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Numero d'incarto:
52.2001.30
Data decisione, Autorità:
07.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00030
Lugano
7 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2000 di
__________, __________ e __________,
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 25 gennaio 2000, no. 301, del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione
17 dicembre 1998, no. E 695, con la quale la Sezione degli stranieri (ora Sezione
dei permessi e dell'immigrazione) ha negato loro il rilascio del permesso di
dimora;
viste le risposte:
richiamata la sentenza 21 novembre 2000 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dal 1988 al
1991 __________, cittadino iugoslavo, è entrato nel nostro paese per lavorare
durante brevi periodi quale aiuto cucina. Dal 1992 egli ha esteso la propria
attività lavorativa a nove mesi all'anno ed è stato posto al beneficio di un
permesso di dimora per stagionali "A"; dal 1996 è titolare di un
permesso di dimora "B". Il __________ si è unito in matrimonio con la
cittadina italiana __________, che il __________ ha dato alla luce i gemelli
__________ e __________. In un primo tempo la famiglia ha vissuto separata: il
padre in Svizzera e la madre con i figli in Italia. Nell'autunno 1998 questi
ultimi hanno raggiunto __________ nel nostro paese ed il 7 ottobre 1998 hanno
postulato il rilascio di un permesso di dimora. Con decisione 17 dicembre 1998
la Sezione degli stranieri ha respinto la richiesta, sottolineando che i
richiedenti non potevano vantare alcun diritto al rilascio del permesso in
parola e che non vi erano garanzie finanziarie sufficienti per il loro
mantenimento. Il 10 dicembre 1999 __________ ha ottenuto la cittadinanza
italiana.
B. Il 25 gennaio
2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da __________,
__________ e __________ avverso la decisione dipartimentale. Secondo
l'Esecutivo cantonale i ricorrenti non disponevano di un diritto al ricongiungimento
familiare né in virtù della legislazione interna né di trattati internazionali,
ritenuto che il capofamiglia non disponeva di un reddito sufficiente per far
fronte al mantenimento di tutta la famiglia né di un appartamento adeguato per
il suo alloggio.
C. Il 4
febbraio 2000 __________, __________ e __________ sono insorti davanti al
Tribunale cantonale amministrativo contro tale pronuncia, postulandone
l'annullamento ed il rilascio del permesso di dimora. Hanno sostenuto che in
virtù dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei
lavoratori italiani nel nostro paese del 22 aprile 1965 (in seguito: Accordo),
__________ avrebbe avuto diritto al rilascio del permesso di domicilio, avendo
egli soggiornato in Svizzera in modo regolare ed ininterrotto per almeno sei
anni, permesso che egli aveva già provveduto a richiedere. Pertanto il gravame
sarebbe stato ricevibile ed il ricongiungimento familiare sarebbe stato dato
sulla base dell'art. 17 LDDS o quantomeno dell'art. 13 dell'Accordo.
Hanno affermato che __________ disponeva dei mezzi finanziari sufficienti per
provvedere al loro mantenimento, ritenuto che le entrate mensili dei coniugi
__________ ammontavano a fr. 3'500.-- ed il fabbisogno della famiglia
assommava a fr. 3'402.--. Per quanto concerneva l'alloggio, hanno
sottolineato di aver solo voluto attendere che la situazione venisse chiarita,
prima di cercare una sistemazione più confacente.
D. La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ed il Consiglio di Stato hanno proposto la
reiezione del gravame.
E. Con
giudizio 25 aprile 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile
l'impugnativa, ritenendo che né la legislazione federale né un trattato internazionale
conferisse agli insorgenti un diritto al rilascio del permesso richiesto.
F. Il 21
novembre 2000 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico interposto
dagli interessati, annullando la predetta sentenza e rinviando la causa a
questo tribunale affinché la esaminasse nel merito. L'Alta Corte federale ha in
sostanza ritenuto che i ricorrenti fossero legittimati ad invocare l'art. 13 dell'Accordo
sopracitato e che, di conseguenza, avendo essi di principio diritto al
ricongiungimento famigliare e dunque al rilascio del permesso di dimora, il
gravame presentato davanti a questo tribunale era ricevibile: donde il presente
giudizio.
G. Su
richiesta del giudice delegato, i ricorrenti hanno precisato che la famiglia
__________ abita sempre nell'appartamento di 2 1/2 locali di via __________ a
__________, per il quale versa una pigione mensile di fr. 900.--, comprese
le spese accessorie. Al sostentamento della famiglia provvede il marito con un
salario di fr. 3'154.20 netto, al quale va aggiunto il diritto alla 13.
mensilità, mentre la moglie si occupa della prole e della casa. La moglie
dispone inoltre di un reddito da sostanza immobiliare in Italia di mensili
Lit. 300.000 e di buoni del tesoro per un valore di Lit. 20 mio che
fruttano fr. 100.-- mensili. L'avere bancario di __________ al 31.12.2000 era
di fr. 27'241.55.
Considerato, in
diritto
-
In merito
alla competenza di questo tribunale ed alla legittimazione a ricorrere degli
insorgenti, si rinvia per brevità d'esposizione alla vincolante decisione
prolata il 21 novembre 2000 dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento
istruttorio di cui si è detto in fatto (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Secondo l'art.
13 dell'Accordo, nonché del § II delle Dichiarazioni comuni (cfr. FF 1964 II
2184 seg.), le autorità svizzere autorizzeranno la moglie ed i figli minori di
un lavoratore italiano a raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a
lui in Svizzera, dal momento in cui il soggiorno e l'impiego di tale lavoratore
potranno essere considerati sufficientemente stabili e durevoli (cifra 1);
affinché l'autorizzazione possa essere rilasciata, il lavoratore dovrà tuttavia
disporre per la sua famiglia di un alloggio adeguato (cifra 2).
-
3.1. Il
Tribunale federale ha già stabilito che il soggiorno e l'impiego di __________
sono da considerare come sufficientemente stabili e durevoli (cfr. sentenza
citata, consid. 3h, pag. 13). Resta pertanto soltanto da esaminare se la
famiglia __________ dispone di un alloggio confacente alle sue esigenze. Tale
requisito va valutato in modo meno rigoroso di quanto richiederebbe
l'applicazione dell'art. 39 cpv. 1 lett. b OLS, disposizione che nella
fattispecie non è concretamente applicabile.
3.2. Dall'istruttoria risulta che la
famiglia __________ vive in un appartamento di 2 1/2 locali, alloggio che il
Consiglio di Stato ha ritenuto non adatto alle esigenze di due adulti e due
bambini, tanto più che il contratto di locazione prevede che l'appartamento
funga da abitazione per una sola persona. In effetti lo spazio a disposizione
appare piuttosto esiguo. Tuttavia non vi è ragione di ritenere che motivi
igienici si oppongano alla permanenza della famiglia __________ in tale
alloggio o che la sistemazione disturbi la moralità o l'ordine pubblici.
Inoltre la pigione da essi pagata, di fr. 900.-- mensili, appare
sufficiente per permettere, in un prossimo futuro, la locazione un appartamento
più grande. In considerazione delle limitate capacità finanziarie dei coniugi
__________ la decisione di attendere l'esito della domanda di ricongiungimento
prima di cercare un'altra sistemazione appare giustificata (cfr. STF 28 aprile
2000 in re S.F., consid. 4b, pag. 11). Va infine sottolineato che il
reddito complessivo della famiglia __________ di cui si è detto sub G, pur
essendo modesto, permette alla stessa di sostenersi autonomamente, senza dover
ricorrere all'aiuto statale.
- Sulla
scorta di tali considerazioni l'impugnativa va accolta e gli atti ritornati
alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rilasci i permessi di
dimora richiesti. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di
giustizia né spese (art. 28 PAmm). Lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
rifonderà alla ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (art.
31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13 dell'Accordo tra la Svizzera e
l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani nel nostro paese del
22 aprile 1965; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza sono annullate:
1.1. la
decisione 25 gennaio 2000, no. 301, del Consiglio di Stato;
1.2. la
decisione 17 dicembre 1998, no. E 695, della Sezione degli stranieri.
§§. Gli
atti sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché rilasci
a __________ ed ai suoi due figli __________ e __________, entrambi nati il
__________, un permesso di dimora.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato della Repubblica e Cantone
del Ticino rifonderà ai ricorrenti la somma di fr. 1'000.-- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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