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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.355
Data decisione, Autorità:
26.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00355
Lugano
26 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2001 di
__________ patr. da: avv. dott. __________
contro
la decisione 18 settembre 2001 del Consiglio di
Stato (n. 4378) che conferma la risoluzione 7 maggio 2001 con cui il
municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia per costruire 4 posteggi
scoperti lungo il ciglio a valle di via __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 marzo
2000 l'arch. __________ ha chiesto al municipio di __________, in via di
domanda preliminare, se fosse possibile costruire uno stabile d'appartamenti su
un fondo (part. n. __________ RF) situato a valle di via __________, una strada
alla quale il PR attribuisce la qualifica di punto di vista panoramico.
L'istante chiedeva in particolare se fosse possibile realizzare tre posteggi
scoperti, disposti obliquamente lungo il ciglio a valle di questa strada.
Il 21 marzo 2000 il municipio ha preavvisato
favorevolmente l'intervento, raccomandando tuttavia di disporre i posteggi
"orizzontalmente alla strada", al fine di "limitare gli
interventi nella zona di rispetto del punto panoramico".
B. Il 10 luglio
2000 __________ e __________ hanno chiesto al municipio il permesso di
costruire sul predetto fondo uno stabile d'appartamenti che, a loro avviso,
sarebbe stato conforme alle indicazioni date dal municipio in sede di domanda
preliminare.
Il progetto prevedeva fra l'altro di
realizzare quattro posteggi scoperti su un terrapieno sorretto da un muro di
sostegno costruito sul pendio a valle di via __________.
Con decisione 9 gennaio 2001 il municipio ha
negato la licenza, ritenendo in sostanza che l'edificio superasse l'altezza
massima consentita. La decisione non è stata impugnata.
C. Il 12
febbraio 2001 i ricorrenti hanno inoltrato una nuova domanda per costruire su
quel fondo uno stabile d'appartamenti, sulla base di un progetto modificato,
che prevedeva fra l'altro nuovamente di formare quattro posteggi scoperti,
disposti lungo il ciglio a valle di via __________, su un terrapieno lungo una
ventina di metri e largo tre, sorretto da un muro di sostegno alto sino a 4 m.
Alla domanda si è opposta la comunione
ereditaria __________, proprietaria del fondo situato sul lato a monte di
questa strada, contestando la realizzazione dei posteggi dal profilo delle
norme che tutelano il punto di vista.
D. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 7 maggio 2001 il
municipio ha parzialmente accolto la domanda di costruzione, rilasciando la
licenza richiesta limitatamente allo stabile d'appartamenti. L'ha invece
respinta nella misura in cui aveva per oggetto i posteggi, ritenendo che questo
intervento si ponesse in contrasto con l'art. 27 NAPR disciplinante la tutela
dei punti di vista.
E. Con
giudizio 18 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della
licenza per i posteggi.
Dopo aver escluso che i ricorrenti potessero
richiamarsi alle precedenti decisioni del municipio per conseguire la licenza
in base al principio della buona fede, il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'intervento si ponesse effettivamente in contrasto con le disposizioni di PR
poste a tutela dei punti di vista.
F. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ e __________ si aggravano davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il
rilascio della licenza per i posteggi.
I ricorrenti ricordano anzitutto che il
municipio, in sede di domanda preliminare, aveva prospettato il rilascio del
permesso per la costruzione di posteggi paralleli alla strada. Osservano poi
che la successiva decisione di diniego della licenza era fondata esclusivamente
sulla disattenzione delle norme relative all'altezza massima. In relazione ai
posteggi, il municipio non aveva sollevato obiezioni.
Nel merito gli insorgenti si dichiarano
disposti a ridurre i posteggi a due, tagliando alcuni cipressi che ostacolano
la vista. In conclusione, sottolineano come i posteggi siano indispensabili per
i fornitori che sarebbero altrimenti costretti a sostare sulla strada,
intralciando la circolazione.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che
verranno discussi qui appresso.
La comunione ereditaria opponente non ha
presentato osservazioni nel termine assegnatole.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I piani agli atti e la documentazione
fotografica prodotta dai ricorrenti permettono di prescindere da una visita in
luogo. La situazione dei luoghi è peraltro sufficientemente nota a questo
tribunale.
-
Ai fini
del giudizio occorre in primo luogo esaminare se la costruzione dei posteggi
sia conforme al diritto, in particolare all'art. 27 NAPR. In caso negativo,
occorrerà in seguito verificare se la licenza debba comunque essere rilasciata
in applicazione del principio della buona fede.
-
Giusta
l'art. 27 NAPR:
" 1. Il
Piano (del paesaggio) indica i punti di vista da rispettare e valo-
rizzare.
- Le costruzioni devono rispettare le
linee di arretramento segnate
sul piano (punti di vista 2).
- Dove non sono previste linee di arretramento, le
costruzioni devo-
no permettere la creazione di canali
di vista che si ottengono mag-
giorando le distanze fra
edifici, fino alla misura massima di ml. 10,00 (punti di vista 1).
- Il Municipio, sentito il parere dell'Autorità
cantonale competente, ha
inoltre la facoltà di definire
l'ubicazione esatta degli edifici e imporre
limitazioni di altezza (punti di
vista 1 e 2).
- E' fatto obbligo ai proprietari di fondi toccati
da punti di vista di
mantenerli tali e sgombri da ogni
tipo di ostacolo."
L'estensione dei vincoli istituiti dall'art.
27 NAPR al fine di tutelare i punti di vista è chiaramente desumibile tanto
dall'obbligo di rispettare le linee di arretramento sancito dal cpv. 2, quanto
dall'obbligo di mantenere i fondi toccati da punti di vista "tali e
sgomberi da ogni tipo di ostacolo", sancito dal cpv. 5. Interagendo
fra loro, queste disposizioni rendono in pratica inedificabile la fascia
definita dalla linea di arretramento a valle del punto di vista.
- Nell'evenienza
concreta, il fondo dei ricorrenti è gravato da una linea di arretramento
istituita a tutela della vista che si gode da via __________ ad una distanza di
m 12.00 dal ciglio della strada. Il controverso progetto prevede in sostanza di
realizzare quattro posteggi scoperti su un terrapieno largo circa 3 m e lungo
21, che verrebbe realizzato sul pendio a valle del vecchio muro, alto circa 2
m, che attualmente sostiene il campo stradale di via __________.
Il municipio ed il Consiglio di Stato hanno
ritenuto che il manufatto, sorretto verso valle da un nuovo muro di sostegno
alto sino a 4 m, si ponesse in contrasto con l'art. 27 NAPR.
La deduzione regge alla critica dei
ricorrenti.
Il muro di sostegno ed il terrapieno costituiscono
indubbiamente un'opera rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni.
Nemmeno i ricorrenti lo negano. In quanto posta all'interno della fascia di
rispetto definita dalla linea di arretramento fissata a tutela della vista da
via __________, la costruzione disattende tanto il vincolo sancito dall'art. 27
cpv. 2 NAPR, quanto l'obbligo di mantenere liberi da ogni tipo di ostacolo i
fondi gravati (art. 27 cpv. 5 NAPR). Non si può invero sostenere che un simile
manufatto non costituisca già di per sé un ingombro suscettibile di menomare in
misura apprezzabile la vista verso valle tutelata dalla norma in esame.
Menomazione, che assume maggior rilevanza in caso di stazionamento di veicoli.
Dal profilo dell'art. 27 NAPR il diniego
della licenza appare quindi immune da violazioni del diritto.
Il fatto che i posteggi possano anche essere
utili dal profilo della circolazione stradale non permette di sovvertire questa
conclusione, poiché la protezione dei punti di vista prescinde da qualsiasi
considerazione riferita alla fluidità del traffico. Né giova alla causa dei
ricorrenti proporre una riduzione del numero dei posteggi. Anche se diventa
meno importante, il contrasto con l'art. 27 NAPR non scompare.
- Accertato
che il permesso non può essere accordato siccome lesivo dell'art. 27 NAPR, si
deve escludere che possa essere rilasciato in base al principio della buona
fede.
Indipendentemente dalla questione a sapere
se le indicazioni date dal municipio in risposta alla domanda preliminare
possano vincolare l'autorità, è in effetti certo che non possono limitare i diritti
dei vicini opponenti, ai quali la domanda non è mai stata sottoposta (Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 15 LE, n. 887).
Nulla possono infine dedurre i ricorrenti in
loro favore dal fatto che la precedente decisione di diniego della licenza si
limitasse a rilevare l'altezza eccessiva della costruzione principale. Il fatto
che il municipio non abbia sollevato obiezioni nei confronti dei posteggi non
sta evidentemente a significare che quest'opera potesse essere approvata. Il
diniego della licenza, accettato dai ricorrenti, non era peraltro circoscritto
alla costruzione principale, ma riguardava anche i posteggi.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15, 21 LE; 27 NAPR di Porza; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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