AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.29
Data decisione, Autorità:
26.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00029
Lugano
26 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 gennaio 2001 di
contro
la decisione 9 gennaio 2001, no. 52, del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la
licenza edilizia in sanatoria 25 maggio 2000 rilasciata dal municipio di
__________ a __________ e __________ per la trasformazione in negozio e
deposito/cantina di un ripostiglio al PT di un immobile nella zona del nucleo
(part. n. __________ e __________ RFD);
viste le risposte:
-
30 gennaio 2001 di
__________ e __________;
-
6 febbraio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
19 febbraio 2001 del
municipio di __________;
-
7 marzo 2001 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
e __________ sono proprietari nel nucleo di __________ di una casa d'abitazione
con annessa corte, che al PT presenta due locali attigui, di dimensioni 3,35 ml
x 5,30 ml, rispettivamente 3,75 ml x 5,30 ml, tradizionalmente utilizzati quali
ripostiglio/cantina (part. n. __________ e __________ RFD).
Constatato
che i suddetti locali avevano subito una trasformazione, con scritto 26 ottobre
1999 il municipio ha ingiunto ai proprietari di presentare una domanda di costruzione
in sanatoria. Dando seguito all'invito, il 9 marzo 2000 i coniugi __________
hanno chiesto il rilascio della licenza edilizia per la formazione di un
negozio nel locale più piccolo e di un deposito/cantina privato nell'altro
vano.
Alla domanda, pubblicata dal 29 marzo al 12
aprile 2000, si sono opposte __________ e __________, proprietarie di fondi
vicini, adducendo che l'intervento postulato non rifletterebbe gli intenti
degli istanti in licenza, i quali avrebbero in realtà allestito un
bar/grottino, e censurando l'attività svolta, siccome incompatibile con la
funzione assegnata alla zona di utilizzazione.
Raccolto il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale, il 25 maggio 2000 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza in sanatoria, respingendo le opposizioni delle vicine.
B. Con
giudizio 9 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
rigettando l'impugnativa contro di esso inoltrata dalle opponenti.
Rilevato preliminarmente che le
trasformazioni prospettate configurano un cambiamento di destinazione soggetto
ad autorizzazione, il Governo ha ritenuto che, date le sue caratteristiche, il
negozio in esame potrebbe addirittura venir insediato in zona residenziale.
Proprio per la sua natura, nel citato locale e nelle sue adiacenze non è
inoltre possibile consumare cibi o bevande e vanno rispettati gli orari di
chiusura stabiliti dalla Legge cantonale sul lavoro. Compete all'autorità
comunale, conclude il Consiglio di Stato, vigilare sul rispetto di tali
prescrizioni.
C. Avverso la
predetta pronuncia governativa __________ e __________ si aggravano ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullata
unitamente alla licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________.
Preliminarmente, le insorgenti eccepiscono
la violazione del diritto di essere sentito, poiché le autorità inferiori non
hanno dato seguito alle offerte di prove formulate al fine di dimostrare il
vero genere d'attività svolto nei locali. Esse censurano inoltre il mancato esame
delle immissioni foniche indotte da tale attività e ribadiscono l'inammissibilità
dell'intervento, in quanto il punto di vendita non sarebbe al servizio della
popolazione residente. Infine, chiedono l'esperimento di un sopralluogo e l'esplicita
pronuncia dell'effetto sospensivo per l'esercizio di qualsiasi attività nei
locali oggetto della licenza.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che propone la riconferma del
giudizio impugnato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica
conclusione pervengono il municipio di __________, il Dipartimento del
territorio, che produce un avviso della SPAA, e i beneficiari della controversa
licenza. Delle argomentazioni addotte si dirà, se del caso, nel seguito.
E. Con scritto
del 12 marzo 2001, le ricorrenti hanno prodotto un allegato di replica, invero
irrito, ribadendo le motivazioni già sostenute nella memoria ricorsuale.
Il 26
giugno 2001, il municipio di __________ ha trasmesso copia del verbale di
sopralluogo esperito alcuni giorni prima per accertare il mutato utilizzo dei
locali, segnalato dai resistenti. In tale circostanza è stato appurato che i
vani sono stati locati, fino ad ottobre del 2001, ad un club privato di tredici
membri quale punto d'incontro per la degustazione, e non la vendita, di vini. I
resistenti vi manterrebbero inoltre il deposito del vino.
Il 24
dicembre 2001, le ricorrenti hanno informato questo Tribunale che l'edificio oggetto
della licenza è disabitato ed in vendita, avanzando il dubbio che la chiesta licenza
sia divenuta priva d'interesse. Invitati ad esprimersi al riguardo, il
municipio si è rimesso ad un eventuale accordo tra le parti, mentre i
resistenti hanno dichiarato di non voler rinunciare al permesso edilizio.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. La legittimazione attiva delle ricorrenti, proprietarie di fondi confinanti
con quello dedotto in licenza e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm). In effetti, le prove vantate dalle insorgenti (fotografie,
testi) così come l'esperimento di un sopralluogo non appaiono atte a procurare
a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti per
il giudizio. Per le ragioni esposte ai considerandi che seguono, nel contesto
della presente procedura non risulta infatti determinante accertare l'effettivo
uso degli spazi oggetto della domanda di costruzione. Per lo stesso motivo, la
decisione governativa qui impugnata resiste alla censura di violazione del
diritto di essere sentito.
2.1. Il permesso di costruzione è un atto
amministrativo mediante il quale l’autorità accerta che nessun impedimento di
diritto pubblico si oppone all’esecuzione delle opere previste dai piani prodotti
con la domanda di costruzione (Scolari, Commentario, II. ed., N. 627). I
permessi rilasciati a posteriori per opere realizzate senza permesso o
in contrasto con il permesso ricevuto non si differenziano da quelli rilasciati
preventivamente. Anche nell’ambito del rilascio di un permesso destinato a
sanare il difetto di un valido titolo autorizzativo, l’autorità statuisce
soltanto sulla conformità, per rapporto alle normative edilizie concretamente
applicabili, delle opere raffigurate sui piani presentati e della destinazione
d'uso indicata nei documenti che corredano la domanda. L'autorità non si pronuncia,
per contro, sulla legittimità delle opere effettivamente eseguite. Se i piani
non corrispondono alle opere eseguite abusivamente o se la destinazione
dichiarata differisce da quella effettiva, la licenza eventualmente rilasciata
non pone rimedio al permesso mancante. L'abuso formale continua a sussistere
fintanto che l'autorità non si pronuncia sulla conformità di una domanda di
costruzione corredata da piani e da relazioni corrispondenti alle opere
effettivamente riscontrabili sul terreno (cfr. STA inedita 9.5.2001, in re S.,
consid. 2).
2.2.
Nelle concrete evenienze, a mente delle insorgenti, oltre che un negozio, i resistenti
gestirebbero un bar/grottino per turisti, in cui verrebbero venduti e consumati
sul posto vino ed altri alcolici fino a tarda ora la sera. Tale attività
sarebbe peraltro stata estesa alla corte prospiciente i locali, sistemata e
attrezzata all'uopo.
In virtù dei principi giurisprudenziali
sopra ricordati, le critiche delle ricorrenti, su cui comunque si tornerà nel
seguito (cfr. consid. 6.), risultano prive di rilievo nell'ambito del
procedimento che ci occupa. In questa sede occorre infatti valutare unicamente
l'ammissibilità di quanto postulato dai resistenti, vale a dire la
realizzazione di un negozio e di un deposito/cantina privato. La documentazione
prodotta da questi ultimi precisa tale indicazione, invero alquanto generica,
attestando l'intenzione di ottenere l'autorizzazione edilizia per l'esercizio
di una modesta enoteca e la formazione di un luogo d'incontro e di degustazione
conviviale (cfr. testo della sottoscrizione agli atti).
- 3.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata solo per edifici o impianti conformi alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione. Il principio della conformità di zona, sancito dalla
disposizione in esame, esige che la destinazione degli insediamenti si integri
convenientemente nelle finalità perseguite dalla funzione assegnata alla zona
di utilizzazione in cui sono previsti. Non basta che non le contraddicano,
ossia che non ostacolino l'utilizzazione della zona conforme alla funzione
attribuitale: per essere autorizzate le nuove costruzioni devono apparire
collegate da un nesso adeguato alla funzione della zona di situazione (cfr. RDAT
II-1994 N. 56; Scolari, Commentario, II ed., N. 472).
In particolare, le zone residenziali sono
essenzialmente riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività
complementari a questa destinazione, ossia ad insediamenti di altro genere, ma
di natura accessoria, subordinata alla funzione residenziale. Ad esempio,
negozi di quartiere ed esercizi pubblici risultano conformi alla destinazione
della zona residenziale, nella misura in cui siano commisurati alle effettive
esigenze della popolazione locale (cfr. DTF 117 Ib 147, consid. 5b; RDAT I-1997
N. 29, I-1995 N. 35; Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau, 2a ed., § 160 ss).
3.2. Il PR dei comuni del __________ non
definisce la destinazione assegnata alla zona del nucleo (NV3) interessata dal
cambiamento di destinazione in esame. L'art. 49 NAPR, senza specificare il
genere di attività consentite, si limita a definire la natura e l'ampiezza
degli interventi costruttivi ammessi. Tra questi vi è pure la trasformazione,
intesa come l'intervento di risanamento di un edificio con cambiamenti di
destinazione, senza ampliamenti. L'art. 52 cifra 2 NAPR prescrive inoltre, in
questa zona, la salvaguardia dei valori ambientali tradizionali.
L'assenza di indicazioni circa la tipologia
degli interventi ammissibili la si riscontra unicamente per le zone dei nuclei
dei villaggi e non per gli altri comparti territoriali. Tale lacuna normativa
può prestare il fianco a differenti interpretazioni. Tra l'altro, è ipotizzabile
che il legislatore abbia inteso riservare all'autorità competente una certa
latitudine di giudizio nell'esame della conformità di zona. Già di per sé,
l'autorità comunale dispone comunque di un ampio margine di apprezzamento
nell'interpretazione delle proprie norme in materia edilizia e pianificatoria,
potendosi prevalere in quest'ambito di autonomia tutelabile (cfr. DTF 120 Ia
203 consid. 2a; RDAT II- 1999 N. 24, I-1998 N. 35). Ad ogni modo, nella
fattispecie, la questione qui sollevata può rimanere indecisa, per i motivi
indicati di seguito.
- 4.1. In
concreto, il negozio insediato al pianterreno funge da punto di vendita di beni
di largo consumo, ancorché non di prima necessità, quali sono i prodotti
vitivinicoli. Esso concorre dunque al soddisfacimento di un bisogno ricorrente,
e, in quest'ottica, non si differenzia granché da altri tipi d'attività, che la
giurisprudenza ha già avuto modo di ritenere conformi alla zona residenziale,
quali panetterie, calzolerie, sartorie o saloni da parrucchiere (cfr. DTF 117
Ib 147 consid. 5b; RVJ 1996 45, consid. 4c). Il bene commercializzato è
peraltro profondamente radicato nella tradizione rurale del nostro cantone, per
cui la promozione della vendita in luoghi tipici di questa tradizione, quali i
nuclei storici dei villaggi, non può che valorizzare i tratti caratteristici di
tale comparto territoriale, aumentandone l'attrattiva. Di decisivo rilievo
appare inoltre la modesta entità del negozio, la cui superficie è inferiore a
18 mq. Proprio anche in virtù di tali dimensioni l'attività di vendita
praticata è infatti insuscettibile di compromettere le caratteristiche
ambientali del nucleo (art. 52 cifra 2 NAPR), oltre a risultare più che
adeguatamente commisurata ai bisogni della popolazione residente nella zona. La
provenienza della clientela, quasi esclusivamente d'oltralpe secondo le
insorgenti, non permette di smentire tale conclusione, ritenuto che già nel nucleo
di __________ molti edifici sono occupati da confederati o da stranieri, verosimilmente
anche a titolo di abitazioni secondarie.
4.2. Per quanto concerne la compatibilità
con i dettami di PR del secondo locale non possono ragionevolmente sussistere
dubbi di sorta. La funzione di deposito risulta in proporzionata, pratica e
quasi inevitabile correlazione con lo smercio di prodotti vinicoli che avviene
nel locale attiguo. D'altro canto, l'uso quale tinello / grottino privato è
conforme alla vocazione abitativa del nucleo.
4.3. Nel suo insieme, il cambiamento di
destinazione postulato non comporta alcuna modifica delle fattezze esterne
dell'edificio, limitandosi, da questo profilo, ad interventi di semplice manutenzione.
Data la natura dell'intervento, appare peraltro sproporzionato annullare la
licenza di costruzione, come preteso dalle insorgenti, per la mancanza agli
atti della documentazione fotografica richiesta dall'art. 52 cifra 6 NAPR.
In definitiva, l'intervento edilizio in
questione risulta dunque convenientemente rapportato alla funzione riservata
dal PR alla zona del nucleo di __________, già per il fatto che, in sostanza,
esso risulterebbe ammissibile anche in un comparto a destinazione puramente
residenziale. Accordando la licenza edilizia, il municipio di __________ non ha
dunque abusato dell'autonomia decisionale di cui fruisce in materia.
- Dal
profilo della legislazione di protezione dell'ambiente, l'edificio in esame si
configura, a seguito della ristrutturazione postulata, quale impianto fisso
nuovo, ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb nonché 2 cpv. 1 e 2 OIF. Esso è di
conseguenza assoggettato al rispetto dei valori di pianificazione, giusta gli
art. 25 cpv. 1 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. b OIF (cfr. RDAT I-1999 N. 66; Bellanger,
das schweizerische Umweltschutzgesetz, Rechtsprechung von 1995 bis 1999, in URP
2001 p. 619 ss, p. 652-654). Dal momento che, per lo specifico genere di
rumore, il Consiglio federale non ha fissato valori limite puntuali mediante
ordinanza (cfr. art. 23 LPAmb), spetta alle autorità valutare nel singolo caso
se l'esercizio dell'impianto sia suscettibile di provocare immissioni più che
insignificanti, tenuto conto del tipo di rumore in questione, del momento in
cui si verifica e della sua frequenza, come pure delle caratteristiche della
zona dove si trova l'impianto (cfr. art. 40 cpv. 3 OIF; STF 15.5.2001 in URP
2001 p. 923, consid. 2b; DTF 123 II 325, consid. 4d,bb).
Nel caso di specie, occorre considerare che
il negozio, in quanto tale, soggiace alle prescrizioni vigenti in materia
d'orari d'apertura. Di principio, ne è dunque escluso l'esercizio dopo le 18.30
e di domenica. Inoltre, le dimensioni del locale lasciano pronosticare un
afflusso di clientela tutto sommato modesto, con incidenza pressoché
irrilevante sia a livello di traffico indotto che di semplice vociare, dentro e
fuori il locale commerciale. Nella zona del nucleo esistono peraltro già alcuni
esercizi pubblici, fonte, di principio, ben più importante di rumore. Di
conseguenza, non sussistendo elementi per ritenere che le immissioni foniche connesse
con l'esercizio del negozio dedotto in licenza possano eccedere il livello
normalmente derivante dall'abitare, non occorre approfondire ulteriormente la
tematica ambientale, come rettamente osservato dalla SPAA (cfr. RDAT II-1995 N.
68). La medesima conclusione torna evidentemente applicabile anche al locale
adibito a cantina privata.
Anche da questo profilo, la contestata
licenza edilizia merita pertanto tutela.
- Da ultimo,
appare opportuno ricordare che l'autorità comunale è tenuta a vigilare sull'osservanza
della destinazione assegnata ai locali, verificando, segnatamente, la
fondatezza delle denunce delle ricorrenti. Da un lato, l'autorizzazione
rilasciata quale negozio impone il rispetto dei relativi orari d'apertura e non
facoltizza certo la clientela a consumare direttamente sul posto i prodotti
acquistati. D'altro canto, affinché la cantina possa definirsi privata, occorre
che il suo utilizzo rimanga entro i limiti di una normale convivialità e non
assuma rilevanza e sistematicità tali non poter ragionevolmente escludere
finalità commerciali.
Qualora tali limiti non siano rispettati,
come sembra essere il caso per la destinazione di luogo di ritrovo di un club
privato, il municipio dovrà insistere nei confronti dei resistenti affinché
inoltrino una nuova domanda di costruzione, pronunciandosi poi formalmente
sulla sua legittimità sostanziale. Inoltre, in caso di inosservanza dell'invito,
incoercibile, a presentare una nuova domanda di costruzione in sanatoria, corredata
da piani e da relazioni che riflettano la situazione effettiva dei locali, il
municipio dovrà comunque pronunciarsi con decisione impugnabile, da notificare
alle parti, sulla conformità degli interventi eseguiti per rapporto al diritto
edilizio materialmente applicabile.
La mancata osservanza dell'utilizzazione
autorizzata dei locali dedotti in licenza potrebbe beninteso avere ripercussioni
anche dal profilo dell'inquinamento fonico. A tal proposito, giova ricordare
che l'esame del rispetto delle prescrizioni per la protezione contro il rumore,
così come l'adozione di eventuali provvedimenti di risanamento sono di
competenza del Dipartimento del territorio (art. 3 cifre 4 e 5 DLALPAmb). I
municipi, oltre ad esercitare i compiti di polizia locale, sono comunque tenuti
a notificare all'autorità cantonale ogni violazione della legislazione sulla
protezione dell'ambiente, nonché l'insorgenza di ogni fenomeno ambientale anomalo
(art. 5 DLALPAmb).
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto. Con
l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo
al gravame, che peraltro ne era già munito ex lege, diviene priva
d'oggetto.
La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 22 LPT; 7, 25 LPAmb; 2, 7, 40
OIF; 67 LALPT; 1, 21, 42 LE; 3, 5 DLALPAmb; 49, 52 NAPR del __________; 3, 18,
28, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico delle ricorrenti
in solido che, con analogo vincolo, rifonderanno identico importo ai resistenti
a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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