AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.34
Data decisione, Autorità:
17.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00034
Lugano
17 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 9 gennaio 2001 (n. 57) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 31 agosto 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;
viste le risposte:
vista la replica 26 marzo 2001 e le dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La
cittadina italiana __________, figlia di madre svizzera e padre italiano, ha
soggiornato fin dalla nascita nel nostro Paese al beneficio di un permesso di
domicilio. Il 31 luglio 1985, si è trasferita in Italia per convivere con il
connazionale __________. Dalla loro unione è nato, a __________, __________.
b) Nel dicembre 1995, la ricorrente ha fatto
ritorno in Svizzera. Il 10 gennaio 1996, essa ha ottenuto un permesso di
soggiorno, al fine di ricongiungersi con i suoi genitori e vivere in Ticino con
suo figlio, dopo che i primi avevano fornito precise garanzie finanziarie per
il loro sostentamento. Con decisione 16 gennaio 1998, confermata dal Consiglio
di Stato il 4 marzo successivo, la Sezione degli stranieri (ora: permessi e
immigrazione) ha negato loro il rinnovo del permesso di dimora, in quanto dal
settembre 1996 l'interessata aveva iniziato a beneficiare delle indennità di disoccupazione
e delle prestazioni assistenziali. Nel frattempo, era emerso che __________ era
tornato a vivere presso il padre in Italia già nel febbraio 1998.
c) Viste le assicurazioni rilasciate il 10
giugno 1998 dalla ricorrente in merito all'esercizio di un'attività lucrativa
ed al rimborso di fr. 300.– mensili del debito contratto verso lo Stato, il
dipartimento ha rilasciato a __________ un permesso di dimora condizionato,
avente quale scadenza il 31 dicembre 1998. Il 16 ottobre 1998 l'insorgente è
restata senza lavoro. Con risoluzione 11 novembre 1998, confermata dall'Esecutivo
cantonale il 19 ottobre successivo, la Sezione degli stranieri non ha rinnovato
il permesso di dimora all'interessata. Alla stessa è stato fissato un termine
con scadenza al 31 dicembre 1998 per lasciare il territorio cantonale.
d) Il __________, __________ si è sposata a
__________ con il cittadino elvetico __________, ottenendo in tal modo un nuovo
permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 29 dicembre 2000, a
condizione di vivere con il marito (art. 5 LDDS). Nell'estate 1999, i coniugi
__________ si sono separati di fatto. Il 23 settembre 1999, il Pretore della
Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato decaduto il tentativo di
conciliazione promosso da __________. Il 28 settembre successivo, egli ha
promosso l'azione di divorzio. Nel frattempo, __________ ha cambiato diversi
posti di lavoro.
B. Il 31
agosto 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza
presentata il 19 luglio precedente da __________ volta ad ottenere la modifica
dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora (inizio di una nuova
attività lucrativa), fissandole un termine con scadenza il 31 ottobre 2000 per
lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha essenzialmente fondato il
proprio giudizio sul rapporto 14 agosto 2000 della Polizia cantonale, da cui
risultava che il marito dell'interessata aveva sposato quest'ultima per
evitarle l'espulsione dal nostro paese, che dopo sei mesi i coniugi __________
si erano separati di fatto e che era in corso la procedura di divorzio. Ha
quindi ritenuto che non sussistessero più le condizioni per le quali era stato
concesso il permesso alla ricorrente per soggiornare in Svizzera. Il
dipartimento ha pure ricordato all'insorgente il debito assistenziale da essa
accumulato. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12,
16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 9 gennaio 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo
ha rilevato che i coniugi __________ avevano cessato la convivenza nell'estate
del 1999 e che, dopo la rappacificazione avvenuta nel gennaio 2000, essi avevano
ripreso a vivere separati dalla fine del mese di marzo del medesimo anno. Ha
quindi ritenuto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero e la
ricorrente e ha considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio
al fine di poter continuare a dimorare sul territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale
ha per contro lasciato aperto il quesito a sapere se il matrimonio contratto
fosse di natura fittizia, nonostante avesse rilevato diversi indizi in tal
senso, segnatamente dal verbale d'interrogatorio di polizia del marito della
ricorrente, il quale aveva dichiarato di aver sposato __________ per evitarle
l'espulsione dal territorio svizzero. L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto
che l'interessata non potesse invocare la protezione dell'art. 8 CEDU, dal
momento che la sua relazione coniugale non era più intatta ed intensamente
vissuta. Il fatto che lavorasse non appariva decisivo, in quanto l'autorizzazione
ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento
famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora. L'Esecutivo cantonale ha
infine considerato esigibile il rientro della ricorrente nel proprio Paese
d'origine, dove aveva vissuto dal 1985 al 1995.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si è aggravata davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo
permesso di dimora. La ricorrente ha lamentato una violazione del diritto di
essere sentita, rimproverando in particolare all'autorità inferiore di non aver
assunto le prove da essa notificate, riproposte in questa sede, al fine di
dimostrare che il matrimonio non è stato celebrato per evitarle la partenza dal
Ticino. Ha in seguito sostenuto che la decisione di sposarsi è stata una scelta
fondata su motivi affettivi e non di mera convenienza e ha contestato le
dichiarazioni rilasciate dal marito il 14 agosto 2000 davanti alla polizia,
riconducendole ad un particolare momento emotivo. Per quanto riguarda il debito
assistenziale, essa ha affermato che era stato contratto quando era ancora
minorenne e che lo stesso è stato praticamente rimborsato. Ha addotto che le
prestazioni versatele nel 1996 erano da ricondurre alle difficoltà che aveva incontrato
nel reperire un'occupazione, anche a causa del suo precario stato di salute
(depressione nervosa). Ha prodotto l'estratto conto 31 gennaio 2001
dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, nel quale l'autorità ha
ammesso che, per errore, erano state addebitate alla ricorrente, invece che al
padre, le prestazioni assistenziali elargite durante la sua minore età. Secondo
il nuovo conteggio, il saldo a favore dello Stato ammonterebbe a fr. 28'497.85
e non a fr. 75'333.80. Per la parte ancora scoperta, si è impegnata a
rimborsare allo Stato fr. 500.–/600.– mensili. Ha affermato che la sua attività
lavorativa è stata discontinua a causa di problemi riconducibili ai suoi datori
di lavoro e ha posto in evidenza che nell'ottobre 2000 è stata assunta quale
cameriera presso un albergo del Locarnese con piena soddisfazione del suo
superiore. Ha invocato gli accordi bilaterali sottoscritti dal nostro Paese
relativi alla libera circolazione delle persone. Ha addotto di essere ben
integrata nel tessuto sociale ticinese, dove vive tutta la sua famiglia,
sostenendo che un suo trasferimento in Italia pregiudicherebbe il suo attuale
equilibrio psicologico. Infine, con istanza pedissequa al gravame, ha chiesto
di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento
del ricorso si sono opposti sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. In fase di
replica e di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive,
contrapposte posizioni.
G. Il 2 maggio
2001 il Tribunale ha richiamato presso la Pretura di Locarno-Città l'incarto
concernente la procedura di divorzio dei coniugi __________, conclusasi con la
reiezione della domanda (inc. n. OA.1999.127). Invitata ad esprimersi in
merito, l'insorgente non ha formulato osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. A ben guardare, la decisione 31 agosto
2000 adottata dal dipartimento si configura alla stregua di una vera e propria
revoca del permesso valido sino al 29 dicembre 2000, di cui __________ era
titolare in quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di
principio, proponibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale (art. 101 lett. d OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui
beneficiava l'insorgente è scaduta prima dell'inoltro del ricorso. Dato che la
ricorrente non ha un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il
gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne
tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a
__________ il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare
se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in
materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4
LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni
della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso
di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto
all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di
una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il
coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessata
è sposata con un cittadino elvetico dal 30 dicembre 1998. Di conseguenza essa
ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale
federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che
la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da
__________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una
questione di merito, non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.5. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, integrati dalle risultanze del complemento istruttorio esperito
(richiamo incarto di divorzio dalla Pretura di Locarno-Città). Non appare invece
necessario procedere all'assunzione dei testi notificati dall'insorgente al
fine di dimostrare la sua integrazione nel tessuto sociale ticinese (madre,
fratellastro, signora __________), l'entità delle prestazioni assistenziali da
essa percepite, il suo stato di salute e che il suo matrimonio è stato
realmente voluto. Le stesse non appaiono infatti idonee a procurare a questo
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art.
18 cpv. 1 PAmm). Tanto più che il Consiglio di Stato ha fondato la propria
decisione sull'abuso manifesto del diritto ad invocare il vincolo coniugale e
non su altri motivi.
- La
ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentita, poiché non
sono state assunte le prove da essa notificate. A torto.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto
di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia
emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo
e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in
re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio
(cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm), in virtù del quale l'autorità amministrativa deve
accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed
assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i
contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle
domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di
procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a
quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad
alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162,
104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione
anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi
di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio
giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.2. In esito all'apprezzamento anticipato
delle prove offerte il Governo cantonale ha ritenuto che le postulate audizioni
testimoniali non fossero indispensabili, poiché "non appaiono idonee,
come si vedrà in seguito, a procurare a questo Consiglio la conoscenza di
ulteriori elementi di rilievo per il giudizio. Per cui, la documentazione
all'incarto risulta essere sufficiente per la congrua determinazione dei
risvolti della controversa discussione." (cfr. sentenza impugnata,
consid. A). Siffatta motivazione basta a giustificare la mancata assunzione
delle prove notificate, atteso che i documenti in atti dimostrano già con
sufficiente chiarezza i rapporti esistenti tra i coniugi __________ (cfr. pure
consid. 1.5.). Il rifiuto del Consiglio di Stato è quindi immune da rimproveri.
Per quanto concerne il richiamo dell'incarto di divorzio dalla Pretura di
Locarno-Città, l'asserito vizio sarebbe in ogni caso sanato in questa sede.
-
Le
autorità inferiori accennano anche, nelle rispettive decisioni, all'esistenza
di un debito assistenziale contratto dall'insorgente. Tale elemento fattuale
non è tuttavia di rilievo in concreto. In effetti, il permesso di dimora della
ricorrente non è stato rinnovato a seguito della sua cessata convivenza con il
marito __________. Argomento che, già da solo, basta a legittimare la decisione
impugnata.
-
Come
indicato in precedenza (consid. 1.3.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora.
Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio
è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio
degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il
permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste
quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge
non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli
estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di
fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un
permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta
al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla
volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il
diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione
dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta
l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
5.In concreto il Consiglio di Stato, nonostante abbia ritenuto che vi
fossero alcuni indizi di matrimonio fittizio (precedenti decisioni negative di
rinnovo del permesso di soggiorno; dichiarazione di __________ alla Polizia
cantonale, secondo il quale aveva sposato __________ per evitarle l'espulsione
dal nostro paese; breve relazione prematrimoniale; nozze contratte
repentinamente poco prima del termine di partenza imposto all'insorgente dal dipartimento
per lasciare il territorio cantonale; ingente debito contratto nei confronti
dello Stato; v. risoluzione ad G., pag. 12), ha fondato il proprio giudizio
sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono
pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dalla ricorrente volti a confutare
l'esistenza della natura fittizia del vincolo coniugale.
- A partire
dalle nozze, i coniugi __________ hanno vissuto insieme durante 8 mesi. È
incontestato infatti che essi si sono separati di fatto il 20 agosto 1999 (v.
verbale d'interrogatorio Polizia cantonale 11 agosto 2000 della ricorrente,
pag. 2). Dopo essersi rappacificati nel gennaio 2000, __________ e __________
si sono nuovamente separati alla fine di marzo del medesimo anno. Da allora,
essi non hanno più ripreso la vita in comune. Da quanto precede risulta in modo
manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato
di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un anno e mezzo, al fine di
continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. La decisione 5 giugno 2001
del Pretura di Locarno-Città relativa ai coniugi __________ non fa altro che convalidare
tale conclusione. Il Giudice civile ha respinto la domanda di divorzio del
marito dell'insorgente, perché quest'ultimo era cosciente sin dall'inizio delle
asserite intenzioni elusive delle norme di polizia degli stranieri da parte di
__________, motivo per cui non poteva invocare il diritto al divorzio giusta
l'art. 115 CC prima della scadenza dei quattro anni previsti dalla legge
(sentenza citata, consid. 6).
Gli argomenti addotti dalla ricorrente non
permettono di mutare il giudizio. Come indicato in precedenza (consid. 3), le
critiche da essa rivolte alle autorità inferiori in ordine alla questione assistenziale
vanno risolte in altra sede. Non si vede inoltre come gli asseriti problemi di
salute dell'insorgente, in particolare la sua depressione nervosa, non possano
essere curati nel suo Paese d'origine, che dispone delle necessarie strutture.
Del resto, __________ ha già vissuto in Italia dal 1985 al 1995, in particolare
a __________, dove ha dato alla luce __________, che ora vive presso il padre.
Inoltre, la misura adottata dal dipartimento permette comunque alla ricorrente
di rientrare in Svizzera e mantenere in tal modo le relazioni con i suoi
famigliari e seguire eventuali trattamenti medici. Infine, l'interessata ha
ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri
motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività
lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non
costituisce lo scopo della sua dimora. Non è inoltre necessario chinarsi sugli
accordi settoriali sottoscritti con l'UE invocati dall'insorgente, gli stessi
non essendo ancora entrati in vigore.
-
La
ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti,
a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al
rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per
opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento
del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art.
8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del
diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid.
1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale
del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si
può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto
con il marito.
-
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. L'istanza di concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso
era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). L’applicazione di una tassa di
giudizio tiene conto della situazione finanziaria dell'insorgente (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43,
46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 300.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster