Untimely appeal against license fee decision upheld

52.2001.231Altro tribunale18 gen 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged three public-licence fee decisions before the Cantonal Administrative Court after the Government had declared the attack on the 1 April 1999 decision inadmissible as late, but had partly annulled the other two fee decisions. The court held that the lack of appeal instructions on the 1999 decision did not excuse waiting more than 20 months to complain, because a party must act diligently once the omission is or should be discovered. It also upheld the government’s judicial fee of CHF 200 and the party-cost award of CHF 300, noting that the partial success before the Government brought no real benefit after the fees were re-fixed at the same amounts under the new regulation. The appeal was therefore dismissed.

Massima Omnilex

Art. 26 cpv. 2, 46 PAmm; omission of appeal instructions does not suspend the appeal period indefinitely. A defective decision notice does not allow the addressee to delay filing: good faith and legal certainty require that the available remedies be ascertained and exercised without delay once the defect is known or ought to have been known. An appeal filed only after a long period, beyond the ordinary deadline, remains time-barred even if the decision lacked instructions; a represented party is held to the diligence expected of counsel. Costs and party-compensation awards are reviewed only for abuse of discretion and remain within the authority’s margin where modest and consistent with the effective outcome of the case.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2001.231

Data decisione, Autorità: 18.01.2002, TRAM

Incarto n. 52.2001.00231

Lugano 18 gennaio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 giugno 2001 di

__________ patr. da: avv. __________

contro

la decisione 30 maggio 2001 (n. 2536) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile il suo ricorso 19 dicembre 2000 contro la decisione 1. aprile 1999 con cui il dipartimento delle istituzioni, ufficio dei permessi, gli ha rilasciato la patente d'esercizio pubblico concernente il ristorante alla __________ a __________;

viste le risposte:

  • 21 giugno 2001 del dipartimento delle istituzioni, ufficio dei permessi;

  • 26 giugno 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con ricorso 19 dicembre 2000 __________, assistito dall'avv. __________, ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato le decisioni 1. aprile 1999, 1. dicembre 2000 e 12 dicembre 2000 con cui il dipartimento delle istituzioni, ufficio dei permessi, gli aveva rilasciato le patenti d'esercizio pubblico concernenti, rispettivamente, il ristorante alla __________, il locale notturno __________ e il ristorante __________, tutti a __________. L'insorgente ha contestato l'importo delle tasse di rilascio, di fr. 600.--, 1'280.-- rispettivamente 636.--, ed ha chiesto che fossero ridotte a fr. 50.--per ciascun esercizio pubblico.

B. Con risoluzione 30 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'impugnativa, nella misura in cui concerneva le decisioni 1. e 12 dicembre 2000. L'ha invece dichiarata irricevibile, poiché tardiva, per quanto riguardava la decisione 1. aprile 1999. Il Governo ha rilevato che quest'ultima non indicava la possibilità di ricorrere contro la stessa, ma che l'insorgente, assistito da un legale, aveva atteso troppo a lungo prima di impugnarla. Il Consiglio di Stato ha posto a carico dell'insorgente una tassa di giudizio di fr. 200.-- ed ha tenuto lo Stato al versamento, in suo favore, di un importo di fr. 300.-- per ripetibili.

C. Con gravame 18 giugno 2001 __________ insorge dinanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo. Egli sostiene che il suo ricorso dinanzi all'autorità inferiore doveva essere considerato tempestivo - e pertanto accolto - anche nella misura in cui riguardava la decisione 1. aprile 1999. Rileva, in particolare, di essere stato reso edotto circa la possibilità di contestare le tasse di rilascio delle patenti solo dopo aver ricevuto l'ultima decisione in merito, del 12 dicembre 2000, e di aver pertanto fatto capo ad un legale solo a partire da quel momento. Il ricorrente chiede che la risoluzione governativa venga modificata di conseguenza. L'insorgente contesta inoltre l'aggravio della tassa di giudizio, che egli chiede venga posta esclusivamente a carico dello Stato, e l'assegnazione, insufficiente, di ripetibili in suo favore.

Il Consiglio di Stato e l'ufficio dei permessi hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale è data (art. 71 cpv. 3 LEsPub). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). Il gravame, ricevibile, in ordine, può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  2. 2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm il ricorso deve essere insinuato all'autorità competente, per iscritto, entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata. Il Governo ha pertanto ritenuto che il ricorso inoltratogli da __________ il 19 dicembre 2000 fosse tardivo, nella misura in cui era rivolto contro la tassa di rilascio della patente d'esercizio pubblico relativa al ristorante alla __________ di __________, di fr. 600.--, emessa il 1. aprile 1999, ovvero oltre 20 mesi prima. Asserendo che l'insorgente era assistito da un avvocato, il Governo ha ritenuto che il fatto che la decisione dipartimentale non indicasse il rimedio giuridico, com'è invece previsto dall'art. 26 cpv. 2 PAmm, non permettesse di soprassedere allo stretto soddisfacimento di tale requisito d'ordine. Il ricorrente contesta tuttavia tale assunto, sostenendo di essere stato reso edotto circa la possibilità di contestare le tasse di rilascio delle patenti solo dopo aver ricevuto l'ultima decisione in merito, del 12 dicembre 2000, e di aver pertanto fatto capo ad un legale solo a partire da quel momento.

2.2. L'art. 26 cpv. 2 PAmm stabilisce che una decisione deve essere munita dei mezzi e dei termini di ricorso. Di principio la mancanza di queste indicazioni non deve comportare per il destinatario pregiudizio alcuno in conformità alla prassi di questo Tribunale (RDAT II-1991 N. 14 lett. b) ed in analogia con quanto prescrivono sul piano federale gli art. 107 cpv. 3 OG e 38 PA. Una tale mancanza non legittima tuttavia l'interessato a procrastinare l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono che egli assuma le informazioni necessarie e, ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario il termine per interporre l'impugnativa si considera decorso. Di regola un gravame può essere considerato tempestivo, ancorché esperito tardivamente, quando è proposto - dal momento in cui al destinatario è stato possibile prenderne conoscenza - entro il termine ordinario di ricorso (RDAT cit., lett. b e c ). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che non merita protezione la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione della dottrina e della giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c, con rinvii, a valere anche per le altre enunciazioni che precedono; inoltre la sentenza inedita del Tribunale federale 24 settembre 2001 in re comune di M., consid. 2b con rinvii).

2.3. In concreto, la patente d'esercizio pubblico relativa al ristorante __________ è stata rilasciata a __________ mediante decisione del 1. aprile 1999, la quale fissava anche la relativa tassa, di fr. 600.--. La menzionata decisione non indicava il rimedio giuridico esperibile contro di essa. L'interessato non ha tuttavia reagito nei confronti del tributo esposto per il rilascio della patente, che egli ha anzi invece provveduto a pagare. Ė solo dopo aver ricevuto le patenti d'esercizio pubblico concernenti il locale notturno __________ e il ristorante __________, che fissavano anche le relative tasse di rilascio, del 1. rispettivamente 12 dicembre 2000, che __________ si è attivato per sapere se poteva contestare in via di ricorso l'importo di tali tasse. Tale reazione, ampiamente tardiva, poiché intervenuta ad oltre 20 mesi di distanza dalla decisione 1. aprile 1999, appare tuttavia incompatibile con l'obbligo di diligenza che incombeva all'interessato in quel frangente e non merita, pertanto, tutela. La decisione con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltratogli il 19 dicembre 2000 da __________ contro la decisione 1. aprile 1999 con cui il dipartimento delle istituzioni, ufficio dei permessi, aveva rilasciato a quest'ultimo la patente d'esercizio pubblico concernente il ristorante alla __________ a __________ e fissato la relativa tassa deve pertanto essere tutelata. E questo malgrado il Governo abbia addotto, a torto, come motivazione, che l'insorgente era patrocinato da un legale già al momento dell'emanazione della menzionata decisione.

  1. Il ricorrente si duole inoltre per l'aggravio della tassa di giudizio, che egli chiede venga posta esclusivamente a carico dello Stato, e l'assegnazione, insufficiente, di ripetibili in suo favore.

3.1. Nei procedimenti amministrativi di natura pecuniaria il Consiglio di Stato può applicare una tassa di giustizia variante tra fr. 10.-- e fr. 10'000.-- (art. 28 cpv. 1 lett. b PAmm). Nel concreto caso il Governo ha imposto al ricorrente il pagamento di una tassa di giudizio di fr. 200.--, tenendo conto della sua parziale soccombenza. Avuto riguardo a tutti gli elementi influenti in merito, determinando la suddetta, senz'altro modesta tassa di giudizio il Governo non è certamente incorso in un abuso del potere d'apprezzamento che gli spettava a questo scopo (art. 61 PAmm).

3.2. In applicazione dell'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale amministrativo, agenti quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. Per la determinazione di questa indennità, ovvero delle ripetibili, è utile riferirsi alla TOA (tariffa dell'ordine degli avvocati del 7 dicembre 1984) onde accertare l'onorario che il patrocinatore della parte vincente potrà esporre al suo cliente (RDAT II-1999 n. 62 consid. 16e; II-1994 N. 12 consid. 5 con rinvii; I-1993 N. 21 consid. 2 e rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 31 N. 3). Al riguardo l'art. 26 TOA rinvia, per le pratiche amministrative, al sistema di base per il calcolo degli onorari sancito agli art. da 8 a 12 TOA. In caso di ricorso - precisa l'art. 29 cpv. 1 TOA - è però dovuto un onorario compreso tra il 20% ed il 70% di quello definito seguendo quel sistema. Per la definizione dell'onorario dovuto dalla parte vincente al suo patrocinatore - e , di conseguenza, delle ripetibili che spettano a questa

  • bisognerà pertanto avere riguardo in principio alla complessità ed all'importanza, al valore e all'estensione della pratica, alla competenza professionale ed alla responsabilità dell'avvocato, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità (art. 8 TOA). L'art. 9 TOA stabilisce indi il modo (percentuale) per calcolare l'onorario secondo il valore della pratica (OV), quando questo è determinato o determinabile. L'art. 10 cpv. 1 TOA indica invece che nelle pratiche il cui valore non è determinabile, l'onorario deve essere calcolato in base al dispendio orario (OT), ritenuto un minimo di fr. 150.--/ora: importo che, a quasi 18 anni dall'entrata in vigore della TOA, è frattanto lievitato a fr. 250.--/ora. L'art. 11 cpv. 1 TOA prevede infine la possibilità - e l'obbligo
  • di calcolare gli onorari combinando i criteri di cui agli art. 9 e 10 TOA per le pratiche di esiguo valore ma che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo e nei casi di valore elevato ma che hanno richiesto un impegno limitato, nonché in pratiche di valore determinato quando le particolarità del caso e gli interessi patrimoniali in gioco non giustifichino l'applicazione integrale della tariffa secondo il valore. La formula applicabile all'uopo, coniata dal Consiglio di Moderazione con decisione 10 settembre 1990 (pubbl. nel Bollettino dell'ordine degli avvocati, 1991, n. 1, pag. 15; inoltre RDAT II-1996 N. 11 consid. 8 e rinvii) ed adottata sia dalle Camere civili del Tribunale d'appello che da parte di questo Tribunale, è la seguente: onorario = (2 x OV x OT) : (OV
  • OT). L'art. 12 TOA istituisce infine alcune ipotesi in cui l'onorario può essere aumentato.

In concreto il Governo ha assegnato a favore dell'insorgente, parzialmente vittorioso, un'indennità per ripetibili di fr. 300.--. Trattasi indiscutibilmente di un importo assai modesto, anche se rapportato agli altrettanto modesti valori di causa ed all'investimento di tempo da parte dell'avvocato dell'insorgente. Non bisogna tuttavia perdere di vista i termini entro i quali è stato accolto, parzialmente, il ricorso 19 dicembre 2000 di __________. In effetti, le decisioni 1. dicembre 2000 e 12 dicembre 2000 con cui il dipartimento delle istituzioni, ufficio del permessi, aveva rilasciato le patenti d'esercizio pubblico concernenti, rispettivamente, il locale notturno __________ e il ristorante __________, e fissato le relative tasse di rilascio, di fr. 1'280.--, rispettivamente fr. 636.--, sono state annullate da parte del Governo affinché queste ultime fossero nuovamente fissate in applicazione della modifica degli art. da 94 a 95a RLEsPub entrata in vigore il 1. gennaio 2001, ossia (pochi giorni) dopo l'inoltro del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato medesimo. Ora, come conferma la lettera 12 giugno 2001 del menzionato ufficio al patrocinatore del ricorrente (doc. A prodotto in questa sede dal dipartimento), applicando i nuovi parametri, le tasse di rilascio della patente che ne risultano sono identiche, nell'importo, a quelle impugnate ed annullate: l'accoglimento parziale del ricorso non ha dunque arrecato, in realtà, alcun beneficio all'insorgente. Assegnando all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 300.-- il Consiglio di Stato non ha pertanto commesso, in definitiva, un abuso del potere di apprezzamento che l'art. 31 PAmm gli conferiva allo scopo.

  1. Sulla scorta di quanto precede il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 71 LEsPub, 94 segg. RLEsPub, 3,18, 26, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the 1 April 1999 license-fee decision was timely despite missing appeal instructions.

Decisione estratta

The appeal was untimely; the omission of appeal instructions did not justify waiting more than 20 months, especially once the appellant became aware of the issue and could act with due diligence.

Motivazione estratta

Under the administrative procedure rules, missing remedies information should not prejudice the recipient, but good faith and legal certainty require prompt action once the defect is discovered. The appellant only reacted after later decisions and could not rely on the omission to extend the deadline.

Questione giuridica chiave

Whether the government abused its discretion by fixing the judicial fee at CHF 200.

Decisione estratta

No abuse of discretion occurred; the fee was modest and reflected partial defeat.

Motivazione estratta

The amount fell within the statutory range and was justified by the procedural outcome and the relevant circumstances.

Questione giuridica chiave

Whether the indemnity for party costs of CHF 300 was insufficient and had to be increased.

Decisione estratta

The award of CHF 300 was upheld; the partial success was only formal because the annulled fees were later re-fixed at the same amounts under the new rules.

Motivazione estratta

Although low, the indemnity was not arbitrary given the limited practical benefit of the partial success and the modest value of the case.

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