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Numero d'incarto:
52.2001.376
Data decisione, Autorità:
05.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00376
Lugano
5 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 ottobre 2001 della ditta
patr. da: studio legale __________
contro
la decisione 2 ottobre 2001 del municipio di Lugano
che delibera alla ditta __________ le opere da impresario costruttore relative
agli interventi di manutenzione straordinaria del __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
__________ il municipio di Lugano ha indetto un pubblico concorso per le opere
da impresario costruttore relative agli interventi di manutenzione
straordinaria del __________ (FU n. __________);
che le prescrizioni di concorso stabilivano
che le opere sarebbero state "aggiudicate al miglior offerente"
(R 191.100);
che in tempo utile sono pervenute al
committente 8 offerte, fra cui quella della ricorrente di fr. 84'077.55 e
quella della resistente __________ di fr. 86'782.65;
che con decisione 2 ottobre 2001 il
municipio ha deliberato la commessa alla __________;
che contro questa decisione la Ing.
__________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che l'insorgente sostiene di essere la
miglior offerente; nulla giustificherebbe la scelta operata dal municipio;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il municipio, asserendo che la scelta sarebbe giustificata dalla modica
differenza di prezzo e dal domicilio fiscale dell'aggiudicataria, ottima contribuente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 e
37 lett. d LCPubb;
che la ricorrente, che ha partecipato senza
successo al concorso, è senz'altro legittimata a ricorrere;
che il ricorso, tempestivo, è pertanto
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb il
committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa,
determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il
prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza
della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico;
che i criteri di aggiudicazione devono
essere indicati nei documenti del bando in ordine di importanza, ossia con
l'indicazione del relativo fattore di ponderazione (art. 32 cpv. 2 LCPubb; 42
cpv. 3 RLCPubb);
che l'aggiudicazione può pertanto aver luogo
soltanto sulla base dei criteri preventivamente indicati; sono viziate le
delibere che precedono da altri criteri;
che, in concreto, le prescrizioni di
concorso stabilivano che le opere sarebbero state "aggiudicate al
miglior offerente";
che siffatto criterio di aggiudicazione, in
mancanza di specificazioni riferibili ad altri aspetti della commessa e
suscettibili di facilitare l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa, può
essere ricondotto soltanto al prezzo;
che, in tali circostanze, la commessa poteva
essere affidata soltanto alla ricorrente che aveva inoltrato l'offerta più
bassa di tutti i concorrenti;
che, comunque, il criterio del domicilio
fiscale dell'aggiudicataria, invocato dal municipio a posteriori per
giustificare la scelta operata non può entrare in considerazione, perché, oltre
a non essere stato indicato dal bando, disattende il divieto di discriminazione
sancito dall'art. 9 LMI;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono il ricorso va quindi accolto, annullando la delibera censurata;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono suddivise in parti uguali fra il committente e la resistente;
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 42 RLCPubb; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 2 ottobre 2001 del
municipio di Lugano è annullata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di Lugano e la
resistente.
-
Il comune e
la resistente rifonderanno ciascuno fr. 400.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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