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Numero d'incarto:
52.2001.23
Data decisione, Autorità:
31.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00023
Lugano
31 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2001 della
contro
la delibera 12 dicembre 2000 con cui __________ ha
affidato alla ditta __________ di __________ la fornitura e la posa delle
finestre di facciata in alluminio del lotto 3 dell'edificio in corso di
costruzione;
viste le risposte:
-
22 gennaio 2001 della
__________;
-
26 gennaio 2001 del
Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati;
-
29 gennaio 2001
dell'__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 30
agosto 2000 l'__________ (__________) ha indetto un pubblico concorso per la
fornitura e la posa di circa 155 finestre di facciata in allumunio per il nuovo
edificio __________;
che il capitolato stabiliva che i serramenti
in alluminio dovevano avere un coefficiente termico K < 2.2 W/m2
k (pos. 032.200 pag. 23);
che al concorso hanno partecipato 8 ditte;
fra queste la __________ di __________, con un'offerta di fr. 695'656.15, e la
__________, con un'offerta di 992'422.80;
che, interpellata al riguardo dalla
direzione lavori, la __________ ha precisato che il valore K dei serramenti
offerti era di 2.8 W/m2 k;
che il 12 dicembre 2000 la Commissione
dell'__________ ha deliberato i lavori alla __________, ritenendo che l'offerta
della __________ fosse da scartare in quanto non rispondente alla succitata
condizione del bando;
che contro questa delibera la __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativa, chiedendo "che
venga fatta una attenta e professionale perizia-verifica sulle scelte
fatte";
che l'insorgente afferma anzitutto che la
ditta aggiudicatoria sarebbe costituita da una sola persona, non avrebbe
attività di produzione e subappalterebbe i lavori a terzi;
che nel merito l'insorgente ammette che il
valore termico delle sue finestre non rientra nei parametri posti dal
capitolato; ritiene però che il prodotto offerto dalla __________ risponda a
questo requisito soltanto sulla carta: la soluzione proposta non sarebbe mai
stata collaudata; sarebbe quindi azzardato darle la preferenza;
che l'insorgente rimprovera poi alla
committenza di non averle offerto l'opportunità di migliorare le
caratteristiche termiche del suo prodotto, inserendo un profilo isolante;
sottolinea infine i minori costi di manutenzione delle sue finestre;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono i servizi generali del Dipartimento del territorio e l'__________,
sottolineando la difformità dell'offerta della __________;
che ad identica conclusione perviene la
__________, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno
discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4
DLACIAP; la legittimazione attiva dell'insorgente, concorrente esclusa dall'aggiudicazione,
è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); la perizia tecnica sulla validità
del prodotto offerto __________ non appare indispensabile; le caratteristiche
termiche dei profili in alluminio utilizzati da questa ditta sono adeguatamente
certificate dagli attestati dell'__________ di __________, al quale fa peraltro
riferimento anche l'offerta presentata dall'insorgente;
che il fatto che queste finestre non siano
state preventivamente collaudate non costituisce un motivo sufficiente per dar
seguito alla richiesta di perizia avanzata dalla ricorrente; quest'ultima non
adduce alcun elemento atto a suffragare i dubbi sollevati in merito alla
validità dell'offerta della ; la rinuncia dell' a
prevalersi della facoltà concessale dal § 24 DirCIAP per sottoporre
quest'offerta a perizia, volta ad accertarne la conformità per rapporto alle
esigenze del bando, non presta il fianco a critiche;
che, a norma del § 19 DirCIAP, il
committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da produrre per il giudizio
sull'idoneità degli offerenti; questi criteri concernono in particolare
l'efficienza finanziaria, economica, tecnica e organizzativa;
che, in concreto, gli atti del concorso non
fissano alcun criterio di idoneità degli offerenti;
che le censure sollevate in merito alla
struttura aziendale della __________ vanno quindi senz'altro disattese; le attestazioni
prodotte da quest'ultima per comprovare il pagamento degli oneri sociali ne
dimostrano peraltro l'infondatezza;
che, giusta il § 28 DirCIAP, la commessa è
aggiudicata all'offerente che presenta l'offerta economicamente più
vantaggiosa; il giudizio tiene conto del rapporto prezzo/prestazione; in quest'ambito,
soggiunge il paragrafo in questione, possono in particolar modo essere tenuti
in considerazione i seguenti criteri: qualità, termini, economicità, costi di
gestione, servizio clientela, ecologia, conformità allo scopo, valore tecnico,
estetica, creatività e l'infrastruttura;
che i criteri di aggiudicazione vanno
comunque predeterminati dal bando di concorso secondo un ordine di priorità e
con indicazione del relativo fattore di ponderazione (DTF 125 II 86 consid. 7c,
pag. 101 e rinvii); il § 28 DirCIAP non definisce i limiti del potere
d'apprezzamento riservato al committente ai fini dell'aggiudicazione;
che la scelta dell'offerta più vantaggiosa
deve aver luogo esclusivamente in base ai criteri di aggiudicazione
predeterminati dagli atti del concorso, che devono altresì delimitare il
margine discrezionale e definirne le modalità d'esercizio;
che il capitolato d'offerta fissa i seguenti
criteri di delibera (in ordine di priorità, ma senza indicarne le modalità di
ponderazione):
"1. migliore
offerente
-
attendibilità
e convenienza dell'offerta
-
struttura e
organizzazione dell'azienda"
che l'offerta inoltrata dalla ricorrente non
risponde, per sua stessa ammissione, alle caratteristiche tecniche poste dal
capitolato con riferimento al valore termico: non poteva quindi in nessun caso
essere presa in considerazione ai fini dell'aggiudicazione;
che nel fatto che la committente non abbia
offerto alla ricorrente la possibilità di migliorare l'efficienza termica del
suo prodotto in modo da rientrare nei parametri richiesti, non è ravvisabile
alcuna violazione di legge; lesiva del diritto, in particolare del principio
della par condicio, sarebbe anzi stata la concessione di una simile opportunità;
che irrilevante è il fatto che le finestre a
doppio vetro, munite di tenda interna comandata con motore elettrico, proposte
dalla __________, potrebbero essere preferibili a quelle della __________,
perché in caso di avaria il motore può essere sostituito sul posto,
senza dover inviare in fabbrica l'intera
finestra; il bando di concorso non annovera i costi di gestione e di
manutenzione fra i criteri di aggiudicazione;
che, scartata per i motivi suindicati
l'offerta della ricorrente ed estromessa quella di un'altra ditta per omessa
indicazione di diversi prezzi unitari, i criteri di aggiudicazione portano a
concludere che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della
__________;
che, non essendovi ragionevole motivo di
dubitare della validità di tale offerta dal profilo tecnico, la delibera in
contestazione va senz'altro confermata siccome immune da violazioni del
diritto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 19, 24, 28
DirCIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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