AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.352
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00352
Lugano
7 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 ottobre 2001 di
__________ rappr. da __________
contro
la risoluzione 11 settembre 2001 (n. 4306) del
Consiglio di Stato, che ha accolto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione 25 giugno 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione permessi e immigrazione, in materia di decadenza del permesso di
domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero, limitatamente alla mancata
assegnazione di ripetibili;
vista la risposta 24 ottobre
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino italiano __________ (1970) è titolare dal 1996 di un permesso di
domicilio in Svizzera, con prossimo termine di controllo fissato per il 5
dicembre 2002. Sua moglie __________ (1966) e i suoi figli __________ (1992) e
__________ (1997) vivono in __________.
B. Il 25
giugno 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________,
perché soggiornava all'estero da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS. L'autorità ha fondato il giudizio sulla scorta di un rapporto di
segnalazione della Polizia cantonale risalente al 26 luglio 2000.
C. Con
giudizio 11 settembre 2001, il Consiglio di Stato ha annullato la suddetta
risoluzione, accogliendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________,
rappresentato da __________. L'Esecutivo cantonale ha rilevato che,
dall'inserto di causa, non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che il
ricorrente risiedesse effettivamente all'estero da almeno sei mesi. Il Governo
ha tuttavia negato all'insorgente l'assegnazione di ripetibili, in quanto non
patrocinato da un avvocato.
D. Contro la
predetta decisione, __________ si aggrava ora davanti a questo Tribunale
chiedendone l'annullamento, nella misura in cui gli è stata rifiutata
un'indennità per ripetibili. Sostiene di averne diritto in quanto il suo
rappresentante è persona formata giuridicamente e non ha agito a titolo
gratuito. Invoca la prassi di questo tribunale, che da tempo concede
un'indennità a __________ nelle cause vincenti. Rileva pure che, recentemente,
il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha assegnato al suo rappresentante
delle ripetibili.
E. Il
Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale, rilevando che l'alta
Corte federale assegna le ripetibili soltanto agli avvocati.
Considerato, in
diritto
- 1.1.
Contro le decisioni relative all'assistenza giudiziaria è dato lo stesso
rimedio di diritto previsto per impugnare il merito della causa (art. 30 cpv. 3
PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, N. 2 ad art. 30). Ad analoga conclusione si può giungere anche per quanto
riguarda la mancata assegnazione di ripetibili (STA 12 aprile 2000 in re K.,
consid. 1.1.). In concreto, la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire nel merito della vertenza è data, dal momento che la
decisione di decadenza del permesso di domicilio dell'insorgente (art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS), poteva essere impugnata sino al Tribunale federale mediante
ricorso di diritto amministrativo (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e
contrario; 10 lett. a LALPS).
1.2. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta
l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo,
quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità
alla controparte (spese ripetibili).
La procedura amministrativa cantonale non
prevede il monopolio degli avvocati. Per questo motivo e ispirandosi ad altri
cantoni, il Tribunale cantonale amministrativo ha già assegnato delle ripetibili
anche alle parti vincenti che non sono patrocinate da avvocati, ma da
consulenti che non agiscono a titolo gratuito, bensì oneroso, e che dimostrano
di essere dotati di una certa esperienza nel ramo giuridico rispettivamente nel
settore d'attività cui è riferita la contestazione (v. nello stesso senso, per
gli altri Cantoni, Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz
des Kantons Zürich, 2a. ed., N. 11 ad §17; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar
zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, N. 2 ad art. 104; Bovay,
Procédure administrative, pag. 463). __________, rappresentante del ricorrente,
sebbene non sia avvocato, è persona con provata esperienza nell'ambito
dell'applicazione della legislazione sul domicilio e la dimora degli stranieri.
Per questo motivo, a partire dalla STA 21 agosto 2000 in re __________., il
Tribunale ha riconosciuto un'indennità a titolo di ripetibili ai ricorrenti
vincenti che egli rappresentava in applicazione dell'art. 31 PAmm.
Il Consiglio di Stato non poteva pertanto
negare all'insorgente l'assegnazione di ripetibili regolarmente protestate. A
maggior ragione, dal momento che in una recente decisione il Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato ha riconosciuto tale indennità a un ricorrente
rappresentato da __________ (decreto 28 settembre 2001 in re M.B.).
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto, annullando
la decisione impugnata nella misura in cui nega al ricorrente l'assegnazione di
un'adeguata indennità per ripetibili. Il Tribunale non può tuttavia sostituirsi
al Consiglio di Stato nella determinazione del quantum delle ripetibili. Il Governo,
anche sotto questo profilo, fruisce infatti di un esteso potere discrezionale,
il cui esercizio può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente
nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto (STA 15
aprile 1998 in re G., pag. 3 e 4). Gli atti devono essere pertanto retrocessi
all'Esecutivo cantonale, affinché provveda a fissare l'indennità cui ha diritto
l'insorgente.
-
Visto
l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle
spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito
da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente
giudizio (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a
LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza la decisione 11 settembre 2001 (n. 4306) del Consiglio di Stato è
annullata nella misura in cui nega al ricorrente l'assegnazione di un'adeguata
indennità per ripetibili.
§§. Gli
atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda a fissarne l'importo.
- Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster