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Numero d'incarto:
52.2001.385
Data decisione, Autorità:
21.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00385
Lugano
21 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 ottobre 2001 di
contro
la decisione 9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato,
no. 4765, che ne ha respinto l'impugnativa presentata avverso la decisione 23
agosto 2001 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza
di condurre veicoli a motore per la durata di sei mesi;
vista la risposta 13 novembre
2001 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
dicembre 2000 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza
di condurre per la durata di un mese. Il 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso interposta dall'interessato contro questo provvedimento.
Dopo che tale decisione era cresciuta in giudicato, con lettera raccomandata 18
giugno 2001 la Sezione della circolazione ha informato __________ di avere
fissato l'esecuzione del periodo di revoca dal 18 luglio 2001 al 17 agosto
2001.
B. Il 25
luglio 2001 __________ è stato fermato dalla polizia in territorio di
__________ mentre si trovava al volante di un'automobile. Il 23 agosto 2001 la
Sezione della circolazione gli ha quindi revocato la licenza di condurre per la
durata di 6 mesi per avere circolato nonostante la revoca.
C. Contro tale
decisione l'interessato ha interposto ricorso al Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento. Egli ha addotto di avere preparato una lettera di richiesta di
posticipare il periodo di revoca, che per un disguido non sarebbe stata spedita
dalla ditta presso cui lavora. Pertanto la decisione impugnata sarebbe
sproporzionata ed ingiusta. Il ricorrente ha inoltre invocato la necessità
professionale di condurre veicoli a motore.
D. Con
decisione 9 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. L'esecutivo
ha escluso che il comportamento di __________ potesse configurare una negligenza
lieve, in quanto l'interessato avrebbe dovuto perlomeno chiedere conferma all'autorità
amministrativa della concessione del rinvio del periodo di revoca della licenza,
per cui una mitigazione della durata del provvedimento non poteva entrare in
linea di conto.
E. Contro tale
decisione __________ insorge ora davanti a questo tribunale, chiedendo la
riduzione del periodo di revoca. In tale ottica ribadisce le proprie censure e
la propria buona fede, sottolinea l'assenza di gravi incidenti della
circolazione nella sua ultracinquantennale carriera di conducente, e chiede di
tenere conto delle particolarità del caso.
F. Il
Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10
LALCStr, la tempestività del gravame è certa (art. 46 PAmm), come pure la
legittimazione attiva di __________ (art. 43 PAmm). L'impugnativa è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di
tale norma, sia in ambito penale che in ambito di procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere
cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a
libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
Berna 1995, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des
Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R.
Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr, San Gallo 1995).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I
limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non
trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6
CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
- 3.1. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi
(art. 16 cpv. 2 1. periodo LCStr). La durata della revoca è stabilita secondo
le circostanze; tuttavia, essa deve essere di almeno sei mesi, se il
conducente, nonostante la revoca della licenza, ha guidato un veicolo a motore
(art. 17 cpv. 1 lett. c 1. periodo LCStr). Nel fissare la durata di tale
provvedimento l'autorità deve tenere conto delle circostanze del caso. In
particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione
dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità
professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
3.2. Il Tribunale federale ha stabilito che
in caso gravemente negligente o intenzionale di guida di un veicolo a motore
nonostante la revoca della licenza, la durata minima di sei mesi dell'art. 17
cpv. 1 lett. c LCStr è applicabile alla nuova revoca, mentre qualora si tratti
di una negligenza lieve, si deve partire da una durata minima di un mese,
dovendosi considerare che si è confrontati ad un caso "particolarmente
lieve" analogamente a quanto disposto dall'art. 100 cifra 1 seconda frase
LCStr (DTF 124 II 103 consid. 2a). Bisogna quindi esaminare se al ricorrente
possa essere rimproverata soltanto una negligenza lieve, nel qual caso la
durata del provvedimento contestato potrebbe venire ridotta.
- 4.1. I
fatti addebitati a __________ non sono contestati. Egli ammette di essersi
posto alla guida malgrado la revoca pronunciata nei suoi confronti. A
giustificazione del suo comportamento, il ricorrente invoca la sua buona fede,
sostenendo di avere creduto che la sua richiesta di spostare del periodo di
revoca fosse stata accolta, mentre per un disguido della sua ditta tale scritto
in realtà non era nemmeno stato spedito.
4.2. In
realtà il ricorrente non ha sostanziato la sua tesi ricorsuale, ma al contrario
è incorso in svariate contraddizioni che fanno dubitare che gli argomenti
addotti possano essere strumentali. Infatti quando è stato interrogato dalla
polizia egli ha dichiarato che riteneva di poter guidare "avendo fatto
ricorso", mentre in realtà egli non aveva impugnato la decisione 2
maggio 2001 del Consiglio di Stato ed aveva ricevuto dalla Sezione della
circolazione (come non contesta) la decisione di fissazione del periodo di
revoca, trasmessa per conoscenza anche al suo avvocato; il ricorrente alla
polizia non ha invece indicato di avere chiesto un rinvio, come invece ha sostenuto
solo in seguito. Ma anche l'ulteriore tesi secondo cui la sua richiesta di
rinvio per errore non sarebbe stata spedita presenta manifeste contraddizioni:
in primo luogo, agli atti non vi è nessuna prova dell'esistenza di tale
scritto; inoltre l'insorgente ha sostenuto inizialmente che tale scritto, che
poi non aveva inviato, fosse stato preparato dal suo patrocinatore (lettera 14
agosto 2001), mentre in un secondo tempo ha invece affermato che la lettera
l'aveva preparata lui e che la mancata spedizione era imputabile alla sua ditta
(ricorso al Consiglio di Stato). Egli quindi non prova né rende verosimile che
tale fantomatico scritto potesse non essere stato spedito per una inavvertenza
(sua o di terzi). In assenza di una prova della stesura e del mancato invio di
una richiesta di rinvio del provvedimento, ci si può chiedere se __________ non
abbia violato intenzionalmente le norme della circolazione, sperando di non venire
sorpreso alla guida durante il mese in cui il provvedimento amministrativo era
in vigore. Tale questione può tuttavia lasciata aperta siccome in concreto
irrilevante sull'esito del gravame.
4.3. Anche volendo ammettere che la
richiesta di rinvio di cui sopra sia stata redatta ma non spedita a causa di un
errore, tale circostanza si rivela comunque ininfluente ai fini della presente
causa. Infatti la semplice convinzione di avere fatto spedire a terzi una tale
richiesta non poteva consentire in nessun caso a __________ di interpretare il
silenzio dell'autorità come un accoglimento della sua domanda. Al contrario
egli, che già nel 1988 si era visto infliggere una revoca della licenza per
circolazione durante una revoca e pertanto sapeva per esperienza diretta a
quali rischi andava incontro in caso di inosservanza del provvedimento
inflittogli, non poteva in nessun caso considerare in buona fede il silenzio
dell'autorità come prova sicura dell'accoglimento della sua richiesta, e quindi
prima di prendere il volante avrebbe in ogni caso dovuto sincerarsi almeno
telefonicamente di come la Sezione della circolazione avesse evaso la sua richiesta,
a maggior ragione visto che non aveva nessuna prova che effettivamente essa
fosse stata spedita e fosse giunta a destinazione. Si trattava di una
precauzione minima e che non richiedeva nessun impegno particolare, di una
cautela che qualsiasi persona ragionevole nella situazione del ricorrente
avrebbe preso prima di prendere il volante di un veicolo, mentre __________ per
sua stessa ammissione ha continuato a guidare regolarmente per un'intera settimana
malgrado l'inizio del periodo di revoca, incurante della concreta possibilità
che così facendo potesse infrangere le norme della circolazione con le conseguenze
a lui ben note.
- 5.1.
Stante quanto sopra è categoricamente escluso che __________ il 25 luglio si
trovasse al volante ritenendo di potere condurre veicoli a motore a seguito di
una negligenza lieve. Mettendosi alla guida durante il periodo di revoca
l'insorgente ha quindi commesso nell'ipotesi a lui più favorevole una
negligenza grave, se non un'infrazione intenzionale. Per costante giurisprudenza
non essendovi negligenza lieve si impone quindi di infliggergli di una revoca
di ammonimento della durata minima di sei mesi. La sanzione adottata dalla
Sezione della circolazione, che si è attenuta al minimo legale, non presta
quindi il fianco a critiche di sorta, e può persino apparire benevola visti i
numerosi provvedimenti amministrativi in passato già adottati nei confronti del
ricorrente.
5.2. Al ricorrente non giova neppure
asserire di aver bisogno della licenza di condurre per motivi professionali, ossia
per far fronte all'attività che pur essendo pensionato ancora svolge nella
ditta presso la quale lavora quale amministratore unico. Come si è appena
visto, la misura pronunciata nei suoi confronti rappresenta già il minimo
legale ammissibile e non vi è dunque spazio per ulteriori sconti. In ogni caso
va rilevato che gli inconvenienti che accompagnano inevitabilmente ogni revoca
della licenza e fanno parte della funzione afflittiva di questa misura, voluta
quale mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione
stradale. D'altra parte la giurisprudenza riconosce la necessità professionale
con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così
dire, il "posto di lavoro" per l'amministrato (autisti di professione,
conduttori di tassì, ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli
comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R.
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III,
Berna 1995, nota 2441 e segg.; cfr. pure sentenza 8 agosto 1996 del Tribunale
federale pubblicata in: R. Schaffhauser, Die straf- und verwaltungsrechtliche
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Strassenverkehrsrecht 1992 bis 1999, San
Gallo 2000, no. 74). Ciò non è il caso nella fattispecie, in quanto il
sostentamento del ricorrente, oltretutto già pensionato, non dipende dalla licenza
di condurre. Per ulteriori suoi spostamenti egli potrà ad esempio far capo ai
mezzi pubblici, utilizzare un ciclomotore o farsi accompagnare da un collega.
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità
non inderogabile a far uso di un veicolo per l'esercizio della professione
(art. 33 cpv. 2 OAC), il provvedimento pronunciato nei confronti di __________
appare del tutto conforme al diritto. Pronunciando una revoca della durata di
sei mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio di proporzionalità.
-
Il ricorso
è pertanto respinto. Con l'intimazione del presente giudizio diventa priva
d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 1. periodo, 17 cpv. 1
lett. c, 95 cifra 2, 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 33 cpv. 2 e 34 cpv. 2 OAC; 1
segg. PAmm; 10 LALCStr;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio e le spese di complessivi fr. 800.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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