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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.32
Data decisione, Autorità:
23.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00032
Lugano
23 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 gennaio 2001 di
contro
la decisione 9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 53) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 25 maggio 2000 con cui il municipio di __________ gli ha rilasciato
d'ufficio una concessione precaria per una pensilina sporgente su via
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel 1928 il municipio di __________ ha
autorizzato __________ ed __________, in via di concessione precaria, non
limitata nel tempo, ad applicare alla facciata sud del loro palazzo una
pensilina sporgente su via __________;
che con decisione 6 giugno 2000 il municipio
di __________ ha concesso d'ufficio all'avv. __________, nuovo proprietario
dello stabile, il diritto di mantenere la pensilina per un ulteriore periodo di
10 anni rinnovabile;
che contro questa decisione l'avv. __________
è insorto davanti al Consiglio di Stato, dolendosi fra l'altro di non essere
stato preventivamente sentito;
che con giudizio 9 gennaio 2001 il Consiglio
di Stato ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento di una
tassa di giustizia di fr. 400.- e prescindendo dall'assegnazione di un'indennità
per ripetibili;
che il Governo ha ritenuto fondata
l'eccezione di violazione del diritto di essere sentito in considerazione del
fatto che il municipio aveva rilasciato d'ufficio una nuova concessione senza
aver previamente dichiarato decaduta la precedente;
che secondo l'Esecutivo cantonale tale
violazione sarebbe stata sanata in sede di ricorso;
che contro il dispositivo che lo condanna al
pagamento di una tassa di giustizia e gli nega un'indennità per ripetibili,
l'avv. __________ è insorto davanti a questo tribunale, chiedendone
l'annullamento e postulando l'assegnazione di un'indennità per tale titolo;
che il ricorrente sostiene di essere stato
costretto ad impugnare la decisione del municipio per far valere le proprie
ragioni;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dal municipio, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine giusta l'art. 208 LOC;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 28 PAmm l'autorità
amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia,
ponendola a carico del soccombente;
che secondo la prassi di questo tribunale,
la condanna al pagamento di una tassa di giustizia non si giustifica quando
l'insorgente è stato costretto a ricorrere da un errore procedurale dell'istanza
inferiore (RDAT 1982 n. 33; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 3 a);
che, rilasciando d'ufficio una nuova
concessione precaria senza aver preventivamente disdetto o dichiarato decaduta
la concessione del 1928, il municipio ha violato il diritto di essere sentito
dell'avv. __________, inducendolo ad impugnare il provvedimento per conoscerne
i motivi e far valere le sue ragioni;
che la violazione del diritto in cui è
incorsa l'autorità comunale imponeva la rinuncia al prelievo di una tassa di
giustizia;
che in quanto volto a contestare la tassa di
giustizia il ricorso va quindi accolto;
che va per contro respinta la richiesta di
un'indennità per ripetibili;
che la condanna al pagamento di un'indennità
per ripetibili presuppone infatti il totale o parziale accoglimento dell'impugnativa:
ipotesi, questa, che in concreto non si verifica;
che il giudizio governativo impugnato va
quindi riformato soltanto nella misura in cui condanna il ricorrente al
pagamento di una tassa di giustizia;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, è annullato il dispositivo della
decisione 9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (n. 53) che condanna il
ricorrente al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 400.-.
-
Non si
preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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