AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2001.245
Data decisione, Autorità:
21.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00245
Lugano
21 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 giugno 2001 di
contro
la risoluzione 22 maggio 2001 (n. 2419) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 9 aprile 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un
permesso di domicilio rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino croato __________ (1939) è entrato la prima volta in Svizzera nel
1969 per lavorare come stagionale nel ramo della ristorazione. Nel 1977, egli
si è sposato a __________ con la connazionale __________ (1949), allora
dimorante in Svizzera, ottenendo un permesso B a titolo di ricongiungimento
famigliare. Dalla loro unione sono nati __________ (1967), rimasto a vivere nel
loro Paese d'origine, e __________ (1977). Il 26 dicembre 1980, a __________, i
coniugi __________ hanno divorziato. Nel 1985, il ricorrente ha lasciato la
Svizzera. Il 1° aprile 1987, __________ è tornato nuovamente nel nostro Paese
per lavorare come stagionale. Il 31 ottobre 1988, egli è rientrato in Patria.
b) Il 10 novembre 1990 il ricorrente si è
risposato a __________ con __________, nel frattempo divenuta cittadina
svizzera a seguito di un suo precedente matrimonio, ed ha ottenuto un nuovo
permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima
scadenza al 5 novembre 2000. Nel 1993 __________ si è suicidato. Il 3 marzo
1997, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha
pronunciato il divorzio dei coniugi __________, i quali vivevano separati da
almeno quattro anni.
c) __________ soffre di disturbi psichici
(turbe depressive) e fisici (cardiopatia e broncopneumopatia), ha già avuto
problemi con l'alcool ed è rimasto più volte disoccupato. Durante i suoi soggiorni
in Svizzera, egli ha interessato in diverse occasioni le autorità di polizia e
giudiziarie penali, segnatamente per reati patrimoniali. Per questo motivo, è
stato ammonito a tre riprese dall'autorità competente in materia di stranieri.
Ha inoltre a suo carico diversi attestati di carenza beni ed è oggetto di una
procedura esecutiva. Dall'ottobre 1999, egli ha dovuto ricorrere ai sussidi dell'assistenza
pubblica, prestazioni che aveva già ottenuto dall'1.11.1993 al 31.1.1994.
B. Nel gennaio
e marzo 2000, il Dipartimento delle istituzioni ha rinnovato il permesso di
dimora dell'interessato, alla condizione di non rimanere più a carico
dell'assistenza pubblica (art. 5 LDDS e 10 ODDS). Il 9 marzo 2000 l'Istituto
delle assicurazioni sociali ha riconosciuto __________ invalido all'80% dal 1°
gennaio precedente per motivi psichiatrici e lo ha posto al beneficio di una rendita
di fr. 800.– mensili. Egli ha pure ottenuto una prestazione complementare (PC)
AI di fr. 205.– mensili, che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
esteso a fr. 1'325.– con decisione 9 febbraio 2001. Il 15 marzo 2001,
l'interessato ha presentato l'ennesima richiesta di assistenza, ottenendo una
prestazione di fr. 550.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2001 come aiuto integrativo
alla rendita AI (fr. 800.–) e alla PC (fr. 205.–) per tutte le necessità dell'economia
domestica.
C. Con
decisione 9 aprile 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto
la domanda di __________ volta ad ottenere un permesso di domicilio, negandogli
nel contempo il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno. Il dipartimento
ha rilevato che il ricorrente aveva interessato a diverse riprese le autorità
di polizia e giudiziarie penali, continuava ad ottenere prestazioni da parte
dell'assistenza pubblica, aveva a suo carico 35 attestati di carenza beni per
complessivi fr. 70'478.45 ed era oggetto di una procedura esecutiva per fr.
950.–. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 5, 12, 16 LDDS e
8, 10, 11 ODDS.
D. a) Il 25
aprile 2001, __________ ha impugnato la predetta decisione dipartimentale. Ha
rilevato che disponeva di entrate pari a fr. 2'125.– che gli permettevano
finalmente di non cadere più a carico dell'assistenza sociale e di rimborsare i
suoi debiti. Ha sostenuto che la sua situazione precaria era riconducibile ai
suoi problemi di salute e famigliari e ha invocato la durata del suo soggiorno
in Svizzera.
b) Con giudizio 22 maggio 2001 il Consiglio
di Stato ha respinto il gravame. Riassunti i fatti salienti, il Governo ha confermato
i motivi addotti dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, rimproverando
il ricorrente di non aver rispettato la condizione impostagli dall'autorità di
prime cure, nonostante beneficiasse pure di una rendita AI e delle prestazioni
complementari. L'Esecutivo cantonale ha infine ritenuto esigibile il
trasferimento dell'interessato in __________. Alla cifra 3 del dispositivo
della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva.
E. a) Contro
la predetta pronunzia governativa, __________ si è aggravato davanti al
Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di domicilio rispettivamente il rinnovo della sua autorizzazione di
soggiorno. L'insorgente, fondandosi sostanzialmente sugli argomenti addotti
dinnanzi alla precedente istanza ricorsuale, ha ritenuto che la decisione
impugnata violasse il diritto federale.
b) Il 25 giugno 2001, il Presidente della II
Corte di diritto pubblico ha trasmesso d'ufficio il gravame al Tribunale
cantonale amministrativo per motivi di competenza.
c) Il 6 luglio 2001 l'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha rimproverato __________ di non
aver segnalato il cambiamento della sua situazione finanziaria, incamerando
indebitamente le prestazioni complementari alla rendita AI durante il periodo
novembre 2000-maggio 2001. Gli ha quindi imposto la restituzione di fr.
3'850.–, riservandosi l'azione penale.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, in seguito. Il Dipartimento delle istituzioni proporre, dal
canto suo, di dichiarare irricevibile il gravame.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri,
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso
solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388
consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di Croazia o l'ex Repubblica federativa socialista di
Jugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera
dei cittadini croati o ex jugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un
diritto al rilascio di un permesso di domicilio o di dimora.
1.4. Il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Dopo
una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di
domicilio (art. 7 cpv. 1 prima e seconda frase LDDS). In concreto, il
matrimonio contratto dall'interessato il 10 novembre 1990 con __________, la
quale aveva ottenuto in precedenza la cittadinanza elvetica, è durato oltre sei
anni. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritiene il dipartimento, __________
ha diritto al postulato rilascio di un permesso di domicilio e al rinnovo della
sua autorizzazione di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata
suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un
ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di
questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'interessato è data.
Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito,
non di ammissibilità.
1.5. Il gravame, tempestivo dinnanzi al
Tribunale federale (STF inedita 29 ottobre 1997 in re E., consid. 3e/f) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Come
indicato in precedenza (consid. 1.4.), il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Dopo
una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di
domicilio. Questo diritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione
(art. 7 cpv. 1 LDDS). Prima di concedere un permesso di domicilio ad uno
straniero, l'autorità esamina ancora una volta a fondo come egli si è
comportato fino allora (art. 11 ODDS).
2.2. Il permesso di dimora è di durata
limitata. Esso può essere condizionale (art. 5 cpv. 1 LDDS; cfr. anche art. 10
cpv. 3 ODDS). Il permesso di dimora perde ogni validità alla sua scadenza
quando non sia stato prorogato (art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS), oppure in seguito
ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d LDDS). Per l'adempimento di
quest'ultima premessa, non è necessario che tali provvedimenti siano effettivamente
pronunciati. E' sufficiente infatti che vengano soddisfatte le condizioni
indispensabili alla loro emanazione, fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3
LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di domicilio).
2.3. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno
straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti
permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento
vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una
persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza
pubblica (lett. d).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, dal novembre 1993 al gennaio 1994 __________ ha
ottenuto prestazioni dall'assistenza pubblica per complessivi fr. 4'364.55.
Egli ha dovuto ricorrere nuovamente a tali sussidi a partire dall'ottobre 1999.
Il suo debito nei confronti dello Stato ammonta attualmente a fr. 20'935.50
(estratto conto 7 giugno 2001 dell'USSI). Invalido all'80%, l'interessato
beneficia dal 1° gennaio 2000 di una rendita di fr. 800.– mensili e di una
prestazione complementare alla rendita AI di fr. 1'325.– mensili (decisioni 27
marzo e 23 giugno 2000 dell'Istituto delle assicurazioni sociali; sentenza 19
febbraio 2001 del Tribunale cantonale delle assicurazioni). Se con le sue
entrate attuali di fr. 2'125.– mensili l'insorgente possa vivere senza dover
più ricorrere all'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS) e rimborsare
quanto anticipatogli finora dallo Stato, sfruttando pure la sua capacità
lavorativa residua, è una questione che non dev'essere approfondita per i
motivi che verranno esposti in seguito (consid. 4).
3.2. Solo a titolo abbondanziale il
Consiglio di Stato ha rimproverato al ricorrente di non aver tenuto un
comportamento corretto durante il suo soggiorno in Svizzera. Il 7 febbraio 1972
ad __________ è stata inflitta una multa di fr. 100.– per infrazione alla
LCStr. Con decreto d'accusa 25 gennaio 1984, l'allora Sostituto Procuratore pubblico
della Giurisdizione sopracenerina ha condannato il ricorrente a 15 giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per ricettazione e
truffa. A seguito di tale condanna, il 5 settembre 1984 egli è stato ammonito
dall'autorità competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che in caso
di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la
possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Il 6 novembre 1984,
l'insorgente è stato condannato a 6 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per appropriazione indebita.
Il 16 gennaio 1985, è stato nuovamente minacciato di espulsione. Con decreto
d'accusa 24 marzo 1992, il Procuratore pubblico ha condannato __________ a 15
giorni di detenzione per ripetuto furto. A seguito di tale condanna, il 6
maggio 1992 l'insorgente è stato ammonito per la terza volta. E' vero che le
prime due condanne penali a carico del ricorrente risalgono al suo precedente
soggiorno e non gli hanno impedito di ottenere in seguito un nuovo permesso di
dimora, mentre l'ultima sanzione risale a nove anni fa. E' però d'altra parte
altrettanto vero che tali condanne vanno prese in considerazione per valutare
se, durante il suo soggiorno, l'insorgente ha denotato l'incapacità di
adattarsi all'ordinamento elvetico. __________ è pure rimasto a lungo disoccupato,
ha a suo carico 35 attestati di carenza beni (periodo 20.3.1978-4.7.2000) per
un totale di fr. 70'478.45 ed è oggetto di una procedura esecutiva per fr.
950.–). Il 9 giugno 2000 il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto
all'insorgente una multa di fr. 80.– per aver lavorato senza autorizzazione
presso la cooperativa "Uniti" dal 16 novembre al 16 dicembre 1998
(decreto n. 1188/510). Come se non bastasse, il 6 luglio 2001 l'USSI ha
rimproverato il ricorrente di non avergli segnalato il cambiamento della sua
situazione finanziaria per aver incamerato fr. 3'850.– a titolo di arretrati
PC.
Con la sua condotta in generale e con i suoi
atti, __________ denota che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento
vigente nel Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS).
- Il rifiuto
di rinnovare il permesso di dimora all'insorgente deve rispettare il principio
di proporzionalità. L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa infatti che
l'espulsione può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze
essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre
tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato,
della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua
famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i
problemi di salute del ricorrente non gli impedissero di rientrare in
__________, dove poteva continuare a beneficiare della rendita di invalidità (art.
28 cpv. 1 ter AI). Il Governo ha rilevato che il Paese d'origine dell'insorgente
dispone delle necessarie strutture per assisterlo medicalmente e ha indicato
che il provvedimento adottato dall'autorità di prime cure permette in ogni caso
all'interessato di rientrare in Svizzera nell'ambito della normativa per i
turisti per sottoporsi ad eventuali cure o terapie, comprovandone tuttavia la
necessità. L'Esecutivo cantonale è giunto a tali conclusioni senza tuttavia
esaminare preliminarmente la proporzionalità del provvedimento impugnato. Non
ha tenuto conto della gravità della colpa a carico del ricorrente e della
durata del suo soggiorno in Svizzera, così come sancito dagli art. 11 cpv. 3
LDDS e 16 cpv. 3 ODDS. È vero che l'Esecutivo cantonale ha rimproverato
all'insorgente di essere rimasto senza attività lucrativa per oltre 4 anni.
Tuttavia, il Governo non ha preso posizione sugli argomenti invocati da
__________, ossia di essersi trovato in situazione precaria a causa della sua
salute e dei suoi problemi famigliari; tanto più che, con circostanziato
rapporto 19 aprile 2001, indirizzato al suo Servizio dei ricorsi, il Servizio
di psichiatria e di psicologia medica esprimeva il timore che un rifiuto del
rinnovo del permesso di dimora avrebbe fortemente pregiudicato la salute
(fisica e psichica) del ricorrente.
Ne discende che lo stato di fatto, così come
risulta dalla sentenza del Consiglio di Stato e dall'inserto di causa, è
incompleto per poter decidere se la decisione del dipartimento rispetta il
principio di proporzionalità. Il Tribunale non può sostituirsi all'Esecutivo
cantonale nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza. Il Governo,
sotto questo profilo, fruisce infatti di un esteso potere discrezionale, il cui
esercizio può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella
misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto.
-
In simili
circostanze, ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e rinviare
gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a esaminare la
proporzionalità del rifiuto di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente,
rispettivamente di rilasciargli un permesso di domicilio. Il Consiglio di Stato
completerà l'inchiesta quo all'instabilità professionale dell'insorgente, tenendo
pure conto della durata del suo soggiorno nel nostro Paese. Esso valuterà
nuovamente quali sono le attuali condizioni di salute di __________ e
verificherà l'ammontare della sua attuale prestazione complementare annua,
richiamando - se del caso - gli incarti AI e PC. Aggiornerà pure la verifica circa
la situazione economica dell'insorgente e verificherà se egli ha rimborsato le
prestazioni di assistenza finora percepite, in parte indebitamente, e se ha
messo a profitto la sua capacità lavorativa residua.
-
Il ricorso
dev'essere pertanto accolto e la decisione del Consiglio di Stato annullata.
Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di
giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 5, 6, 7, 10,
11 LDDS; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22
maggio 2001 (n. 2419) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono
ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda come illustrato nei considerandi.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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