AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2001.304
Data decisione, Autorità:
23.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00304
Lugano
23 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6/18 settembre 2001 di
contro
la risoluzione 22 agosto 2001 (n. 3788) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 13 giugno 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino bosniaco __________ (1962) ha iniziato a lavorare in Svizzera nel
1984 al beneficio di diversi permessi "A", l'ultimo dei quali valido
fino al 30 settembre 1985. Il 2 novembre 1985, il ricorrente è rientrato nel
nostro Paese per sposarsi tre giorni dopo a __________ con la cittadina
olandese __________ (1967), titolare di un permesso "C". Per vivere
insieme a sua moglie, egli ha ottenuto un permesso di dimora "B", in
seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 2 maggio 2001.
Dalla loro unione è nato __________ (2 marzo 1986), titolare di un permesso
"C".
b) Nel febbraio 1990, l'interessato ha
lasciato l'appartamento coniugale. Con decreto provvisionale 7 dicembre 1992, la
Pretura del Distretto di Lugano ha obbligato l'insorgente a versare, a partire
dal gennaio 1993, un contributo alimentare a suo figlio. Con sentenza 30 giugno
1995, il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio
dei coniugi __________, affidando __________ alla madre con l'esercizio
dell'autorità parentale sullo stesso. A __________ è stato concesso il diritto
di visita al figlio, mentre il contributo alimentare, indicizzato, in favore di
__________ e a carico dell'insorgente è stato fissato in fr. 425.– mensili fino
al 12° anno di età, in fr. 450.– fino al 16° anno e in fr. 550.– fino al
compimento della maggiore età.
c) Durante il suo soggiorno in Svizzera,
__________ ha interessato a più riprese le autorità giudiziarie e amministrative
del nostro Paese, rimanendo a volte disoccupato. Con decreto d'accusa 17 marzo
1986, egli è stato condannato a una multa di fr. 150.– per violazione alla
LCStr (mancata precedenza). Dal 1993, __________ è stato costretto a ricorrere
all'assistenza sociale per ottenere gli alimenti che suo padre non gli versava.
Per questo motivo, il 4 giugno 1993 __________ è stato ammonito dall'autorità
competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che in caso di recidiva o
di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di
adottare adeguate misure amministrative. Dal 1993 fino al dicembre 1994, anche
__________ è dovuto ricorrere all'aiuto dello Stato. Dal 18 agosto al 17 novembre
1993, la Sezione della circolazione ha revocato all'insorgente la licenza di condurre
ciclomotori, per aver circolato in stato di ebrietà. Con decreto d'accusa 10
maggio 1994, il Procuratore pubblico ha condannato __________ a 10 giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di
fr. 200.–, per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della
circolazione.
d) Con risoluzione 10 giugno 1994 l'allora
Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta al rinnovo del suo
permesso di dimora, perché non versava gli alimenti ad __________. Tale
decisione, confermata dal Consiglio di Stato, è stata tuttavia annullata il 28
aprile 1995 dal Tribunale federale, che ha rinviato gli atti all'autorità
precedente, affinché procedesse a una nuova e attenta ponderazione degli interessi
in presenza giusta l'art. 8 CEDU, accertando in particolare l'intensità dei legami
tra il ricorrente e suo figlio. Il 18 dicembre 1996, il Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il gravame, in quanto il
dipartimento aveva nel frattempo rinnovato il permesso di soggiorno all'insorgente.
e) Il 21 gennaio 1997, la Sezione degli
stranieri ha respinto al domanda di __________ volta al rilascio di un permesso
di domicilio in quanto era disoccupato, rinnovandogli comunque la sua autorizzazione
di dimora.
f) Il 3 dicembre 1997, __________ è stato
nuovamente minacciato di espulsione dalla Sezione degli stranieri, sempre a
causa del mancato versamento degli alimenti ad __________. Per lo stesso
motivo, il 26 luglio 2000 il dipartimento gli ha negato nuovamente il rilascio
di un permesso di domicilio, prorogandogli la validità del suo permesso B sotto
la condizione di estinguere il debito assistenziale.
g) Il 21 agosto 2000 l'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha informato la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione di intervenire dal gennaio 1993 nell'anticipo
degli alimenti in favore di __________ per un totale di fr. 20'944.45 e di aver
versato al ricorrente, tra il 1993 e il dicembre 1994, sussidi per complessivi
fr. 4'463.55. Per questo motivo, il 21 dicembre 2000 il dipartimento ha
ammonito per la terza volta __________ con l’avvertenza che, se fosse ancora
stato a carico dell'assistenza dopo il marzo 2001 o si fosse comportato in modo
scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate
misure amministrative nei suoi confronti.
B. Il 13
giugno 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare
il permesso di dimora a __________ in quanto, nonostante l'ultima minaccia di
espulsione, continuava a non versare gli alimenti ad __________, il quale
doveva sempre ricorrere all'assistenza pubblica. L'autorità ha ritenuto che
l'interessato potesse esercitare il diritto di visita al figlio tramite
soggiorni turistici. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 5, 9,
10, 11, 12 e 16 LDDS; 8, 10 e 16 ODDS; 8 CEDU.
C. a) Il 30
giugno 2001, __________ ha ritirato la domanda di anticipo alimentare in favore
di __________.
b) Con giudizio 22 agosto 2001, il Consiglio
di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta da __________. Ha innanzitutto rilevato che
l'intervento dell'USSI era cessato soltanto dopo l'inoltro del ricorso, quindi
per motivi di causa, rimproverandogli inoltre di non aver rimborsato il debito
assistenziale accumulato in oltre otto anni. Ha pure ritenuto che lo straniero
non volesse o potesse adattarsi all'ordinamento elvetico per aver interessato
le autorità giudiziarie e amministrative, cambiato numerosi posti di lavoro,
essere rimasto spesso disoccupato e avere a carico attestati per carenza beni
per oltre fr. 66'000.–. Considerate tutte le circostanze del caso, il Governo
ha quindi ritenuto che il provvedimento adottato dall'autorità di prime cure
fosse conforme al principio della proporzionalità. Secondo l'Esecutivo
cantonale, l'interesse pubblico di non rinnovare il permesso di dimora all'insorgente
a causa del suo comportamento durante questi anni era prevalente su quello
dello stesso di vivere in Svizzera ed esercitare il diritto di visita a suo
figlio.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo
permesso di dimora. Chiede che gli venga data un'ultima possibilità di
soggiornare in Svizzera. Pensava erroneamente che le trattenute di stipendio
erano destinate al rimborso di quanto anticipato dall'assistenza pubblica a suo
figlio e non a tacitare debitori privati. Afferma ora di voler coprire al più
presto il debito assistenziale tramite versamenti mensili. Per quanto riguarda
invece la revoca della licenza di condurre ciclomotori emanata nei suoi
confronti per aver circolato in stato di ebrietà, sottolinea che è lontana nel
tempo e di non bere più da qualche anno. Ritiene la decisione impugnata in ogni
caso sproporzionata, in quanto non tiene conto che egli risiede in Svizzera dal
1985 e lavora regolarmente, ritenuto pure che egli intende rimborsare il debito
assistenziale. Adduce pure che la __________, ditta presso cui lavora, è intenzionata
ad assumerlo definitivamente non appena avrà ottenuto il rinnovo del suo permesso
di dimora. Sostiene che, rientrando in __________, non potrà più vedere spesso
suo figlio __________, il quale vivrebbe attualmente insieme a lui, dal momento
che la madre __________ avrebbe alcuni problemi da risolvere. Sottolinea infine
che suo padre e i suoi fratelli risiedono in Svizzera e di non aver pertanto contatti
con il suo Paese d'origine, dove quasi tutto è stato distrutto.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 123 II 145 consid. 1b).
1.3. Nel caso specifico, il ricorrente non
può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di un
trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina o
l'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia, da cui potrebbe derivare
un diritto al rilascio o al rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno.
1.4. Gli stranieri possono, a seconda delle
circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare
garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia
e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre
tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona
della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (ad
esempio, straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione
stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93
consid. 1b). Le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto
quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in
comunione domestica. Tale disposto è comunque applicabile anche laddove lo straniero
si prevale di una relazione intatta con il figlio che ha diritto di risiedere
in Svizzera, sebbene non gli sia attribuita l'autorità o la custodia parentale
(DTF 119 Ib 84, consid. 1c; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 285).
In concreto il figlio del ricorrente,
cittadino olandese, è al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera.
Inoltre, all'insorgente è stato accordato un ampio diritto di visita, che
sostiene di esercitare (cfr. sentenza di divorzio 30 giugno 1995). Di conseguenza,
__________ può far valere l'esistenza di un legame intatto con __________.
Nella misura in cui la decisione impugnata incide su tale relazione,
l'insorgente può pertanto richiamarsi all'art. 8 CEDU al fine di ottenere il
rinnovo di un permesso di dimora. Sapere poi se questo diritto sussista è un
problema di merito, non di ammissibilità (DTF 120 Ib 8 consid. 1; 119 Ib 419
consid. 2c). Ne discende che, nel caso specifico, la via del ricorso di diritto
amministrativo è data (DTF 122 II 5 consid. e con rinvii).
1.5. Il gravame è inoltre tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm; 10 lett. a LALPS) e la legittimazione dell'insorgente certa
(art. 43 PAmm). Come si vedrà in seguito, l'impugnativa può essere decisa sulla
scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il
diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è
assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta
l'art. 8 n. 2 CEDU se la stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura
che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui.
2.2. Se un permesso di soggiorno possa
essere rilasciato in base all'art. 8 CEDU è una questione che va vagliata
effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco
(DTF 115 Ib 6, consid. 3). Per quanto riguarda l'interesse privato al rilascio
di un permesso di dimora, in linea di principio un diritto di visita può essere
esercitato anche quando il genitore vive all'estero, adattandone se necessario
le modalità di esercizio (durata e frequenza); non è indispensabile che il
genitore beneficiario del diritto di visita e il figlio vivano nello stesso
Paese. Si deve piuttosto tener conto dell'intensità del legame e della distanza
che potrebbe separare lo straniero dalla Svizzera qualora gli fosse negato un
permesso di dimora. Determinante nell'ambito della ponderazione degli interessi
è, inoltre, il grado d'integrazione dello straniero nel Paese ospitante, per la
definizione del quale vanno considerati la durata effettiva del soggiorno in
Svizzera e il comportamento assunto dall'interessato durante questo periodo,
sia sul piano generale sia su quello professionale (DTF 120 Ib 22).
-
Nell'evenienza
concreta, il dipartimento ha negato al ricorrente il rinnovo del permesso di dimora,
in quanto suo figlio __________ si trovava, per causa sua, costantemente a
carico dell'assistenza pubblica. Dal canto suo il 22 agosto 2001 il Consiglio
di Stato, dopo aver rilevato che l'intervento dell'USSI era cessato il 30 giugno
precedente dopo l'inoltro del ricorso, ha rimproverato all'insorgente di non
aver rimborsato il debito assistenziale e di non voler o poter adattarsi
all'ordinamento elvetico. Per questi motivi, ha soggiunto il Governo,
l'interesse pubblico di non rinnovare il permesso di soggiorno al ricorrente
era prevalente su quello dello stesso di vivere in Svizzera, visto che poteva
esercitare il suo diritto di visita ad __________ dal suo Paese d'origine. Sennonché,
come si vedrà nel successivo considerando, l'autorità inferiore non ha
ponderato in maniera sufficiente tutti gli interessi pubblici e privati in
presenza.
-
4.1.
__________ è stato a carico dell'assistenza pubblica nel 1993 e 1994, accumulando
un debito di fr. 4'463.55. Il 27 luglio 2001 l'USSI ha informato il Servizio
dei ricorsi del Consiglio di Stato di aver dovuto anticipare, pressoché
ininterrottamente, dal gennaio 1993 al 30 giugno 2001, gli alimenti che il
ricorrente non versava ad __________, per un totale di fr. 25'290.25. Da quanto
precede, è incontestato che __________ è stato in maniera continua e rilevante
a carico dell'assistenza pubblica a causa di suo padre. D'altra parte, il 30
giugno 2001 lo Stato ha cessato di anticipare gli alimenti al figlio
dell'insorgente, dopo che la madre di __________ aveva ritirato la relativa
richiesta (v. scritto 27 luglio 2001 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato). Ci si può pertanto chiedere se è solo per questo motivo
che il ricorrente non ha contratto ulteriori debiti nei confronti
dell'assistenza pubblica. L'autorità inferiore non ha infatti accertato la
situazione finanziaria dell'insorgente e la sua probabile evoluzione, limitandosi
a osservare che l'interessato poteva chiedere semmai al Giudice civile la
modifica del contributo alimentare (risoluzione impugnata ad F.6., pag. 15).
Non è quindi dato sapere se esiste un rischio concreto che __________ cada in
futuro nuovamente a carico dell'assistenza pubblica.
4.2. Il Consiglio di Stato ha inoltre
rimproverato al ricorrente di aver interessato le autorità giudiziarie e
amministrative del nostro Paese e di non essersi adattato all'ordinamento
elvetico, cambiando una decina di posti di lavoro e rimanendo spesso senza
attività lucrativa. Gli ha inoltre ricordato le tre precedenti minacce di
espulsione e il fatto che l'11 luglio 1996 aveva a carico 15 attestati per
carenza beni per oltre fr. 66'000.–. Certo, con decreto d'accusa 10 maggio 1994
il Procuratore pubblico ha condannato __________ a 10 giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, nonché a una multa
di fr. 200.–, per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme
della circolazione. Tuttavia, tale condanna è lontana nel tempo come quella, di
poco peso, del 17 marzo 1986 (multa di fr. 150.– per mancata precedenza).
Inoltre, il Governo stesso ha rilevato che l'interessato lavora stabilmente dal
1° febbraio 1998, e meglio come manovale presso la __________ a __________ (risoluzione
impugnata ad F.4., pag. 13; ad F.6, pag. 15). D'altra parte, benché l'ultimo
dei quali risalga al 16 novembre 1999, il ricorrente ha pur sempre parecchi
atti di carenza beni ancora a suo carico. Come se non bastasse, egli non nega
di essere attualmente oggetto di pignoramento di salario. Non va inoltre dimenticato
le tre precedenti minacce di espulsione decretate nei confronti dell'insorgente.
4.3. Per quanto concerne l'interesse privato
del ricorrente a soggiornare in Svizzera, l'Esecutivo cantonale non ha dato
peso al fatto che egli vi dimora da una quindicina d'anni. Non è inoltre dato
sapere la qualità del legame tra __________ e suo padre, in altre parole se
esso rientri nella normalità. Su questo punto il Governo, nonostante abbia
considerato importante l'interesse di __________ a soggiornare in Svizzera (ad
H., pag. 18), si è limitato a rilevare che __________, quindicenne, ha vissuto
sempre con sua madre cui è stato affidato e con la quale ha un legame più
intenso. Ha pure sostenuto che __________ è andato a vivere presso il ricorrente
soltanto dopo l'inoltro del ricorso, quindi per motivi di causa.
4.4. Ne discende che lo stato di fatto, così
come risulta dalla sentenza del Consiglio di Stato e dall'inserto di causa, è
incompleto per poter decidere se la decisione impugnata rispetta il principio
di proporzionalità. Il Tribunale non può sostituirsi all'Esecutivo cantonale
nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza. Il Governo, sotto
questo profilo, fruisce infatti di un esteso potere discrezionale, il cui esercizio
può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella misura in
cui integri gli estremi di una violazione del diritto.
-
In simili
circostanze, ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e rinviare
gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a esaminare la proporzionalità
del rifiuto di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente, ponderando
nuovamente gli interessi privati e pubblici in presenza. Il Consiglio di Stato
completerà quindi l'inchiesta, da una parte quo all'intensità del legame tra
l'insorgente e suo figlio, dall'altra quo alla situazione finanziaria di
__________ (introiti e debiti attuali) e riesaminando ancora una volta il
comportamento assunto dall'insorgente durante il suo soggiorno in Svizzera,
tenendo segnatamente presente che egli ha garantito di voler rimborsare entro
breve il debito assistenziale.
-
Il ricorso
dev'essere pertanto accolto e la decisione del Consiglio di Stato annullata.
Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di
giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 5
LDDS; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22
agosto 2001 (n. 3788) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono
ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda come illustrato nei considerandi.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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