AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.295
Data decisione, Autorità:
08.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00295
Lugano
8 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 agosto 2001 di
contro
la decisione 10 luglio 2001 (n. 3339) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16
agosto 1999 contro la tassa di utilizzazione dell'acqua potabile concernente
una piscina posta a suo carico dall'azienda patriziale dell'acqua potabile
di __________ relativamente all'anno 1999;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nell'agosto
1999 l'azienda patriziale dell'acqua potabile di __________ ha notificato a
__________ la tassa di utilizzazione dell'acqua potabile per l'anno stesso
relativa all'abitazione di cui è proprietario nel comune, di fr. 1'350.--. Il
tributo era composto dai seguenti importi:
-
fr.
50.-- per rubinetto principale ad uso famiglia (cucina);
-
fr.
310.-- per gli ulteriori 17 rubinetti (2 lavatoi/lavatrici, 6 va- schette/bidet,
3 WC, 3 bagni/docce, 3 rubinetti esterni per giar- dino), calcolati in
ragione di fr. 20.-- per ciascun rubinetto, ad eccezione
di quelli afferenti le vaschette/bidet, conteggiati per fr.
15.-- ciascuno;
-
fr.
990.-- per piscina; quest'importo era stato calcolato in ragio- ne di
fr. 15.--/mc di volume del manufatto (66 mc).
B. Con ricorso 16 agosto 1999 __________ è insorto contro l'imposizione
in rassegna davanti al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di ridurre la
tassa relativa alla piscina, adducendo -segnatamente - una violazione dei
principi di proporzionalità ed equivalenza.
C. Con
decisione 10 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso ha
rilevato che il prezzo unitario (ossia al mc) dell'acqua potabile consumata
dalle piscine era sino a 16 volte superiore a quello percepito dal patriziato
per il consumo dell'acqua potabile ad uso domestico. Questo prezzo appariva
nondimeno giustificato dagli oneri finanziari cagionati al patriziato dalla
loro presenza, derivanti dal superdimensionamento del bacino di accumulazione e
della rete di distribuzione.
D. Con ricorso
22 agosto 2001 __________ è insorto innanzi a questo Tribunale contro quel
giudicato. Il ricorrente ribadisce che la controversa tassa per piscine viola i
principi di proporzionalità e di equivalenza; essa lede anche il precetto di
uguaglianza. Ne chiede pertanto l'annullamento. A suo giudizio l'insieme delle
tasse prelevate disattende anche il principio della copertura dei costi, alla
luce dell'utile conseguito dall'azienda nell'esercizio 1999. L'insorgente
rimprovera altresì al Consiglio di Stato un accertamento inesatto ed incompleto
della fattispecie.
Il Consiglio di Stato e l'amministrazione
patriziale di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data dall'art. 146 cpv. 1 LOP. Il ricorso è
tempestivo (art. 151 cpv. 2 LOP; 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del
ricorrente certa (art. 147 lett. b LOP; 43 PAmm). Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. A
__________ l'acqua potabile è distribuita direttamente dall'azienda patriziale
dell'acqua potabile sulla base del regolamento dell'acquedotto patriziale
(RAP). Il fabbisogno finanziario dell'acquedotto patriziale è assicurato
mediante la percezione di tasse, definite agli art. da 23 a 25 RAP.
L'art. 23 RAP determina le tasse a forfait
annue per rubinetto come segue (vengono elencate solo quelle che interessano
per la soluzione della lite):
-
per ogni rubinetto principale per uso famiglia da fr. 40.-- a fr.
55.--;
-
per ogni rubinetto per lavatoio, WC, bagno, giardino, doccia e
lavatrice da fr. 20.-- a fr. 30.--;
-
per ogni rubinetto per vaschette e bidet
da fr. 15.-- a fr. 20.--;
-
per piscina da fr. 15.-- a fr. 25.-- per
mc.
Giusta l'art. 24 RAP, laddove l'azienda
dell'acqua potabile ha installato un contatore, la tassa relativa ad ogni
rubinetto dà diritto al consumo di un certo quantitativo d'acqua; tale
quantitativo corrisponde a 80 mc per ogni rubinetto principale per uso famiglia,
a 70 mc per ogni rubinetto per lavatoio e lavatrice, a 50 mc per ogni rubinetto
WC e per ogni rubinetto per giardino, a 40 mc per ogni rubinetto per bagno e doccia,
a 30 mc per ogni rubinetto per vaschette e bidet.
L'art. 25 RAP stabilisce che il consumo
eccedente i metri cubi di diritto (giusta l'art. 24 RAP) è fatturato tra fr.
0,70 e fr. 1.-- per mc.
2.2. Con ordinanza 19 luglio 1999 l'amministrazione
patriziale di __________ ha fissato come segue, per l'anno stesso, le tasse a
forfait contemplate all'art. 23 RAP: fr. 50.-- per rubinetto principale per uso
famiglia, fr. 20.-- per rubinetto per lavatoio e lavatrice, per rubinetto per
WC e per rubinetto per giardino, fr. 15.-- per rubinetto per vaschette e bidet,
fr. 15.--/mc per il riempimento di piscine. La tassa di consumo prevista
all'art. 25 RAP relativa a quell'anno è stata determinata in fr. 0,80/mc.
- 3.1. Per
costante giurisprudenza, il prelievo di pubblici tributi, ad eccezione degli
emolumenti di cancelleria, è possibile solo se si fonda su di una legge in
senso formale. Il legislatore può tuttavia affidare all'esecutivo il compito di
regolamentare il prelievo di un tributo mediante l'introduzione in una legge in
senso formale di una precisa delega. Di regola, la legge su cui poggia la
delega a favore dell'organo esecutivo è sufficientemente precisa se determina
per lo meno il soggetto, l'oggetto e basi di calcolo del tributo. Tale
principio è però applicato meno rigidamente in materia di tasse, segnatamente
quando il cittadino può esaminare la legalità della tassa sulla base di
principi costituzionali, come quello della copertura dei costi e quello
dell'equivalenza. In simili circostanze la necessità di tutelare il cittadino
esigendo una base legale chiara, fissata in una legge in senso formale, è
infatti ridotta: è pertanto possibile tenere conto dell'esigenza del
legislatore di delegare all'esecutivo di fissare le basi di calcolo della
tassa, soprattutto per quei tributi che presentano un forte carattere tecnico e
che sono soggetti a repentini cambiamenti. Per converso, il principio
dell'esigenza della base legale contenuta in una legge in senso formale deve
essere ossequiato integralmente nei casi in cui esso adempie la propria
funzione di tutela del cittadino e dunque quando, per l'esame della legalità
del tributo, non è sufficiente far riferimento ai citati principi
giurisprudenziali (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320,
consid. 3, in re comune di L.; in precedenza STA inedita 8.2.1991 in re comune
di L., consid 3b; inoltre DTF 126 I 180 consid. 2a, riassuntivo della prassi
più recente).
3.2. Secondo la giurisprudenza, le tasse di
utilizzazione prelevate dalle aziende municipalizzate dell'acqua potabile
istituite giusta la LMSP a carico degli utenti, tra cui dev'essere annoverata
anche la tassa (suppletoria) per piscine (DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76),
soggiacciono senza attenuazioni all'esigenza della base legale in senso
formale, per il motivo che né il principio della copertura dei costi né quello
dell'equivalenza permettono al cittadino di verificarne la legittimità in
maniera sufficiente. Da un lato, perché non è certo che alle stesse ritorni
applicabile il principio della copertura dei costi, il quale non vieterebbe comunque
sia al comune di stabilire l'ammontare delle tasse in modo da creare delle
riserve finanziarie. Dall'altro, perché nell'ambito della fornitura dell'acqua
potabile il comune dispone di un monopolio di fatto, che preclude all'utente la
possibilità di ricercare il valore oggettivo della prestazione ricevuta
mediante il suo confronto con quello di un'analoga prestazione offerta nel libero
mercato (DTF 118 Ia 320, consid. 4, in re comune di Lugano; STA inedita
8.2.1991 in re comune di Locarno, consid. 3d, e ed f).
3.3. Il fatto che, in materia di tasse di
utilizzazione relative alla distribuzione dell'acqua potabile, una conveniente
tutela del cittadino possa essere conseguita solo tramite l'ancoramento delle
stesse in una legge in senso formale non significa tuttavia che il requisito
della base legale costituisca di conseguenza l'esclusivo elemento per
determinare la loro legittimità. Ben al contrario, queste tasse rimangono
assoggettate all'ossequio degli altri principi di rango costituzionale che
presiedono la loro imposizione, nella misura in cui questi possono comunque
ancora essere applicati a tutela del cittadino.
Per quanto concerne il principio
dell'equivalenza, espressione - in materia di tasse - del principio della
proporzionalità, se le prestazioni di un'azienda di distribuzione dell'acqua
potabile non possono essere misurate tramite il confronto con analoghe prestazioni
offerte nel libero mercato, esse possono nondimeno essere valutate, per lo
meno, partendo dal loro costo per l'azienda. Per quanto può interessare ai fini
della soluzione della lite in esame, l'imposizione di una specifica tassa
(suppletoria) per piscine può pertanto apparire giustificata, in particolare,
per la struttura del consumo generato da quegli impianti, caratterizzata dalle
cosiddette superpunte di consumo, concentrate nei giorni di canicola, una
decina all'anno (DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76). La necessaria
legittimazione della soprattassa in esame può pertanto essere ricercata e
verificata, alla luce del principio dell'equivalenza, determinando i costi
annui dei mezzi investiti dall'azienda distributrice per il
superdimensionamento degli impianti dovuto alle piscine e ripartendoli in
seguito sulla capienza totale di tali impianti, in modo da ricavare il loro
costo annuo per mc (fr/mc), che può essere agevolmente confrontato con il parametro
di calcolo impiegato per l'imposizione della tassa, che si diparte dello stesso
principio (fr/mc), come aveva proceduto il Tribunale federale nella sentenza
appena citata, relativa al comune di __________.
D'altra parte l'imposizione, tramite un
decreto di portata generale, di tasse di utilizzazione relative alla
distribuzione dell'acqua potabile deve ossequiare il principio di uguaglianza
(cfr. RDAT I-1997 n. 10; inoltre, la giurisprudenza appena citata). La percezione
di una specifica tassa (supplementare) per piscine, prevista a livello di
regolamento, deve pertanto apparire sorretta da ragioni serie ed oggettive.
Tali ragioni potrebbero consistere, segnatamente, nella particolare struttura
del consumo generato da questi impianti. In quest'ottica l'esame del rispetto
del precetto di uguaglianza coinciderebbe pertanto comunque sia, in larga misura,
con quello del principio d'equivalenza.
3.4. La giurisprudenza appena illustrata,
relativa all'applicazione di principi generali del diritto amministrativo, deve
trovare applicazione, senza restrizioni, anche nella fattispecie. Il fatto che,
nello specifico caso di __________, l'acqua potabile sia distribuita dal
patriziato sulla base di un proprio, apposito regolamento (RAP), non appare di
rilievo a questo riguardo.
- 4.1.
Dinanzi al Consiglio di Stato l'insorgente ha eccepito una violazione dei
principi della proporzionalità e dell'equivalenza della tassa per piscine, di
fr. 15.--/mc di volume del manufatto. Il Governo ha anzitutto calcolato il
costo di un mc di acqua consumata da una piscina. Tendo conto che ciascuna
piscina consuma mediamente 1,5 volte la sua capienza, il costo ammonta a fr.
10.--/mc. Ne ha dedotto che il consumo di acqua per le piscine è tassato in
misura nettamente superiore a quello di un mc di acqua impiegata per l'uso
domestico, che varia tra fr. 0,62/mc (tassa a forfait per rubinetto principale
per uso famiglia, di fr. 50.--, inclusiva di 80 mc di consumo d'acqua) e fr.
0,80/mc (tassa per il consumo eccedente il quantitativo compreso nella tassa a
forfait). Il Consiglio di Stato ha in seguito raccolto dall'amministrazione patriziale
la valutazione degli oneri supplementari annui per l'azienda dell'acqua potabile
riconducibili alla presenza di piscine, di complessivi fr. 9'960.--.
Suddividendo tale importo per il volume complessivo delle piscine ubicate nel
comune risulta un costo annuo di fr. 17,70/mc. Il Consiglio di Stato ha dedotto
che la tassa di fr. 15.--/mc di volume imposta per le piscine è legittima.
L'insorgente contesta tanto gli accertamenti
effettuati dal Consiglio di Stato quanto le conclusioni. Ribadisce che la
controversa tassa per piscine viola i principi di proporzionalità e di equivalenza
ed inoltre il precetto di uguaglianza. Accenna anche al fatto che l'azienda
dell'acqua potabile ha conseguito, nel 1999, un consistente utile, a suo
giudizio eccessivo. Il Tribunale ritiene di dover accogliere le censure del
ricorrente.
4.2. In primo luogo, occorre rilevare che la
controversa tassa per piscine prelevata dal patriziato di __________ in base
all'art. 23 RAP non costituisce una pura tassa suppletoria; essa è nello stesso
tempo una tassa di consumo. L'importo della stessa, di fr. 15.-- per mc di
volume del manufatto, comprende difatti anche il diritto di addurvi l'acqua per
il primo riempimento stagionale e per le aggiunte normali per rinfrescare,
compensare l'evaporazione e la pulizia. L'ammontare esatto della tassa
suppletoria dev'essere pertanto ricercato sottraendo all'importo di fr.
15.--/mc il costo dell'acqua effettivamente consumata dall'utilizzazione
normale della piscina durante la stagione, calcolato secondo le tariffe applicate
per l'uso domestico.
Il Consiglio di Stato non ha preliminarmente
operato una scomposizione del tributo per ricercare l'importo della tassa
suppletoria vera e propria applicata per le piscine; tale scomposizione appare
tuttavia, in principio, necessaria, dal momento che il patriziato è tenuto a
giustificare, in concreto, solo l'importo di quest'ultima, non anche quello
riferito al consumo normale di acqua, per il quale bisogna partire da un prezzo
identico a quello del consumo per l'uso domestico.
Il Governo ha tuttavia calcolato il prezzo
unitario effettivo di un mc di acqua consumata da una piscina: prezzo che
comprende, a questo punto, sia la tassa suppletoria sia quella di consumo.
Partendo dall'ipotesi che una piscina consuma mediamente 1,5 volte la sua
capienza, esso è giunto alla conclusione che tale prezzo ammonta a fr.
10.--/mc. L'ipotesi di un consumo medio di acqua da parte di una piscina, pari
a 1,5 volte il suo volume, contestato dal ricorrente, è stato desunto da una
precedente decisione 12 gennaio 1999 del dipartimento delle istituzioni,
relativa ad un'analoga contestazione concernente il comune di __________, la
quale fondava tale assunto su di una perizia ordinata dalla stessa autorità a
questo scopo. Ora, è senz'altro possibile che questa stima sia attendibile.
Dall'esame dell'incarto relativo alla menzionata contestazione, effettuato da
parte del Tribunale, non risulta tuttavia una più prossima giustificazione
della stessa; nella vertenza concernente la tassa suppletoria per piscine a
Minusio il perito giudiziario incaricato dal Tribunale federale aveva invece
stimato il consumo d'acqua di una piscina in 3 volte il suo volume, ossia il
doppio di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nel caso in esame. Se
quest'ultimo parametro di valutazione fosse corretto, sarebbe comunque esatto
che il prezzo unitario effettivo dell'acqua consumata per una piscina assomma a
fr. 10.--/mc (= fr. 15.--/mc : 1,5), come ha ritenuto il Governo attraverso un
calcolo inutilmente macchinoso (cfr. consid. 4, pag. 7 della risoluzione
impugnata). Seguendo l'ipotesi di consumo formulata dal perito che aveva
assistito il Tribunale federale nel caso di Minusio, tale prezzo ammonterebbe a
fr. 5.--/mc.
Il Governo ha indi stabilito che il prezzo
per la fornitura dell'acqua potabile per uso domestico spaziava tra fr. 0,62/mc
(tassa a forfait per rubinetto principale per uso famiglia, di fr. 50.--, inclusiva
di 80 mc di consumo d'acqua) e fr. 0,80/mc (tassa per il consumo eccedente il
quantitativo compreso nella tassa a forfait). Il limite massimo di fr. 0,80/mc
appare corretto. Dal momento invece che alla tassa a forfait per rubinetto
principale per uso famiglia (cucina) vengono aggiunte quelle per gli altri rubinetti
(lavatoio, WC, bagno, giardino, doccia, lavatrice, vaschette, bidet ecc.), le
quali danno diritto ad un consumo d'acqua maggiore (in proporzione al loro
importo), il prezzo minimo per la fornitura d'acqua tende a scendere sotto la
soglia di fr. 0,62/mc: nel caso del ricorrente esso corrisponde, ad esempio, a
fr. 0,44/mc.
La tassa suppletoria per piscine pretesa nei
confronti del ricorrente si attesta, di conseguenza, tra fr. 14,34 per mc
(nell'ipotesi di consumo, in condizioni normali, di una piscina di 1,5 volte la
sua capienza) e fr. 13,68 per mc (nell'ipotesi di consumo, alle stesse
condizioni, di 3 volte la sua capienza). Questo risultato dovrebbe rappresentare,
con la correzione tutt'al più di una qualche manciata di centesimi, anche
l'importo medio di tale tassa percepito presso tutti i proprietari di piscine
del comune.
Il costo dell'acqua potabile impiegata per
le piscine, tenuto conto dell'aggravio suppletorio suddetto che le colpisce,
corrisponde invece ad almeno 10 volte quello dell'acqua potabile impiegata per
uso domestico. Tale maggior costo dev'essere pertanto adeguatamente
giustificato dall'ente impositore, segnatamente con riferimento alla struttura
particolare del consumo di questi impianti, caratterizzata dalle cosiddette
superpunte di consumo, implicanti la necessità di un superdimensionamento degli
impianti (cfr. consid. 3.3. che precede).
4.3. In concreto il Consiglio di Stato non
ha preliminarmente verificato se l'azienda dell'acqua potabile patriziale di
__________ abbia dovuto eseguire un superdimensionamento degli impianti a causa
della presenza di piscine sul territorio comunale; esso si è accontentato di
fare propria una valutazione degli oneri supplementari annui per l'azienda
dell'acqua potabile riconducibili alla presenza di tali manufatti sottopostagli
con lettera 2 novembre 2000 dall'amministrazione patriziale, che li ha stimati
in
fr. 9'960.--. Lo ha fatto tuttavia in modo
sbrigativo ed acritico, elevando in buona sostanza ad elemento di fatto
determinante - sia quo all'esistenza di un superdimensionamento sia quo ai relativi
oneri - quanto addotto dall'amministrazione patriziale. L'autorità inferiore
non ha per contro promosso, com'era invece necessario in ossequio al principio
inquisitorio (art. 18 cpv. 1 PAmm), i benché minimi accertamenti di natura
tecnica, da un lato, e finanziaria, dall'altro, volti a verificare le
fondatezza delle menzionate adduzioni, peraltro vivamente criticate dal
ricorrente con presa di posizione 12 gennaio 2001, ignorata nel giudizio
impugnato, secondo cui i dati forniti dall'amministrazione patriziale erano
rimasti incontestati. Quest'ultimo appare viziato già sotto questo fondamentale
e preliminare aspetto dell'accertamento dei fatti (art. 18 cpv. 1, 62 PAmm).
Inoltre, partendo dal menzionato importo, il Governo ha calcolato in modo
errato il costo annuo supplementare per mc cagionato all'azienda dell'acqua
potabile dalle piscine. In effetti, la somma di fr. 9'960.--, posto che fosse
corretta, doveva essere suddivisa per 884,46 mc, ovvero per il volume
complessivo delle piscine ubicate a __________; il risultato sarebbe pertanto
stato di soli fr. 11,26/mc, non di fr. 17,70 /mc, come ha concluso il Consiglio
di Stato per tutelare il controverso tributo.
-
Il ricorso
deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti
devono essere retrocessi al Consiglio di Stato in ossequio all'art. 65 cpv. 2
PAmm affinché, analogamente a quanto ha fatto il Tribunale federale nella più
volte ricordata sentenza pubblicata in DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76, proceda
in primo luogo ai necessari accertamenti per determinare se e con quali
conseguenze finanziarie le piscine ubicate sul territorio di __________
comportino delle superpunte di consumo (cfr. segnatamente consid. 6 di quel
giudizio). Una volta ottenuti affidanti risultati in merito, esso dovrà
valutare se la tassazione litigiosa possa essere tutelata - se del caso
parzialmente - con riferimento ai principi di equivalenza e di uguaglianza e,
subordinatamente, di copertura dei costi.
-
Il
Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm) né assegna
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 146, 147, 151 LOP, 3, 18, 28, 31, 43,
46, 61, 62, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. E'
di conseguenza annullata la decisione 10 luglio 2001 (n. 3339) del Consiglio
di Stato.
§§. Gli
atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché, esperiti i
necessari accertamenti, emetta un nuovo giudizio.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster