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Numero d'incarto:
52.2001.253
Data decisione, Autorità:
31.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00253
Lugano
31 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 luglio 2001 di
contro
la decisione 26 giugno 2001 del Consiglio di Stato
(n. 3034) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le
risoluzioni 12 settembre (n. 312) e 2 ottobre 2000 (n. 329) rese dal municipio
di Iragna nell'ambito del procedimento contravvenzionale promosso a carico di
__________ per violazione della LE;
viste le risposte:
-
22 luglio 2001 di
__________;
-
23 luglio 2001 del
comune di __________;
-
22 agosto 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 16
giugno 1998 il municipio di __________ ha rilasciato al resistente __________
una licenza edilizia per sopraelevare la sua casa d'abitazione, posta fuori
della zona edificabile (part. n. __________ RF);
che in sede di esecuzione dei lavori il
resistente si è scostato dai piani approvati, trasformando in cucina un locale
ripostiglio situato al piano mansardato;
che, analogamente sollecitato dal municipio,
all'inizio di giugno del 2000 __________ ha inoltrato una domanda di
costruzione in sanatoria per le varianti d'opera eseguite abusivamente;
che, raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territo-
rio, il 23 agosto 2000 il municipio ha
rilasciato la licenza in variante;
che il 31 agosto 2000 il municipio ha aperto
un procedimento contravvenzionale a carico di __________ per violazione formale
della LE, commessa eseguendo le modifiche in questione senza aver
preventivamente ottenuto la necessaria licenza edilizia;
che il 12 settembre 2000 il municipio ha
discusso in merito alla multa da infliggergli, stabilendo tuttavia di rinviare
qualsiasi decisione ad ulteriore seduta;
che il 2 ottobre 2000 il municipio ha deciso
d'infliggere a __________ una multa di fr. 300.-; il municipale __________ qui
ricorrente, si è astenuto asserendo che davanti al Consiglio di Stato era
pendente un ricorso riguardante la fattispecie in esame;
che il 13 ottobre 2000 __________ ha
impugnato le risoluzioni 12 settembre e 2 ottobre 2000 davanti al Consiglio di
Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 10 aprile 2001 il Consiglio
di Stato ha respinto il ricorso, ritenendolo tardivo nella misura in cui era
rivolto contro il provvedimento di rinvio, rispettivamente inammissibile,
perché proposto da un terzo, estraneo al procedimento contravvenzionale, e
quindi non legittimato a ricorrere, nella misura in cui aveva invece per
oggetto la decisione di multa;
che con sentenza 1. giugno 2001 il Tribunale
cantonale amministrativo ha annullato il predetto giudizio governativo,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e rinviando
gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione;
che il Tribunale cantonale amministrativo ha
in sostanza ritenuto che in ambito contravvenzionale fosse data l'actio
popularis e che pertanto __________, cittadino attivo di Iragna, fosse legittimato
a ricorrere;
che con giudizio 26 giugno 2001 il Consiglio
di Stato ha nuovamente respinto il ricorso di __________, ritenendolo tardivo
in quanto rivolto contro la decisione 12 settembre 2000 ed infondato nella
misura in cui invece contestava l'ammontare della multa inflitta a __________;
che contro questo nuovo giudizio governativo
__________ si aggrava nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che, richiamate le sanzioni pecuniarie
inflitte a terzi per altri abusi edilizi, l'insorgente contesta l'eccessiva
mitezza della multa; decisione peraltro adottata con il concorso di un
municipale (__________), cognato del trasgressore;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e __________, che
sottolinea il comportamento persecutorio assunto dal ricorrente nei suoi confronti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 46 LE e 148
cpv. 3 LOC;
che la legittimazione attiva dell'insorgente
è data dalla sua condizione di cittadino attivo di Iragna (STA 1. giugno 2001 in
eadem re);
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che, nella misura in cui è riferito alla
risoluzione municipale 12 settembre 2000 che rinvia l'esame del caso ad
ulteriore seduta, il giudizio di irricevibilità reso dal Consiglio di Stato va
senz'altro confermato siccome immune da violazioni del diritto: il ricorso
inoltrato da __________ soltanto il 13 ottobre seguente era sicuramente tardivo,
oltre che improponibile in quanto volto contro un atto meramente ordinatorio
del procedimento contravvenzionale;
che il giudizio governativo sfugge alle
critiche del ricorrente anche nella misura in cui conferma la multa inflitta a
__________;
che il municipale __________, marito della
sorella della moglie del multato qui resistente e quindi suo cognato, non era
impedito a partecipare alla discussione ed al voto sull'oggetto;
che l'art. 83 LOC, richiamato dal successivo
art. 100 LOC, non annovera infatti i cognati fra i parenti tenuti ad astenersi
per collisione d'interessi;
che il procedimento contravvenzionale
promosso a carico di __________ per violazione formale della LE rimproverava al
trasgressore di essersi scostato dai piani approvati per la ristrutturazione
della sua casa d'abitazione, trasformando in cucina un locale ripostiglio del
piano mansardato; abuso sanato con licenza in variante del 23 agosto 2000;
che la multa di fr. 300.-- irrogata dal
municipio appare adeguatamente commisurata alla gravità oggettiva
dell'infrazione commessa ed alla colpa del trasgressore; fondata su
considerazioni oggettive e pertinenti, appare del tutto sostenibile;
che, contrariamente a quanto assume il
ricorrente, la multa non può essere raffrontata con le sanzioni pecuniarie
inflitte a terzi per altri abusi edilizi;
che, non potendosi rimproverare al municipio
di aver abusato del potere d'apprezzamento riservatogli dall'art. 46 LE in
ordine alla commisurazione delle multe edilizie, il ricorso va senz'altro
respinto;
che la tassa di giustizia va posta a carico
del ricorrente secondo soccombenza;
visti gli art. 46 LE, 83, 100. 148, 208 LOC; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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