AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2001.276
Data decisione, Autorità:
23.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00276
Lugano
23 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 luglio 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
Le decisioni 11 luglio 2001 (n. 3480 e 3484) del
Consiglio di Stato che selezionano i concorrenti ammessi a presentare
un'offerta nell'ambito del concorso indetto dallo Stato della Repubblica e
Cantone Ticino per la fornitura della parte elettromeccanica del nuovo
impianto cantonale di termodistruzione dei RSU;
viste le risposte:
-
3 agosto 2001 del
Consorzio di ditte __________, __________, __________;
-
6 agosto 2001 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
preso atto:
-
della replica 1. ottobre 2001 della ricorrente,
-
della duplica del Dipartimento del territorio,
Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto, in
fatto
A. Il 13
aprile 2001 lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino ha indetto un pubblico
concorso, secondo la procedura di prequalifica, per la fornitura della parte
elettromeccanica del nuovo impianto di termodistruzione dei RSU (FU n.
__________, pag. __________ seg.). Il bando di concorso menzionava i criteri di
idoneità e la loro ponderazione, mentre la documentazione di prequalifica
precisava che i primi cinque concorrenti sarebbero stati ammessi a presentare
un'offerta.
Il capitolo A5.1.2 della documentazione di prequalifica
stabiliva, fra l'altro, i seguenti criteri di selezione:
a) Referenze ed esperienza dell'offerente 45%
a.1 Numero referenze di impianti di
capacità
analoga non più vecchi di 8
anni e con
disponibilità minima di 7'500
h/anno 30%
a.2 Numero di referenze di impianti
realizzati come impresa
generale
per la parte elettromeccanica
negli
ultimi 15 anni 15%
b) Organizzazione del progetto 30%
b.1 Organizzazione per lo
svolgimento
del progetto 15%
b.2 Esperienza del capoprogetto e
del
sostituto 15%
c) Organizzazione dell'offerente 20%
c.1 Organizzazione del servizio dopo
vendita 15%
c.2 Organigramma dei settori di
attività
della ditta offerente
5%
d) Sistema di gestione della qualità
5%
B. Nel termine
prestabilito dieci ditte, fra cui la __________ (in seguito: __________), hanno
presentato la loro candidatura.
Escluse due candidature prive della
documentazione richiesta e valutate con l'aiuto di una commissione di esperti
quelle rimanenti, con decisione 11 luglio 2001 (n. 3484) il Consiglio di Stato
ha ammesso alla seconda fase i seguenti concorrenti:
__________ 910
punti
__________ 905
punti
__________ 835
punti
__________ 700
punti,
__________ 630
punti,
Con decisione di ugual data (n. 3480), il
Governo ha invece escluso dalla fase d'offerta le seguenti ditte:
__________ 450
punti
__________ 375
punti
__________ 315
punti
ritenendo che la
loro domanda di partecipazione fosse sorretta da referenze meno valide rispetto
a quelle delle ditte ammesse. L’estromissione della __________ è stata motivata
in particolare come segue:
" Criterio A (Referenze ed
esperienze):
mancano 2 referenze delle 3 richieste;
mancano pure 2 referenze delle
3 richieste come impresa generale;
Criterio B (Organizzazione di progetto):
manca la descrizione delle fasi critiche
del progetto;
Criterio C (Organizzazione
dell'offerente):
il servizio dopo vendita non è stato
descritto; è carente la descrizione
della collaborazione dei settori di
attività interna ed esterna; "
C. Contro le
predette decisioni la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone la riforma nel senso di essere ammessa a presentare
un'offerta.
La ricorrente ha anzitutto eccepito di non
aver potuto consultare tutta la documentazione del concorso e di non avere, di
conseguenza, potuto motivare il gravame con sufficiente cognizione di causa.
Nel merito, la __________ ha invece
contestato sia la limitazione a cinque del numero di candidati ammessi alla
seconda fase, sia la valutazione operata dal gruppo di esperti chiamati ad esaminare
le candidature.
La limitazione preventiva dei concorrenti
ammessi, argomenta l'insorgente, si giustificherebbe soltanto nel caso in cui
un numero eccessivo di concorrenti renda sproporzionato il costo della
valutazione rispetto al valore della commessa. Considerato l'esiguo numero di
candidature inoltrate, l’esigenza di limitare il novero dei concorrenti ammessi
a presentare un'offerta sarebbe venuta meno.
A torto, prosegue la __________, il
Consiglio di Stato le avrebbe inoltre rimproverato di aver indicato soltanto
una delle tre referenze richieste come fornitrice di impianti e soltanto una
delle tre referenze richieste come impresa generale. Le tre referenze, cui
facevano riferimento i documenti del bando, sarebbero state da intendere come
un massimo e non come un minimo.
I documenti di gara stabilivano inoltre che
sarebbero state prese in considerazione, sia pure con valutazione inferiore,
anche altre referenze, come impianti in esercizio con prestazioni differenti,
impianti in costruzione o impianti commissionati. Omettendo di prendere in
considerazione due impianti di capacità inferiore, indicati come referenza e
forniti nel 1997 - 1998, il committente avrebbe disatteso questa condizione di
gara.
Infondato sarebbe il rimprovero di non aver
descritto le fasi critiche del progetto. Gli esperti non avrebbero saputo
leggere e capire i documenti prodotti.
Incomprensibili sarebbero pure gli addebiti
mossi in relazione al requisito concernente la descrizione del servizio dopo
vendita e della collaborazione dei settori di attività interna ed esterna. Il
servizio dopo vendita sarebbe stato descritto attraverso l'elencazione
esemplificativa delle prestazioni, che la ricorrente è in grado di offrire dopo
aver fornito l'impianto. La collaborazione tra i vari settori di attività
sarebbe invece deducibile dalla descrizione relativa alla gestione della
commessa.
D. All’accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, che, eccepita l’improponibilità
della censura riferita alla limitazione del numero dei concorrenti ammessi alla
seconda fase, ha evidenziato la correttezza della valutazione espressa dagli
esperti interpellati.
E. Con la
replica l’insorgente sviluppa e precisa le censure addotte in sede di ricorso,
contestando la valutazione attribuita ai due impianti con capacità inferiore
indicati a titolo di referenza. Per ammettere i concorrenti alla seconda fase,
soggiunge la __________, il committente avrebbe implicitamente esatto la
presentazione di tre impianti con capacità analoga. L’omessa indicazione di
questa condizione nei documenti del concorso violerebbe il principio della
trasparenza. Il Consiglio di Stato avrebbe inoltre a torto considerato in
costruzione un impianto che in realtà è già stato consegnato e collaudato.
Le fasi critiche, che non avrebbe
individuato, dipenderebbero soltanto dalla ritardata consegna di alcuni
equipaggiamenti e dal conseguente ritardo nel montaggio. Una descrizione
sarebbe di conseguenza superflua.
I sostituti del capoprogetto avrebbero
maturato esperienze nella costruzione dell'impianto di termovalorizzazione RSU
di __________. Il punteggio attribuito al relativo requisito andrebbe pertanto aumentato.
Ingiustificato sarebbe pure l’apprezzamento
negativo delle informazioni fornite in merito al servizio dopovendita. Questi
ragguagli sarebbero deducibili dall’elenco delle prestazioni che la ricorrente
è in grado di fornire.
Analogamente, anche l’organizzazione dei
settori d’attività della ditta emergerebbe dalle spiegazioni fornite in sede di
descrizione dell’organizzazione del progetto.
F. Con la
duplica, il committente si è confermato nelle tesi svolte in sede di risposta.
considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza è data
dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP, applicabili alla fattispecie
giusta gli art. 6 e 7 CIAP.
La decisione sulla scelta dei partecipanti
ammessi a presentare un’offerta nell’ambito di un concorso promosso secondo la
procedura selettiva è impugnabile giusta il § 33 lett. c DirCIAP.
Certa è la legittimazione attiva della
__________ a contestare l’esclusione dalla seconda fase del concorso al quale ha
partecipato.
Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2
CIAP), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Né la ricorrente, né il committente
sollecitano peraltro l'assunzione di prove.
2.Prima di inoltrare la replica, la ricorrente ha potuto consultare
tutta la documentazione relativa al concorso. Sono quindi diventate prive di
oggetto le censure sollevate in sede di ricorso con riferimento all'esercizio
dei suoi diritti di difesa.
- 3.1.
Giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. b CIAP, nei concorsi promossi secondo la
procedura selettiva, il committente può limitare il numero dei concorrenti
ammessi alla fase di presentazione dell’offerta nel caso in cui altrimenti
l'aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo opportuno. Deve
però essere garantita una concorrenza efficace.
La facoltà di limitare il numero dei
concorrenti ammessi a presentare un’offerta è giustificata dall’esigenza di
garantire uno svolgimento razionale della procedura e di contenere i costi.
3.2. Il bando di concorso costituisce una
decisione impugnabile (§ 33 lett. b DirCIAP). Contestazioni rivolte contro le
condizioni del concorso vanno sollevate impugnando tempestivamente il bando. Di
principio, non sono più ammissibili in sede di ricorso contro la successiva
decisione di aggiudicazione. Lo esige il principio della buona fede, che
esclude la possibilità di contestare l’esito di una gara scaturito
dall’applicazione di regole accettate senza riserve (DTF 125 I 203 seg.).
3.3. In concreto, la ricorrente contesta la
limitazione a cinque del numero dei concorrenti ammessi a presentare
un’offerta. Questa limitazione era chiaramente prevista dalle condizioni di
gara (cfr. A2.2). Omettendo di contestarla mediante un ricorso interposto
contro il bando e partecipando al concorso senza riserve, la ricorrente l’ha
implicitamente accettata. È quindi chiaramente malvenuta a sollevare obiezioni
contro la decisione che, applicando questo limite, le preclude l’accesso alla
seconda fase.
La contestazione è peraltro manifestamente
infondata. Il limite appare invero adeguato. Non esclude un’efficace
concorrenza ed è ragionevolmente ragguagliato alla complessità dell'esame delle
offerte, che una commessa come quella in discussione necessariamente comporta.
Il fatto che la cerchia dei potenziali
concorrenti non sia particolarmente ampia e che soltanto otto ditte siano
effettivamente scese in lizza non costituisce un valido motivo per ignorare il
limite prestabilito. Una simile conclusione violerebbe peraltro il diritto dei
concorrenti ammessi ad esigere che il committente si attenga alle condizioni di
gara fissate dal bando, che nessuno ha contestato quando ne era data la
possibilità.
- 4.1. Nella
valutazione delle offerte il committente fruisce di un margine discrezionale
che è tenuto ad esercitare nei limiti fissati dai criteri risultanti dalla
documentazione del concorso.
Il potere di cognizione del Tribunale
cantonale amministrativo è circoscritto al controllo di legalità (art. 61
PAmm). Nella misura in cui è contestato l'apprezzamento esercitato dal
committente, il tribunale deve limitarsi a verificare che esso non violi il
diritto sotto il profilo dell'abuso o dell'eccesso di potere.
Il tribunale deve soltanto verificare che
l'apprezzamento sia contenuto nei limiti dei criteri di selezione,
rispettivamente di aggiudicazione e si fondi su considerazioni oggettive e
pertinenti. Esso deve in particolare evitare di rivedere l'apprezzamento, sostituendosi
al committente. Decisioni procedenti da apprezzamento non violano il diritto
soltanto perché una diversa conclusione appare più opportuna o addirittura più
corretta. La violazione del diritto, sotto il profilo dell'abuso di potere,
sussiste unicamente quando la decisione appare insostenibile, siccome lesiva
dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla
parità di trattamento ed all'adeguatezza (Borghi Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2 d).
4.2. Nel caso
in esame, la ricorrente non contesta la valutazione delle altre candidature
operata dal Consiglio di Stato. Essa non solleva, in particolare, obiezioni in
relazione al punteggio attribuito al concorrente classificatosi al quinto rango
con 630 punti (Consorzio __________, __________, __________). L’impugnativa
può quindi avere successo soltanto nella misura in cui la ricorrente riesce a
dimostrare che il punteggio attribuitole (315 punti) procede da un esercizio
abusivo del potere d’apprezzamento riservato al committente ai fini della
valutazione delle offerte inoltrate dai concorrenti e deve, di conseguenza,
essere almeno raddoppiato per superare quello del consorzio suddetto.
- Ferme le
premesse sin qui esposte, vanno esaminate in dettaglio le critiche mosse
dall'insorgente alle valutazioni espresse dal committente, rispettivamente dai
suoi consulenti nel quadro dell'applicazione dei singoli criteri di selezione
dei concorrenti.
5.1. Referenze ed esperienza nella fornitura
d’impianti (A1)
Il capitolo
A5.1.2 (a.1.) delle prescrizioni di gara stabiliva anzitutto che il committente
avrebbe valutato i candidati sulla base del "numero di referenze di
impianti realizzati di capacità analoga non più vecchi di otto anni con
disponibilità minima di 7'500 ore/anno" (h / a). I criteri di
selezione (B3) precisavano che referenze di impianti con capacità confrontabile
con l'impianto previsto per il Cantone Ticino (ca. 150'000 t / a e almeno due
linee di trattamento) avrebbero ricevuto una valutazione maggiore, mentre altre
referenze, come impianti in esercizio con prestazioni differenti, impianti
attualmente in costruzione o impianti commissionati, potevano essere indicate
ma avrebbero ricevuto una valutazione minore. Erano da citare al massimo tre
oggetti di referenza.
I concorrenti
dovevano compilare 3 schede (B3.1.1 - B3.1.3), ove era chiesto di indicare il
nome dell’oggetto, il committente, la tecnologia di valorizzazione termica,
l’anno di messa in esercizio, il numero di linee di trattamento, la capacità di
valorizzazione (t / a), la capacità termica (MWt), la disponibilità
(h / a) e le ore d’esercizio negli anni 1998 - 2000.
La ricorrente
ha indicato come prima e principale referenza, l’impianto di __________, dotato
di due linee di trattamento, con una capacità di 8.3 t / h, rispettivamente
66'500 t / a, entrato in funzione nel luglio di quest’anno. Come seconda referenza
ha poi menzionato l’impianto di __________, dotato di una sola linea di trattamento,
con una capacità di 4.3 t / h, rispettivamente 37'500 t / a, entrato in
funzione nel 1998. Quale terza ed ultima referenza ha indicato l’impianto di
__________, dotato di due linee di trattamento, con una capacità di 1.6 t / h,
rispettivamente 12'500 t / a, entrato in funzione nel 1997.
La __________ non
ha fornito informazioni né sulla disponibilità (h / a), né sulle ore
d’esercizio degli impianti di __________ e di __________, mentre per l’impianto
di __________ si è limitata ad indicare una disponibilità preventivata in 8'000
h / a.
Per queste referenze,
la griglia di valutazione elaborata dagli esperti ha previsto l’attribuzione di
note da 1 a 2 punti nel caso di impianti solo in costruzione o commissionati,
da 3 a 4 punti nel caso di un impianto di capacità analoga, da 5 a 7 punti nel
caso di 2 impianti di capacità analoga e da 8 a 10 punti nel caso di 3 impianti
di capacità analoga. Il punteggio determinante ai fini della classifica è dato
dalla moltiplicazione della nota con il fattore di ponderazione specifico
(30%).
Per il requisito
in discussione (numero di impianti forniti), la commissione d'esperti ha
assegnato alla ricorrente la nota 2, ossia complessivamente 60 punti.
La valutazione,
ripresa dal Consiglio di Stato, regge alle critiche dell’insorgente.
In effetti, l’unico impianto di capacità analoga a quello messo a
concorso (__________), che la ricorrente ha indicato a titolo di referenza, al
momento della presentazione delle offerte non era ancora entrato in esercizio.
Rientra quindi nella categoria di impianti solo in costruzione o commissionati
(nota da 1 a 2), prevista dalla scala delle note elaborata dal gruppo di
esperti.
Le altre due referenze fornite dalla ricorrente (__________ e
__________) concernono invece impianti con una capacità sensibilmente inferiore
e sono prive di indicazioni tanto sulla disponibilità, quanto sulle ore
d’esercizio negli ultimi tre anni. Sostanzialmente corretta appare pertanto la
decisione di non prenderle in considerazione.
Contenuta nei parametri prestabiliti dagli esperti, la valutazione
appare del tutto sostenibile. Non procedendo da un eccesso o da un abuso del
potere discrezionale riservato al committente, va quindi confermata.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, le condizioni di gara
non esigevano affatto la presentazione di almeno tre referenze per essere
ammessi alla seconda fase. Del tutto prive di fondamento sono le contestazioni
che essa solleva in proposito richiamandosi alla sommaria motivazione addotta
dalla decisione impugnata. Non si può in buona fede equivocare sulla frase
"mancano due referenze delle tre richieste", data a titolo di motivazione
del provvedimento, per dedurre che il concorso esigesse implicitamente la
presentazione di tre referenze quale condizione per accedere alla seconda fase.
La clausola che limita a tre le referenze ammissibili, contenuta nella
documentazione di prequalifica, indica chiaramente che i concorrenti potevano
presentarne anche soltanto una o due.
5.2. Referenze ed esperienza nella realizzazione d’impianti come
impresa generale per la parte elettromeccanica (A2).
Il capitolo A5.1.2 (a.2.) delle prescrizioni di gara chiedeva poi ai
concorrenti di fornire "referenze sugli impianti realizzati come
impresa generale per la parte elettromeccanica negli ultimi 15 anni".
A questo requisito era assegnato un valore di ponderazione del 15%.
La griglia di valutazione elaborata dagli esperti ha previsto
l’attribuzione di note da 1 a 2 punti nel caso di un impianto non terminato, da
3 a 4 punti nel caso di un impianto realizzato, da 5 a 7 punti nel caso di 2
impianti e da 8 a 10 punti nel caso di 3 impianti.
La ricorrente ha indicato come referenza l’impianto di __________,
di cui si è detto sopra. Trattandosi di un impianto che al momento della
presentazione della candidatura non ancora entrato in esercizio, a questa
referenza il Consiglio di Stato ha attribuito la nota 2, che, rapportata al
fattore di ponderazione 15, si è tradotta in 30 punti.
Rientrando nei parametri fissati dagli esperti, nemmeno questa
valutazione presta il fianco a critiche.
5.3. Organizzazione per lo svolgimento del progetto (B.1)
Le condizioni di gara (A5.1.2 b.1. - B3.3) chiedevano ai concorrenti
di "descrivere, allegando un organigramma, l’organizza-zione prevista
per il progetto d’impianto di termodistruzione in Ticino". Era inoltre
richiesta la presentazione di una prima bozza della suddivisione in fasi con
identificazione delle fasi critiche.
Anche a questo requisito era assegnato un fattore di ponderazione
del 15%.
La griglia di valutazione elaborata dagli esperti prevedeva di assegnare
una nota da 0 a 10 a seconda del predicato attribuito (organizzazione "nulla",
"scarsa", "discreta", "buona", "molto
buona").
La __________ ha illustrato per sommi capi l’organizzazione prevista
per la realizzazione del progetto nell’ambito della descrizione dei suoi
settori di attività, richiesta dalla condizione B3.6. Non ha inoltre fornito
informazioni specifiche sullo svolgimento cronologico del progetto ed ha omesso
di descriverne le fasi critiche.
Gli esperti hanno onorato questa documentazione con il predicato "discreto",
rispettivamente con la nota 3, corrispondente a 45 punti.
Il confronto fra la scarsa ed involuta documentazione inoltrata
dalla ricorrente e quella presentata dalle ditte che l’hanno preceduta in
classifica non permette di considerare insostenibile la valutazione alla quale
sono approdati gli esperti. Anche ad un profano è in effetti dato di rendersi
conto della differenza. La stessa ricorrente ammette di non aver esplicitamente
descritto le fasi critiche del progetto, limitandosi a presentare un diagramma
a barre (Data Date) ed un grafico (Run Date), che dovrebbero fornire i
ragguagli richiesti.
Considerati i limiti del potere di cognizione del tribunale
nell’ambito del giudizio di legittimità su questioni rimesse all’apprezzamento
dell’autorità inferiore, anche su questo punto la decisione impugnata merita di
essere confermata.
5.4. Esperienza del capoprogetto e del sostituto (B.2)
In sede di replica la ricorrente ha chiesto a questo tribunale di rivedere
al rialzo la nota vicina al massimo (8 punti su 10), che gli esperti le hanno
assegnato in ordine al requisito suindicato (A5.1.2 - B3.4).
La pretesa è manifestamente infondata, poiché ignora i limiti fissati
dalla legge al potere di cognizione del Tribunale cantonale amministrativo, che
deve limitarsi a rilevare l’esistenza di violazioni del diritto sotto il
profilo di un esercizio scorretto del potere d’apprezzamento riservato al
committente. Ipotesi, questa, che con ogni evidenza non si verifica nel caso in
esame.
5.5. Organizzazione del servizio dopo vendita (C1).
La prescrizione di gara B3.5 (A5.1.2 c1) chiedeva ai concorrenti di
descrivere il "servizio dopo vendita organizzato dall’offerente".
Nel caso in cui l’impianto fosse realizzato con subappaltanti era richiesta
anche la descrizione dell’organizzazione del servizio dopo vendita per
l’impianto completo.
Al requisito era assegnato un fattore di ponderazione del 15%.
In risposta a questa condizione la __________ si è limitata ad
elencare le prestazioni che è in grado di fornire nell’ambito dell’esercizio di
un impianto di termodistruzione. Non ha tuttavia fornito vere e proprie
informazioni sull’after sales service.
Gli esperti hanno ritenuto che la ricorrente avesse di per sé fornito
tutte le informazioni richieste, ma che queste fossero inutilizzabili. Di
conseguenza, le hanno attribuito la nota 0.
Nemmeno in questa valutazione sono ravvisabili gli estremi di una
violazione del diritto. Il requisito in esame chiedeva in effetti ai concorrenti
di descrivere il "servizio dopo vendita organizzato
dall’offerente", ossia il servizio after sales, che prevedevano
concretamente di organizzare in funzione dell'impianto fornito. Non si limitava
a chiedere loro di fornire generiche indicazioni sul tipo di prestazioni che
erano in grado di dispensare.
Conforme alla prescrizione di gara appare pertanto la conclusione
tratta dalla commissione di esperti di ritenere inutilizzabili le informazioni
fornite dalla __________ senza alcun riferimento all'oggetto del concorso.
5.6. Organigramma dei settori di attività della ditta offerente (C2)
Al capitolo B3.6 la documentazione di prequalifica rilevava che "per
la realizzazione dell'impianto completo è necessaria la collaborazione di
diversi settori specialistici. Questi possono essere reperiti all'interno ma
anche all'esterno della ditta. Presentare la suddivisione in settori della o
delle ditte offerenti. Spiegare a parole ed eventualmente con organigrammi,
come collaboreranno i diversi settori per il successo di questo progetto".
Il requisito era ponderato con un fattore 5%.
La __________ si è limitata a fornire una generica descrizione dei
propri settori di attività, senza allegare un diagramma delle loro relazioni
interne. La commissione d'esperti ha giudicato i ragguagli forniti sommari e
scarsamente convincenti. L'apprezzamento appare del tutto sostenibile
soprattutto se confrontato con la documentazione fornita dai concorrenti che si
sono classificati ai primi posti.
La ricorrente si è in effetti limitata ad elencare le proprie
attività, omettendo di illustrare la collaborazione dei settori in cui è suddivisa,
nell'ottica della realizzazione dell'impianto messo a concorso.
La nota 2, corrispondente al predicato "scarsa",
attribuita dalla commissione (10 punti), non scaturisce quindi da un apprezzamento
censurabile in quanto integrante gli estremi di una violazione del diritto.
5.7. Riepilogo
La verifica, esperita da questo tribunale in merito all'apprezzamento
esercitato dai consulenti interpellati dal Consiglio di Stato, non ha permesso
di evidenziare alcuna violazione della legge.
Il punteggio complessivo (315 punti), assegnato alla ricorrente,
merita quindi di essere confermato.
Alcune conclusioni della commissione possono al limite apparire
opinabili. Anche rivedendole liberamente, non permettono tuttavia di accogliere
il ricorso, poiché troppo importante è il divario (315 punti) che separa la
ricorrente dal quinto classificato.
Rivalutando il punteggio attribuito al requisito concernente il numero
d'impianti fornito (A1), in modo da tener conto dei due impianti minori
(__________e __________: + 1 punto) e della recente entrata in servizio
dell'impianto di __________ (+ 1 punto), la ricorrente potrebbe al massimo
ambire alla nota 4, invece di 2, incrementando il punteggio di 60 punti.
La consegna dell'impianto di __________ potrebbe analogamente
determinare un aumento di un punto della nota attribuita (3 invece di 2) al
requisito (A2) concernente il numero d'impianti realizzati come impresa generale
per la parte elettromeccanica, con conseguente aumento del punteggio
complessivo di ulteriori 15 punti. Altri 15 punti potrebbero ancora essere
racimolati da una valutazione più generosa (nota 4 invece di 3) del requisito
B1 (organizzazione per lo svolgimento del progetto).
Esclusa, per i motivi suindicati, rispettivamente per mancanza di
contestazione, qualsiasi rivalutazione delle note (8) assegnate al requisito B2
(esperienza del capoprogetto e del sostituto) e D (sistema di gestione della
qualità), il divario non potrebbe essere colmato nemmeno attribuendo una buona
nota (8, pari a 120 punti) al requisito C1 (organizzazione del servizio dopo
vendita).
La ricorrente continuerebbe infatti ancora ad essere distaccata di
un centinaio di punti dal quinto classificato.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia, commisurata tenendo
conto dell'importanza dei valori in gioco, è posta a carico della ricorrente.
visti gli art. 6, 7, 12, 15 CIAP; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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