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Numero d'incarto:
52.2001.264
Data decisione, Autorità:
30.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00264
Lugano
30 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 luglio 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 27 giugno 2001 della Divisione delle
costruzioni del Dipartimento del territorio che delibera alla __________ la
fornitura di delimitazioni in granito per il ripristino della strada
cantonale del __________ (lotto -);
viste le risposte:
-
20 luglio 2001 della
__________;
-
23 luglio 2001 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 23
maggio 2001 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha
chiesto ad otto ditte, attive nel campo dell’estrazione e della lavorazione del
granito, di presentare un'offerta per la fornitura di delimitazioni da posare
lungo la strada cantonale del __________, sul tratto __________ / __________
(lotto -). Le prescrizioni della gara ad invito chiedevano
alle ditte concorrenti di indicare, fra l’altro, il contratto collettivo di
lavoro (CCL) che avevano sottoscritto e di allegare all’offerta:
"le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto
pagamento dei contributi previsti dagli art. 20m e 20n LApp, e precisamente:
a) AVS/AI/IPG, b) INSAI, c) Cassa pensione LPP, d) Cassa malati, e) Contributi
professionali, f) Imposte alla fonte"
I concorrenti dovevano inoltre fornire
indicazioni sugli effettivi della ditta (quadri e maestranze). Non erano invece
richieste informazioni sulle condizioni di lavoro dei dipendenti.
A dispetto del rinvio all'ormai abrogata
LApp, le prescrizioni generali (pos. 131.110) stabilivano che la licitazione
era retta dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb).
b. In tempo utile sono pervenute alla
Divisione delle costruzioni le seguenti offerte:
-
__________ fr.
64'428.75
-
__________ fr.
64'985.--
-
__________ fr.
65'743.60
-
__________ fr.
67'766.50
-
__________ fr.
72'065.10
-
__________ fr.
81'547.35
-
__________ fr.
83'443.80
Nella sua offerta, la __________ ha specificato
di essere obbligatoriamente assoggettata al contratto nazionale mantello per
l’edilizia.
B. Con
decisione 27 giugno 2001 la Divisione delle costruzioni ha deliberato la fornitura
alla __________, scartando l’offerta della __________ e quella della
__________. La prima, perché non era firmataria del contratto collettivo di
lavoro (CCL) della categoria di riferimento della commessa, la seconda perché
avrebbe "interpretato in modo errato quanto indicato negli atti
d'appalto".
C. Contro questa
decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente rileva in sostanza che l'art.
5 lett. c LCPubb si limita a subordinare l'aggiudicazione al "rispetto
dei CCL vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri", senza
esigere che sia stato effettivamente sottoscritto dai concorrenti.
Abbondanzialmente, la __________ rileva di
essere comunque obbligatoriamente assoggettata al contratto nazionale mantello
per l'edilizia ed il genio civile. La pretesa di subordinare l'aggiudicazione
alla sottoscrizione di un CCL, che non è stato dichiarato obbligatorio, come
quello del ramo del granito e delle pietre naturali, sarebbe contraria alla LF
concernente il conferimento del carattere obbligatorio al CCL (LOCCL). A
maggior ragione, soggiunge la ricorrente, se si considera che si è opposta alla
domanda inoltrata da due sindacati e dall'associazione delle industrie del
granito al Consiglio di Stato per sollecitare il conferimento del carattere obbligatorio
a tale contratto.
L'interpretazione data dall'autorità
all'art. 5 lett. c LCPubb, conclude l'insorgente, sarebbe peraltro incompatibile
con l'art. 5 LMI.
D. a.
All'accoglimento del ricorso si oppone la Divisione delle costruzioni, rilevando
che l'art. 28 del regolamento di applicazione della LCPubb, attualmente allo
studio, prevede di escludere dall'aggiudicazione i concorrenti che non hanno
aderito al CCL.
b. Ad identica conclusione perviene
l'aggiudicataria, rilevando come la ricorrente non abbia comunque dimostrato di
rispettare il CCL settoriale e come la scelta di un’offerta leggermente più
onerosa (+ fr. 1'314.00 = 1.99 %) non proceda da un esercizio abusivo del
potere d’apprezzamento che la legge riserva al committente.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36, in relazione
agli art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 2 e 37 lett. d LCPubb.
Alla __________, partecipante estromessa
dall'aggiudicazione della commessa di fornitura messa in licitazione secondo la
procedura ad invito (art. 10 LCPubb), va senz’altro riconosciuta la
legittimazione a ricorrere.
Il ricorso, tempestivo, è quindi ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non occorre, in particolare,
richiamare dal Dipartimento delle finanze e dell’economia gli atti relativi
alla domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL del
ramo del granito e delle pietre naturali, stipulato da due associazioni
sindacali (__________ e ) e dall’.
- Secondo
l'art. 5 lett. c LCPubb il committente deve "aggiudicare la commessa unicamente
a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni
sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle
imposte alla fonte, il rispetto delle deposizioni in materia di protezione dei
lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per
categorie di arti e mestieri", ritenuto che dove non esistono fanno
stato i contratti nazionali mantello.
Spetta al committente stabilire, nell'ambito
delle prescrizioni generali d'appalto, le prove che i concorrenti devono
fornire, al di là della mera autocertificazione, per dimostrare di rispondere
alle condizioni suddette.
Il mancato adempimento delle stesse o la
carente dimostrazione del loro adempimento comporta l'esclusione dalla gara
(art. 25 lett. c LCPubb.
- La
condizione concernente "il rispetto dei CCL vigenti nei cantoni per
categorie di arti e mestieri", sancita dall’art. 5 lett. c LCPubb, può
significare soltanto che il concorrente deve assicurare ai suoi dipendenti
condizioni di lavoro almeno equivalenti a quelle fissate dai CCL del settore di
pertinenza della commessa.
Diversamente da quanto esigeva l'art. 14
cpv. 1 lett. c dell'or abrogata LApp e da quanto prevede - praeter legem
- l’art. 28 del regolamento di applicazione della LCPubb, ancora allo studio,
l'art. 5 lett. c LCPubb non subordina l’aggiudicazione alla sottoscrizione del
CCL di riferimento da parte dei concorrenti. La norma in questione si limita
infatti ad esigere che i concorrenti si attengano alle disposizioni dei CCL "vigenti
nei Cantoni per categorie di arti e mestieri". Non pretende che li abbiano
anche sottoscritti. Se il legislatore avesse effettivamente inteso porre una simile
condizione, sarebbe stato sufficiente riprenderla immutata dall’art. 14 cpv. 1
lett. c LApp. Una simile esigenza si sarebbe tuttavia posta in contraddizione
con il diritto federale, segnatamente con la legge federale concernente il
conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL (LOCCL), poiché si
sarebbe tradotta in un’elusione delle disposizioni procedurali e materiali che
regolano l’estensione di queste convenzioni. Stando al Tribunale federale, per
tutelare gli interessi di politica sociale perseguiti dallo Stato nell’ambito
delle commesse pubbliche è sufficiente prescrivere il rispetto delle condizioni
di lavoro del CCL. Non occorre esigerne anche la sottoscrizione (DTF 124 I 107
seg., in particolare consid. 4 c) cc, pa. 116; M. Wagner,
Baurecht n. 4/99, pag. 139; H. Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im
öffentlichen Beschaffungswesen, ZBl 2000, pag. 237 consid. 3 b/cc in fine; P. Gauch / H. Stöckli, Thèses sur le nouveau droit
fédéral des machés publics, pag. 29 in fine).
4.In esito alle considerazioni che precedono, l’esclusione della ricorrente
dall’aggiudicazione a causa della mancata adesione al CCL del ramo del granito
e delle pietre naturali appare pertanto lesiva del diritto.
A torto reputa l’aggiudicataria che la
__________ avrebbe comunque dovuto essere estromessa dalla gara per non aver dimostrato
di rispettare le condizioni di lavoro previste da tale contratto. Le
prescrizioni di gara chiedevano ai concorrenti soltanto di documentare
l’avvenuto pagamento dei contributi sociali menzionati in narrativa. Non
chiedevano anche di provare che le condizioni di lavoro dei propri dipendenti
erano equivalenti a quelle previste dal CCL.
L’ingiustificata estromissione della
ricorrente è comunque atta ad invalidare la delibera in oggetto, che non
potrebbe essere tutelata nemmeno se, come sostiene la __________, fosse conforme
ai criteri di aggiudicazione posti a fondamento della gara.
Il ricorso va quindi accolto, annullando la
delibera censurata e rinviando gli atti alla Divisione delle costruzioni per
nuova decisione.
La tassa di giustizia va posta a carico
della resistente, ritenuto che lo Stato ne va esente per la quota che andrebbe
posta a suo carico. Le ripetibili sono invece suddivise in parti uguali fra lo
Stato e l'aggiudicataria.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 5, 10, 11, 26, 36, 37, 38 LCPubb; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 27 giugno 2001 della Divisione
delle costruzioni è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati alla Divisione delle
costruzioni affinché renda una nuova decisione.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico della resistente.
-
Lo Stato e
la __________ rifonderanno ciascuno fr. 800.- alla ricorrente a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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