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Numero d'incarto:
52.2001.228
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00228
Lugano
15 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 giugno 2001 di
contro
la decisione 6 giugno 2001, no. 2635, del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 21 luglio 1997, con cui il municipio di __________ gli ha negato
la licenza edilizia per la formazione di una cantina-deposito fuori della
zona edificabile (part. n. __________ RF), limitatamente al dispositivo no. 2
(tassa di giustizia e spese);
vista la risposta 26 giugno
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 6 marzo 1991, senza sottoporre la
richiesta alle autorità cantonali, il municipio di __________ ha rilasciato a
__________, qui ricorrente, la licenza edilizia per la formazione di muri di
sostegno e di un piazzale per l'atterraggio di elicotteri sul mappale no.
__________ RF, sito fuori zona edificabile;
che, quale condizione particolare, la
licenza ha imposto il colmataggio dello spazio che si sarebbe venuto a creare
tra due muri di sostegno paralleli, distanti circa 2 m l'uno dall'altro e con
una differenza di altezza di circa 2,15 m;
che il 16 maggio 1997, l'insorgente ha
presentato una domanda di costruzione per la formazione di un locale
deposito-cantina tra i due muri in oggetto, mediante la posa di una copertura
di circa 12 mq con correntini di legno e piodelle di ardesia;
che il 21 luglio 1997 l'esecutivo comunale
ha negato il permesso richiesto, accogliendo le opposizioni di un vicino, che
ha rilevato la mancata effettuazione del colmataggio imposto con la precedente
licenza, e del Dipartimento del territorio, secondo cui la costruzione non
rispetterebbe le prescrizioni applicabili agli edifici fuori zona edificabile;
che contro tale provvedimento l'interessato
si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento; in sostanza,
egli ha addotto la necessità di disporre di detto locale quale accessorio del
rustico insistente sul fondo, divenuto abitazione primaria, lamentando la
penuria di spazi da adibire a deposito;
che, dopo un periodo di sospensione della
pratica di oltre tre anni, il 6 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame; ritenuta l'opera non conforme alla funzione assegnata alla zona di
utilizzazione, il Governo ha giudicato che la stessa non avrebbe potuto nemmeno
beneficiare di un'autorizzazione eccezionale; l'insorgente è inoltre stato
condannato al pagamento di fr. 800.-- per spese e tassa di giudizio;
che con impugnativa 15 giugno 2001 __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando una
riduzione della tassa di giustizia e delle spese poste a suo carico, eccessive,
a suo dire, per rapporto all'oggetto della domanda di costruzione;
che il Consiglio di Stato sollecita, per
contro, la reiezione del gravame, rilevando il dispendio di tempo procurato
dall'esame della vertenza e la relativa complessità delle questioni giuridiche
affrontate;
considerato, in
diritto
che il
ricorso è ricevibile in ordine, essendo la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo data (art. 21 cpv. 1 LE), la legittimazione attiva del
ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm) ed il gravame tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm); il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 28 PAmm l'autorità
amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia
variante da fr. 10.-- a fr. 5'000.--, rispettivamente fr. 10'000.--, a seconda
della natura pecuniaria o meno del procedimento amministrativo;
che la tassa di giustizia va posta, di
regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di
copertura dei costi e di equivalenza (Borghi / Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, N. 2); la tassa applicata deve in
particolare risultare adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo
occasionato dall'impugnativa;
che nella determinazione della tassa di
giustizia l'autorità decidente fruisce di un ampio margine discrezionale, il
cui esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso soltanto
nella misura in cui configuri gli estremi di una violazione del diritto, sotto
il profilo di un abuso del potere d'apprezzamento (cfr. Borghi / Corti, loc.
cit.);
che, nel concreto caso, la soccombenza
integrale dell'insorgente in sede governativa è pacifica ed incontestata;
che, alla luce dei criteri in base ai quali
devono essere imposte le tasse di giustizia, non appare di decisivo rilievo la
circostanza invocata dal ricorrente, secondo cui la domanda di costruzione
concerne unicamente una copertura di 12 mq;
che, per la verità, l'istanza inferiore ha
dovuto verificare anche il precedente intervento edilizio concernente i muri di
sostegno e la piazza di atterraggio per gli elicotteri, atteso che il vicino,
opponente in sede comunale, ha censurato il mancato rispetto delle condizioni a
suo tempo apposte;
che, inoltre, l'evasione del gravame ha
comportato l'esperimento di un sopralluogo a __________, peraltro auspicato
dall'insorgente stesso;
che, dal lato giuridico, la pronuncia
governativa ha richiesto l'esame della conformità della prevista costruzione
con i disposti legali relativi agli edifici siti fuori zona edificabile, sia
secondo il regime giuridico entrato recentemente in vigore, sia giusta il pregresso
quadro normativo;
che siffatto esame di merito è risultato di
una certa complessità, poiché ha imposto di valutare l'opera in discussione
sotto svariati profili, non sempre di immediata evidenza, come attesta, del resto,
la relativa estensione del giudizio reso;
che la presente vertenza non si apparenta
con la precedente impugnativa inoltrata dal ricorrente a questo Tribunale; in
tale circostanza la tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato era
stata ridotta da fr. 800.-- a fr. 400.--, in funzione della soccombenza solo
parziale dell'insorgente e tenendo conto che la pratica aveva potuto essere
evasa senza esperire atti istruttori e non presentava difficoltà dal lato
giuridico (cfr. STA inedita 23 aprile 2001, no. inc. 52.00.319);
che, sulla scorta di quanto precede, la
tassa di giustizia decisa al Consiglio di Stato, pur essendo invero piuttosto
elevata per rapporto alla prassi di tale autorità, non appare lesiva del
principio di equivalenza, né, tantomeno, procede da un esercizio abusivo del
potere di apprezzamento che la legge riserva al Governo, in ordine alla sua determinazione;
che il ricorso deve pertanto essere
respinto, con seguito di tasse e spese anche in questa sede (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia, di fr. 600.--, è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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