municipio di
__________ ha deciso di non confermarla in carica per il quadriennio entrante.
C. Con
giudizio 29 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la disdetta, respingendo
l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che lo
stato di salute dell'insorgente costituisse un motivo sufficiente per
giustificare il mancato rinnovo del rapporto d'impiego.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo.
La ricorrente rimprovera anzitutto al
Consiglio di Stato di non aver preso posizione sulla domanda di applicazione
per analogia dell'art. 60 LOrd e di non essere entrato nel merito
dell'eccezione riferita all'art. 44 del regolamento organico dei dipendenti
della casa per anziani (RODCA), che in caso di malattia garantisce ai
dipendenti il pagamento dello stipendio intero per il primo e della metà per il
secondo anno.
Eccepita la mancanza di accertamenti medici
sul suo stato di salute, l'insorgente nega poi che l'assenza dal lavoro possa
giustificare il licenziamento. Al comune non deriverebbe alcun inconveniente,
poiché il suo posto è attualmente occupato da una valida rimpiazzante.
E. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dal municipio
di __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente, rilevando
che è di nuovo assente al 100% dal lavoro.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata
dalla decisione censurata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). Un accertamento peritale delle condizioni di salute della
ricorrente non appare indispensabile. Pur rimproverando al municipio di non
aver assunto prove al riguardo, nemmeno la ricorrente del resto lo sollecita.
- 2.1. I
dipendenti del comune sono nominati per periodi amministrativi di durata quadriennale,
che scadono indistintamente per tutti sei mesi dopo le elezioni generali. La
conferma in carica è presunta se entro quattro mesi dalle elezioni il municipio
non comunica al dipendente la mancata conferma, precisandone i motivi (art. 127
cpv. 1 e 2 LOC). La mancata conferma, precisa il cpv. 3 dell'art. 127 LOC, può
avvenire solo per giustificati motivi. Di identico tenore e l'art. 8 cpv. 3 e 4
RODCA.
2.2. Come giustamente rileva il Consiglio di
Stato, la mancata conferma è giustificata quando è sorretta da un motivo sufficiente,
ovvero da un motivo pertinente, oggettivamente sostenibile. È considerato tale
qualsiasi circostanza, data la quale non si può ragionevolmente pretendere la
continuazione del rapporto d'impiego da parte dell'autorità (RDAT 1981 n. 28).
Nella valutazione dell'adeguatezza del
motivo del licenziamento, l'autorità comunale dispone di un certo margine
discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte delle istanze di
ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del
diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere.
- Nell'evenienza
concreta, il municipio di __________ ha disdetto il rapporto d'impiego in
considerazione del perdurare della malattia che ha tenuto la ricorrente assente
dal lavoro in misura totale per oltre un anno e parziale per il periodo
successivo, che continua tuttora. Malattia che, poco prima della decisione di licenziamento,
l'ha peraltro indotta a sollecitare la concessione di una rendita AI.
Orbene, nelle circostanze concrete, non si
può rimproverare al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento
riservatogli dalla legge, per aver ritenuto che il perdurare della malattia che
affligge la ricorrente costituisse un motivo atto a legittimare la rescissione
del rapporto d'impiego. La giustificazione addotta dal municipio appare
sorretta da considerazioni oggettive e pertinenti, che permettono di ritenere
ragionevolmente inesigibile la continuazione del rapporto d'impiego da parte
del datore di lavoro. Di fronte alla domanda inoltrata all'AI, l'autorità
comunale poteva in buona fede ritenere che la malattia avrebbe ulteriormente
impedito alla ricorrente di riprendere il lavoro al 100%. Essa poteva quindi
anche dedurre che non erano date le premesse per confermarla in carica per un
ulteriore quadriennio.
Invano chiede la ricorrente di esaminare la
sua situazione alla luce dell'art. 60 LOrd, che chiede di applicare per
analogia. Il motivo generale di disdetta, previsto dalla lett. c del cpv. 3 di
tale norma, non condurrebbe ad una conclusione più favorevole alla sua causa.
Né giova alla ricorrente richiamarsi all'art. 44 RODCA, che in caso di malattia
garantisce ai dipendenti il pagamento dello stipendio pieno per il primo anno e
dimezzato per il secondo.
Questa norma non limita minimamente la
facoltà dell'ente pubblico di disdire il rapporto d'impiego in caso di
malattia. Essa definisce soltanto i limiti del diritto allo stipendio dei
dipendenti in caso di malattia. Il fatto che il Consiglio di Stato abbia omesso
di rilevarlo non giustifica evidentemente un annullamento in ordine del giudizio
impugnato.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso, palesemente privo di fondamento,
va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 127, 208 LOC; 8, 44 RODCA di
__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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