Revision order for fuel-oil tank upheld

52.2001.259Altro tribunale20 ago 2002Dismissed

Sintesi

The owner of an apartment building appealed against a cantonal order requiring revision or decommissioning of a 20,000-liter heating-oil tank that had not been revised since 1985. The Tribunal found the inspection overdue and held that repeated reminders and extensions had not justified further postponement, despite the owner's financial difficulties and pending dissolution of the co-ownership. It confirmed the administrative order and rejected the request to defer the matter. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 22 LPAc; art. 16 and 17 Oliq; enforcement of periodic inspection duties for liquid-pollutant installations: the holder of an installation must ensure proper operation and maintenance and must allow the competent revision enterprise to verify at least every ten years the functioning and tightness of the installation. Where the duty is overdue, the authority may compel execution under art. 126 LALIA with threat of art. 292 CP and substitute performance. Financial hardship and an imminent change of ownership do not justify further postponement when water-protection interests require immediate compliance; costs follow the causation principle under art. 3a LPAc.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2001.259

Data decisione, Autorità: 20.08.2002, TRAM

Incarto n. 52.2001.00259

Lugano 20 agosto 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 luglio 2001 della


rappr. da __________

contro

la risoluzione 26 giugno 2001 (n. 3051) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua, in materia di ordine di revisione di un impianto per l'olio combustibile;

viste le risposte:

  • 16 luglio 2001 della Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua,

  • 22 agosto 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che la ricorrente è proprietaria di uno stabile d'appartamenti situato a __________ in località __________ (part. n. __________ RF);

che nel 1980 è stato posato sul fondo dell'insorgente il serbatoio n. 623 00429 11, della capacità di 20'000 litri, adibito al deposito dell'olio combustibile per il riscaldamento di una piscina;

che l'ultima revisione della cisterna risale al 23 maggio 1985;

che, nonostante diversi richiami e l'ottenimento di diverse proroghe, la ricorrente non ha ancora proceduto alla revisione decennale dell'impianto;

che il 7 maggio 2001 la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua (in seguito: SPAA) del Dipartimento del territorio ha quindi ordinato alla ricorrente di procedere, entro 20 giorni dall'intimazione, alla revisione del serbatoio tramite una ditta autorizzata (n. 1) o di metterlo fuori uso tramite una ditta competente in materia (n. 3); l'ordine è stato impartito, tra l'altro, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP (n. 4 e 5);

che la decisione è stata confermata dalla medesima autorità, su reclamo, il 15 maggio 2001 sulla base degli art. 22 LPAc, 16 e 17 Oliq;

che con giudizio 26 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dalla __________;

che, accertata la presenza di nafta nel serbatoio, il Governo ha ritenuto l'impianto ancora in funzione, ciò che obbligava i comproprietari a procedere a loro spese alla revisione periodica dello stesso;

che, dopo aver stimato i costi di revisione in fr. 2'000.– e averli ritenuti tutto sommato modesti, l'Esecutivo cantonale ha considerato pretestuosa e dettata da puri interessi personali la richiesta della ricorrente di attendere lo scioglimento della comproprietà in corso al fine di ordinare al futuro proprietario l'esecuzione della revisione;

che contro il predetto giudizio governativo, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di annullarla e postulando anche in questa sede di sospendere la vertenza fino allo scioglimento della comproprietà;

che la ricorrente sostiene di non avere le liquidità necessarie per far fronte alle spese della revisione dell'impianto;

che essa rileva in particolare come la PPP sia composta da una settantina di proprietari, in parte residenti all'estero, i quali hanno deciso di sospendere il versamento delle quote;

che per questo motivo, soggiunge la ricorrente, non bisognerebbe fare altro che attendere la realizzazione dell'immobile e addebitare le spese al futuro proprietario;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia la SPAA, che non formulano particolari osservazioni;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale è data (art. 124 lett. f LALIA), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm);

che il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che i detentori di impianti contenenti liquidi inquinanti, segnatamente di impianti adibiti al deposito, al trasporto e al travaso di tali liquidi, installano le opere e le apparecchiature necessarie alla protezione delle acque e le controllano periodicamente; essi provvedono affinché l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano ineccepibili (art. 22 LPAc; RS 814.20);

che il detentore di un impianto di deposito soggetto ad autorizzazione deve provvedere affinché un'impresa di revisione ai sensi dell'art. 17 controlli almeno ogni dieci anni il funzionamento e la tenuta stagna dell'impianto; fanno eccezione i recipienti per il deposito (art. 16 cpv. 1 Oliq; RS 814.202);

che ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può, non appena la relativa decisione sia divenuta definitiva, imporne coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali dell'art. 292 CP e dell'adempimento sostitutivo ad opera di un terzo a spese dell'obbligato (art. 126 cpv. 1 LALIA; RL 9.1.1.2);

che, in concreto, il fatto che l'impianto debba essere revisionato dal 23 maggio 1995 non è giustamente contestato dalla ricorrente;

che a partire da quella data, l'insorgente è già stata richiamata 3 volte affinché procedesse alla revisione del serbatoio (23 ottobre 1995, 4 marzo 1998 e 7 giugno 2000) e ha ottenuto già 4 proroghe (14 marzo 1997, 10 aprile e 18 dicembre 1998, 16 giugno 2000);

che essa non può pretendere di procrastinare ulteriormente l'ordine d'intervento invocando nuovamente la mancanza di mezzi finanziari e l'imminente scioglimento della comproprietà; glielo impone l'obbligo di mantenere l'impianto in modo ineccepibile al fine di evitare un eventuale inquinamento delle acque;

che a torto, infine, la ricorrente sostiene che le spese e tasse di giustizia debbano essere poste a carico del futuro proprietario dell'immobile;

che, infatti, i costi delle misure prese secondo la normativa in materia di protezione delle acque sono sostenuti da chi ne è la causa (art. 3a LPAc; principio di causalità);

che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto;

che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3a, 22 LPAc, 15, 16 e 17 Oliq; 124 lett. f e 126 LALIA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

water protectionfuel tankperiodic inspectionco-ownershipenforcementcausal principlecourt costs