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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.247
Data decisione, Autorità:
20.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00247
Lugano
20 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Ivo Eusebio quest'ultimo in sostituzione del giudice
Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 giugno 2001 della
patr. da: studio legale __________
contro
la decisione 30 maggio 2001 con cui il __________ ha
deliberato alla __________ le opere da pittore interne dell'edificio delle
unità di laboratorio;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 13 marzo
2001 la __________ (__________) ha indetto un pubblico concorso per le opere da
pittore interne dell'edificio delle unità di laboratorio (FU n. __________ pag.
__________). Il bando di concorso stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate
al miglior offerente, tenuto conto dei criteri stabiliti negli atti di concorso.
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta
alla posizione 285.100 (pag. 0) stabiliva che:
"Il capitolo CONDIZIONI E INFORMAZIONI
GENERALI contenente CPN 102, CPN 103 E CPN 111 e allegati è parte integrante
del seguente capitolato"
Il capitolo succitato, alla posizione
321.300 (pag. 5), stabiliva inoltre che il concorrente doveva allegare
all'offerta le:
"Dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento
dei seguenti contributi di legge:
·
AVS/AI/IPG
·
Assicurazione infortuni
SUVA o istituto analogo;
·
Cassa Pensione LPP *
·
Cassa malati *
·
Contributi
professionali (Associazione, Commissione paritetica o sindacato)
- Le dichiarazioni devono indicare il numero degli operai
assicurati".
I concorrenti erano inoltre invitati a
compilare una dichiarazione, mediante la quale autorizzavano l'Ufficio lavori
sussidiati ed appalti (ULSA) del Dipartimento del territorio "a
verificare presso lo stesso gli Enti preposti circa l'adempimento dei diversi
contributi sociali".
B. In tempo
utile sono pervenute al committente sette offerte, fra cui quella della
__________ di fr. 28'117.52, prima in graduatoria, e quella della __________ di
fr. 29'714.65, seconda classificata.
All'offerta della __________ erano allegate
la dichiarazione 24.4.2001 della SUVA, quella di ugual data della Commissione
paritetica e quella del 25.4.2001 dell'Istituto delle assicurazioni sociali
(IAS), attestanti il pagamento dei rispettivi contributi sino al 31 dicembre
2000.
Il 18 maggio 2001 l'ULSA ha chiesto alla
ricorrente di produrre entro 5 giorni le dichiarazioni mancanti, sotto
comminatoria d'esclusione dell'offerta.
Con scritto datato 23 maggio 2001, ma
spedito soltanto il 28, la __________ ha nuovamente prodotto le tre
attestazioni che aveva già allegato all'offerta, aggiungendovi una
dichiarazione 8 maggio 2001 delle __________, comprovante il pagamento dei
premi relativi all'assicurazione malattia collettiva sino al 31 dicembre 2000.
La ricorrente ha tuttavia omesso di documentare il pagamento dei contributi
della cassa pensioni (LPP).
Il 28 maggio 2001 l'ULSA ha quindi proposto
alla __________ di scartare l'offerta della __________.
C. Con
decisione 30 maggio 2001 la __________ ha deliberato i lavori alla __________.
D. Contro la predetta
decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Riassunti i fatti salienti, l'insorgente
contesta di non aver pagato le imposte o gli altri oneri sociali. Rimprovera
inoltre al committente di aver motivato la decisione in modo insufficiente.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone la __________ limitandosi a rilevare di essersi attenuta
al preavviso dell'ULSA.
Ad identica conclusione perviene la
__________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 CIAP in
relazione all'art. 4 DLACIAP.
La ricorrente, che ha partecipato senza
successo al concorso, dispone della necessaria legittimazione attiva per
impugnare la delibera.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Secondo il
§ 23 cpv. 1 lett. c DirCIAP, un offerente può essere escluso dalla gara se non
ha pagato le imposte o gli oneri sociali.
In concreto, le condizioni e le informazioni
generali richiamate dal capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedevano ai
concorrenti di documentare l'avvenuto pagamento dei seguenti oneri sociali: 1.
AVS/AI/IPG, 2. SUVA; 3. cassa pensioni LPP; 4. cassa malati, 5. contributi
professionali.
A differenza degli altri concorrenti, in
particolare dell'aggiudicataria qui resistente, la ricorrente ha omesso di
allegare all'offerta le attestazioni riguardanti i contributi LPP e cassa
malati. Già per questo motivo, la sua offerta avrebbe dovuto essere senz'altro
estromessa dall'aggiudicazione.
Richiamata dall'ULSA - in palese violazione
del principio della parità di trattamento tra i concorrenti e del conseguente
divieto di completare le offerte dopo la scadenza del termine per la presentazione
- ad inviare le dichiarazioni mancanti, la __________ ha prodotto nel termine
assegnatole soltanto l'attestazione relativa al pagamenti dei premi della cassa
malati. Nemmeno tardivamente ha provato l'avvenuto pagamento dei contributi
LPP.
- Stando
così le cose, palesemente immune da violazioni del diritto appare la decisione
del comitato esecutivo del Consiglio della __________ di escludere l'offerta
della ricorrente dalla gara.
La succinta motivazione della decisione,
conforme alle esigenze poste dal § 30 cpv. 2 DirCIAP, non ha minimamente
pregiudicato la __________ nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.
Il ricorso va pertanto respinto.
- Tasse di
giudizio e ripetibili sono poste a carico della ricorrente, che ha mantenuto
l'impugnativa anche dopo la risposta con cui la __________ ha ulteriormente
precisato i motivi del provvedimento censurato.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; § 23, 30 DirCIAP; 3, 18, 28,
31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 800.- è a carico della ricorrente che rifonderà fr. 1'000.-
alla __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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