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Numero d'incarto:
52.2001.341
Data decisione, Autorità:
03.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00341
Lugano
3 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 settembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 4 settembre 2001, no. 4191, del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 28 maggio 2001 con cui il Dipartimento delle
istituzioni, Sezioni dei permessi e dell'immigrazione, gli ha negato il
rilascio del permesso di porto d'armi;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il qui
ricorrente __________, fiduciario immobiliare e intermediario finanziario, ha
ottenuto nel 1991 un permesso di porto d'arma relativo ad una pistola SIG Sauer
228, rilasciatogli dall'Ufficio permessi e passaporti in base alla legge
cantonale allora vigente. Tale permesso è stato chiesto dall'interessato dopo
aver subito una rapina presso il proprio domicilio di __________, il 6 dicembre
1990.
A seguito
dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1999, della legge federale sulle armi
(LArm), nel corso del successivo mese di febbraio l'Ufficio permessi (UP) ha
informato l'insorgente che, per continuare a portare armi in pubblico, avrebbe
dovuto presentare una domanda d'autorizzazione entro la fine del medesimo anno,
in ossequio ai disposti dell'art. 42 cpv. 1 LArm. Dando seguito, pur se in
ritardo, alla predetta sollecitazione, il 3 e il 18 marzo 2000 __________ ha
inoltrato a due riprese il relativo formulario, in maniera tuttavia incompleta.
Il 22 marzo 2001 egli ha riproposto per la terza volta l'istanza, motivata, a
suo dire, dal "pericolo di rapina e di aggressione durante il trasporto
di denaro o di altri valori, e difesa personale nell'esercizio della professione".
Tale istanza è stata respinta con decisione 28 maggio 2001 dall'UP, che non ha
ravvisato né fondati motivi né concreti episodi a giustificazione della stessa.
B. Con
giudizio 4 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Richiamati i
severi criteri con cui occorre vagliare le concessioni di licenze per porto
d'armi, il Governo ha ritenuto insufficienti sia i vaghi timori espressi in relazione
al rischio di furto nell'esercizio dell'attività professionale, sia gli scopi
dissuasivi invocati.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio del
permesso richiesto.
Censurato il rigore probatorio preteso dal
Consiglio di Stato, il ricorrente si sofferma sulla rapina di cui è stato
oggetto nel 1990 e sull'aggressione personale subita nel 1997 e ribadisce, più
in generale, i pericoli insiti nella professione esercitata, che comporta, di
tanto in tanto, il trasporto di valuta presso vari istituti bancari ticinesi.
Tali circostanze costituirebbero motivi sufficienti per accogliere la domanda
formulata, tanto più che egli avrebbe sempre custodito la pistola in maniera
esemplare.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione perviene il dipartimento, contestando in dettaglio la tesi
del ricorrente, con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 16 cpv. 2
della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni del 31 gennaio 2000 (LCLArm; RL 11.1.2.4). La
legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 16 cpv. 2 LCLArm), è dunque ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase delle legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm, RS 514.54), chiunque
intende portare un'arma in pubblico necessita di un permesso di porto di armi. Il
cpv. 2 della predetta norma soggiunge che il permesso di porto di armi è accordato
a chi: (a) adempie le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto
giusta l'art. 8 cpv. 2 LArm, (b) rende verosimile che necessita di un'arma per
proteggersi o proteggere altre persone od oggetti contro un pericolo reale e
(c) ha superato un esame nel quale ha dato prova di saper maneggiare le armi e
di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi.
2.2. L'art. 27 cpv. 2 lett. b LArm consacra
a livello federale il principio della clausola del bisogno, sconosciuto al
previgente regime autorizzativo cantonale, secondo il quale era sufficiente
dimostrare la capacità di manipolazione dell'arma. La citata clausola del
bisogno impone per contro al richiedente di rendere verosimile la necessità di
disporre di un’arma per difendersi o per proteggere persone o cose da un
pericolo sufficientemente grave, concreto ed effettivo. Il porto d’arma,
finalizzato ad un eventuale impiego della stessa, deve inoltre rapportarsi in
modo adeguato alla gravità dell'insidia incombente, apparendo come il solo
mezzo idoneo a sventare o quantomeno ridurre il pericolo (cfr. FF 1996 I 891 ad
art. 27; STF 11.12.2000, inc. 2A.407/2000, consid. 2b; RDAT I-2000 N. 49,
consid. 2.2.).
La verifica della consistenza del bisogno
invocato dal richiedente è rimessa in larga misura all’apprezzamento
dell'autorità amministrativa. Questa è tenuta a soppesare tutti i fattori fatti
valere per suffragare il bisogno, ponendo a confronto la situazione personale
dell'interessato con i pericoli ai quali è esposto. In caso di contestazione
circa la sussistenza del bisogno, l'autorità di ricorso deve limitarsi a
verificare che l'istanza decidente non sia incorsa in una violazione del
diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere (art. 61 PAmm). Non
può per contro sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità
inferiore.
- Nella
fattispecie, l'insorgente, salvo riferirsi alla rapina e all'aggressione di cui
è stato vittima in passato, non precisa, né tantomeno sostanzia, i pericoli a
cui sarebbe esposto. In particolare, egli fornisce indicazioni assai generiche
circa la natura, l'entità e la frequenza dei trasporti di valori effettuati,
che, per sua stessa ammissione, sono comunque saltuari e limitati al territorio
cantonale. Egli non può dunque essere assimilato ad un portavalori a titolo
professionale, a cui, di regola, viene rilasciato il porto d'armi (cfr. STF
cit., consid. 3b).
Per quanto concerne i reati evocati, dal
giudizio 25 novembre 1997 del Pretore di Lugano si evince che l'aggressione
subita il 15 gennaio del medesimo anno è scaturita da un violento alterco con
un conoscente per questioni prettamente famigliari. Di conseguenza, non si
presta ad alcuna deduzione in punto ai rischi legati all'esercizio della
professione. A riguardo della rapina subita nel 1990 al proprio domicilio, a
prescindere dal fatto che il ricorrente non produce elementi concreti a
comprova della correlazione di tale crimine con l'attività di fiduciario, giova
precisare che il diniego del permesso richiesto non impedisce di detenere armi
in locali propri, segnatamente nella propria abitazione o nel proprio ufficio
(cfr. RDAT I-2000, N. 49, consid. 3.1.). Inoltre, la portata dell'evento
delittuoso risulta comunque relativizzata dal tempo trascorso, tanto più se si
considera che la LArm impone il riesame delle condizioni di rilascio
dell'autorizzazione richiesta ogni cinque anni (cfr. art. 27 cpv. 3 LArm).
Significativa appare pure l'attitudine manifestata
dall'interessato ai fini dell'ottenimento del permesso in contestazione. In
effetti, egli non si è certo dimostrato solerte e diligente nell'ossequiare i
termini e le formalità previsti, tant'è vero che ha infine inoltrato in maniera
corretta il semplice formulario allestito dal DFGP dopo oltre un anno dalla
scadenza del lungo termine assegnatogli. Se il bisogno fosse effettivamente
imperioso, verosimilmente l'attenzione al problema sarebbe stata ben maggiore.
In sostanza, la situazione del ricorrente
non presenta dunque peculiarità specifiche per rapporto a quella della
generalità dei fiduciari e degli intermediari finanziari operanti in Ticino.
Pertanto, qualora si ammettesse la necessità di disporre di un'arma secondo i
parametri invocati dall'insorgente, il principio della parità di trattamento
imporrebbe di concedere il porto d'armi ad un numero troppo elevato di
cittadini, in palese contrasto con gli obiettivi della LArm e acuendo
inevitabilmente i rischi per la sicurezza pubblica (cfr. STF cit., consid. 2c).
In definitiva, non appare pertanto
verosimile la sussistenza di un pericolo grave, concreto ed effettivo, tale da
giustificare il rilascio al ricorrente del permesso al porto di un'arma.
- In
considerazione di quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione
impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm).
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 27 LArm; 16 LCLArm; 3, 18, 28, 43, 60 e
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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