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Numero d'incarto:
52.2001.305
Data decisione, Autorità:
10.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2001.305
Lugano
10 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 settembre 2001 di
rappr. da: __________
contro
la risoluzione 22 agosto 2001 (n. 3759) del
Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione 23 aprile 2001 con cui il municipio di
__________ le ha ordinato di sospendere i lavori di deposito di materiali
inerti sulla part. n. __________ RF di quel comune;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietaria di un fondo (part. n. __________ RF), situato nella zona
edificabile di __________, ai margini del nucleo di __________.
Il 20 aprile 2001 il municipio ha constatato
che sul fondo era stato depositato, senza autorizzazione, un mucchio di inerti,
costituito da alcune carrettate di terriccio, sassi e detriti, provenienti dal
cantiere aperto su un fondo vicino (part. n. __________ RF), di proprietà della
figlia __________, ove erano in corso i lavori di ristrutturazione di un
edificio.
B. Fondandosi
su questa constatazione, il 23 aprile 2001 il municipio ha ordinato ad
__________ di sospendere immediatamente il deposito di qualsiasi genere di materiale
inerte sul suo fondo, (n. 1), assegnandole un termine di 15 giorni per giustificare
il suo operato (n. 2). L'ordine, impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP
(n. 3) e dichiarato immediatamente esecutivo (n. 4), riservava l'avvio di un
procedimento di contravvenzione per l'esecuzione di lavori non autorizzati (n.
5).
Contro questa decisione, __________ è
insorta davanti al Consiglio di Stato, asserendo che si trattava di un deposito
provvisorio, che sarebbe stato rimosso non appena fosse stata riaperta la
strada comunale, temporaneamente chiusa al traffico per lavori.
C. Con
giudizio 22 agosto 2001, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il
ricorso come ai considerandi. In realtà, il Governo ha confermato la decisione
impugnata, ma ha rinviato gli atti al municipio, affinché la completasse con i
provvedimenti da adottare per il ripristino di una situazione conforme alla
legge.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'ordine di sospendere i lavori fosse conforme al diritto, perché aveva per oggetto
un intervento soggetto all'obbligo del permesso di costruzione.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Ravvisata nell'omissione del sopralluogo una
violazione del diritto di essere sentita, l'insorgente sostiene di essere stata
costretta a depositare il materiale a causa della chiusura prolungata
dell'unica strada che le permetteva di accedere alla sua proprietà. Nega che la
posa temporanea del materiale soggiaccia a permesso di costruzione.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, rilevando fra l'altro che il materiale depositato giace tuttora sul
fondo, benché la strada sia stata da tempo riaperta.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 e 45
LE. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente
toccata dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
- Giusta
l'art. 42 cpv. 1 LE, il municipio ordina la sospensione dei lavori non
autorizzati o eseguiti in contrasto con la licenza di costruzione. L'ordine,
precisa l'art. 45 cpv. 2 RLE, non deve eccedere quanto è necessario per
conservare la situazione di fatto nella misura in cui è controversa. Se le
violazioni non appaiono manifestamente gravi, esso deve essere preceduto o
immediatamente seguito da un contraddittorio con gli interessati.
Esso deve
inoltre indicare i provvedimenti da adottare per il ripristino di uno stato conforme
alla legge.
La
sospensione dei lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto ad assicurare
il mantenimento della situazione di fatto, nell'attesa che l'autorità conceda
un permesso in sanatoria per le opere eseguite senza autorizzazione o in
contrasto col permesso accordato, oppure ordini il ripristino di una situazione
conforme al diritto. Scopo del provvedimento è di evitare che l'illegittimità
di un intervento edilizio venga ulteriormente aggravata dalla prosecuzione di
lavori non autorizzati (Scolari, Commentario, 1996, n. 1261 e 1263).
- Edifici o
impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia
(art. 1 cpv. 1 LE), ossia soltanto previo conseguimento di un’autorizzazione
attestante la conformità dell’intervento per rapporto al diritto
pianificatorio, ambientale ed edilizio materialmente applicabile (art. 1 cpv. 1
RLE).
Il
deposito di materiali inerti per un periodo non superiore a tre mesi non
necessita di un permesso di costruzione, a condizione che non interessi biotopi
protetti o degni di protezione e sia fuori dall'area forestale (art. 3 cpv. 1
lett. l RLE).
- Nell'evenienza
concreta, il municipio ha constatato che sul fondo della ricorrente si stava
costituendo un deposito di materiali di scarto provenienti dal cantiere aperto
sul fondo della figlia, dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un
edificio. Ignorando quali fossero le reali le intenzioni della ricorrente,
l'autorità comunale ha ordinato la sospensione dei lavori, assegnandole un
termine per giustificare l'operato.
Il
provvedimento cautelare adottato dal municipio, a quel momento, era
giustificato dall'incertezza esistente circa la natura e le finalità
dell'intervento. Non era in effetti dato di sapere se il deposito fosse
provvisorio o se invece fosse destinato a modificare in modo stabile e
permanente l'assetto del fondo, mediante un terrapiano.
Disattendendo
l'art. 45 cpv. 2 RLE, il municipio ha omesso di indire un sopralluogo in
contraddittorio; atto procedurale, che avrebbe permesso di chiarire la
situazione d'incertezza venutasi a creare. Anziché esporre le sue intenzioni
direttamente al municipio, la ricorrente, dal canto suo, ha preferito
giustificare il proprio operato impugnando il provvedimento davanti al Consiglio
di Stato, al quale ha spiegato che si trattava di un deposito di natura contingente,
che sarebbe stato rimosso alla fine dei lavori.
Preso
atto delle giustificazioni addotte, anziché rinviare gli atti al municipio
affinché completasse l'ordine indicando le misure da adottare per ripristinare
una situazione conforme al diritto, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto
limitarsi a constatare che l'ordine di sospensione dei lavori, giustificato al
momento della sua adozione, non aveva più ragion d'essere. A maggior ragione se
si considera, che i lavori di ristrutturazione dell'edificio della figlia sono
da tempo terminati ed il deposito di materiale è da altrettanto tempo cessato.
- Stando
così le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato
e dichiarando privo d'oggetto l'ordine in contestazione.
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e
dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 cpv. 1, 21, 42, 45 LE; 1, 3 cpv. 1 lett.
l, 45 cpv. 4 RLE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
a) la decisione 22 agosto
2001 (n. 3759) del Consiglio di Stato è annullata;
b) la decisione 23 aprile
2001 del municipio di __________ è dichiarata priva d'oggetto.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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