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Numero d'incarto:
52.2001.363
Data decisione, Autorità:
10.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00363
Lugano
10 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2001 di
patr. dallo studio legale __________
contro
la risoluzione 18 settembre 2001 (n. 4409) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 3 agosto 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di minaccia di espulsione;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6 giugno
2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina
italiana __________ (1961), residente in Svizzera dal 1973, e ha deciso di
rimpatriarla. In sostanza, l'autorità le ha rimproverato di essere in maniera
continua e rilevante a carico dell'assistenza pubblica, contraendo in Ticino un
debito complessivo di fr. 105'107.70 in circa 4 anni, cui si aggiungevano i fr.
650'000.– ottenuti nel canton __________ dal 1986, e di essere incapace di
adattarsi all'ordinamento elvetico (art. 10 cpv. 1 lett. b/d LDDS). La
risoluzione dipartimentale, confermata sia dal Consiglio di Stato sia dal
Tribunale cantonale amministrativo, è stata annullata il 7 maggio 2001 dal
Tribunale federale, che l'ha ritenuta sproporzionata alle circostanze, in
quanto vi erano le premesse per considerare l'insorgente finanziariamente autonoma.
L'alta Corte ha rilevato, da una parte, che la ricorrente non aveva invero fatto
tutto il possibile per rendersi autosufficiente e non aveva mai tentato
realmente di rimborsare nemmeno una minima parte dei debiti assistenziali da
essa contratti; dall'altra, ha tenuto conto che una delle cause che avevano
condotto __________ all'indigenza era la sua difficile situazione familiare e
sociale, che essa aveva ripreso a lavorare e che dal maggio 2000 non era più a
carico dello Stato. Visto pure che non aveva mai dato adito a lagnanze durante
il suo soggiorno in Svizzera, il Tribunale federale ha ritenuto più adeguato
infliggere a __________ un provvedimento più tenue del rimpatrio, ovvero una
minaccia di espulsione. Ha quindi rinviato gli atti alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, affinché pronunciasse un ammonimento nei confronti della
stessa.
B. Il 3 agosto
2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha minacciato __________ di
espulsione e l'ha ammonita con l’avvertenza che in caso di recidiva o di
comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare
adeguate misure amministrative, adducendo questi motivi:
"Tenuto
conto che, da tempo, la signora __________ riceve prestazioni dell'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento, __________, per complessivi fr.
105'107.70, che si aggiungono al totale complessivo di fr. 650'000.– circa,
percepiti dall'anno 1986 a tutt'oggi. Osservato come la stessa non abbia sinora
provveduto a rifondere le citate prestazioni all'Ufficio in questione. Precisato
che se la situazione attuale dovesse perdurare anche oltre il mese di novembre
2001, nei confronti dell'interessata verrà emesso un provvedimento
amministrativo (art. 10 LDDS). Con la presente prendete quindi atto delle
relative conseguenze".
La risoluzione è stata resa sulla base degli
art. 16 cpv. 3 ODDS e 3 RLALPS.
C. a) Contro
la decisione di ammonimento __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato,
chiedendogli di annullarla. Ha ritenuto che il dipartimento avesse travalicato
la portata della sentenza del Tribunale federale. Ha sottolineato che non era
più in assistenza dal maggio 2000 e che il dipartimento non poteva
rimproverarle di non aver ancora rimborsato le prestazioni che aveva ottenuto
dallo Stato, perché non è un motivo di espulsione previsto dall'art. 10 cpv. 1
lett. d LDDS. Ha quindi ritenuto che non potesse fare altro che impugnare la
decisione di ammonimento per evitare di essere rimpatriata dopo il mese di novembre
2001. Con domanda pedissequa al gravame, la ricorrente ha chiesto di essere
posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
b) Con giudizio 18 settembre 2001 il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________. L'Esecutivo cantonale,
dopo aver rilevato che da tempo la ricorrente non era effettivamente più a
carico dell'assistenza pubblica, ha ritenuto che la stessa fosse comunque
tenuta a rimborsare il debito contratto in virtù dell'art. 33 LAS. Ha quindi
concluso che, nonostante l'infelice formulazione, la decisione di ammonimento
nei confronti di __________ fosse immune da violazioni del diritto. La domanda
di assistenza giudiziaria è stata respinta.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. In sostanza, la ricorrente riprende
e sviluppa gli argomenti che aveva esposto dinnanzi al Consiglio di Stato.
Anche in questa sede postula l'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio
di un permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso
di diritto amministrativo è ammissibile contro una decisione d'espulsione,
rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS
(STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid. 2b; DTF 96 I 266 consid. 1). E'
dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS;
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua
condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non
è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b)
oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo
continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). Tale
provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno
dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente
richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). L'espulsione può essere pronunciata solo se
dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Saranno parimenti evitati
rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11
cpv. 3 LDDS). Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere
conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della
durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua
famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 prima frase ODDS).
Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10
cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle
circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda
frase ODDS, applicabile per analogia anche nel caso previsto alla lett. d: cfr.
Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile;
pagg. 108-109). La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e
motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art.
16 cpv. 3 terza frase ODDS).
2.2. Va in primo luogo rilevato che,
contrariamente a quanto pretende la ricorrente, il Tribunale federale ha
fondato il giudizio non solo sulla scorta dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, ma
anche della lett. b della medesima disposizione legale (v. consid. 4c, pag.
14). Poste queste premesse, il 7 maggio 2001 l'alta Corte federale ha ritenuto
che fosse più proporzionato emanare nei confronti di __________ un ammonimento,
anziché una decisione di rimpatrio. Ha rilevato che la ricorrente non aveva
fatto tutto il possibile per rendersi autosufficiente e non aveva mai realmente
tentato di rimborsare una minima parte del debito assistenziale da essa
contratto. Dall'altra, ha tenuto conto che __________ era caduta nell'indigenza
segnatamente a causa della sua difficile situazione familiare e sociale, che
non aveva mai dato adito a lagnanze durante il suo soggiorno in Svizzera, che
non era più a carico dell'assistenza pubblica dal maggio 2000 e che vi erano le
premesse affinché si rendesse finanziariamente autonoma.
2.3. Il 3 agosto 2001, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha ammonito __________, rimproverandole di essere
ancora a carico dello Stato e di non aver ancora rimborsato le relative
prestazioni. L'ha quindi minacciata di espulsione, se tale situazione si fosse
protratta oltre il mese di novembre 2001. Il 18 settembre 2001, il Consiglio di
Stato ha confermato la decisione impugnata. Ha rilevato che, da mesi,
__________ non era effettivamente più a carico dell'assistenza pubblica. Ha
tuttavia ritenuto che l'ammonimento fosse giustificato, in quanto il dipartimento
non aveva fatto altro che applicare quanto stabilito in maniera vincolante dal
Tribunale federale.
2.4. La risoluzione del Dipartimento delle
istituzioni dev'essere confermata. La proporzionalità della misura
dell'ammonimento era difatti già stata sancita dal Tribunale federale nella
sentenza del 7 maggio 2001 (consid. 4c, pag. 14). E' certamente vero che, per
applicare fedelmente la decisione dell'alta Corte federale, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione avrebbe dovuto limitarsi ad avvertire __________
di non cadere più in futuro a carico dello Stato. La circostanza secondo cui il
dipartimento abbia invece addotto altri argomenti, non pertinenti, non permette
comunque di annullare il provvedimento, senz'altro giustificato nel principio.
D'altra parte all'insorgente rimane sempre riservato il diritto di impugnare i
provvedimenti che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione dovesse
eventualmente adottare, in futuro, nei suoi confronti.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto. La domanda
di assistenza giudiziaria va anch'essa respinta, siccome l'impugnativa era
infondata sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm). Date le circostanze, vista anche la situazione finanziaria
dell'insorgente, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 6, 10, 11
LDDS; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La domanda
di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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