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52.2001.220 ΓÇó Bid exclusion for missing certified site visit declaration
52.2001.220Altro tribunale2 lug 2001Dismissed
The Ticino Administrative Court dismissed an appeal against a government decision awarding remediation works for a gym floor. The appellant had been excluded because its tender lacked the signed form certifying the mandatory site visit, as required by the tender documents. The court held that the omission justified exclusion even though the site visit had actually taken place and the missing document resulted from an internal clerical error. Equal treatment required strict compliance with the tender conditions, and late completion of the file was not allowed. The appellant was ordered to pay the court fee of CHF 500.
Art. 15 CIAP; Art. 4 DLACIAP; tender conditions and equal treatment in public procurement: where the call for tenders expressly makes submission of a designer-certified site-visit declaration a condition of validity and provides for exclusion in case of non-compliance, the contracting authority must exclude a bid lacking that document. Actual performance of the site visit does not cure the defect, and omission caused by the bidder’s internal administration cannot justify post-deadline supplementation of the offer; equal treatment precludes completion of the tender file after expiry of the submission period (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.220
Data decisione, Autorità: 02.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00220
Lugano 2 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenutosi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 giugno 2001 della
contro
la decisione 29 maggio 2001 del Consiglio di Stato (n. 2501) che delibera alla __________ le opere di risanamento del pavimento in materiale sintetico della palestra del __________ di __________;
viste le risposte:
13 giugno 2001 della __________;
22 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 2 marzo 2001 nell'ambito di importanti lavori di ristrutturazione del __________ di __________ il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso per le opere di risanamento del pavimento in materiale sintetico della palestra;
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta obbligava i concorrenti ad esaminare sul posto, d'intesa con il progettista, gli interventi messi a concorso, avvertendo che "il mancato ossequio di questa condizione" avrebbe comportato "l'annullamento dell'offerta";
che l'esperimento del sopralluogo doveva essere certificato dal progettista mediante firma apposta in calce alla relativa dichiarazione annessa al capitolato;
che al concorso hanno partecipato 4 ditte, fra cui la ricorrente __________, con un'offerta di fr. 93'499.55;
che con decisione 29 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla __________ (offerta: fr. 106'060.25), scartando l'offerta della __________, siccome priva della dichiarazione controfirmata dal progettista attestante l'effettivo esperimento del sopralluogo richiesto a titolo di condizione dal capitolato e modulo d'offerta;
che contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente asserisce di aver esperito il sopralluogo, ma di aver omesso - per una svista del suo segretariato - di allegare all'offerta il modulo firmato dal progettista attestante l'adempimento di questa formalità;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla __________ con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP, le condizioni poste dagli art. 6, 7 ed 8 CIAP con riferimento al tipo di commessa, al valore soglia ed al committente sono pacificamente soddisfatte;
che la __________, partecipante esclusa dal concorso, è senz'altro legittimata a ricorrere;
che il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il bando del concorso, comprensivo del capitolato d'appalto e del modulo d'offerta, stabilisce le regole della procedura d'aggiudicazione; esso vincola tanto i concorrenti, che devono inoltrare offerte conformi ai requisiti posti, quanto il committente, che al fine di assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, è tenuto ad estromettere le offerte difformi;
che, nell'evenienza concreta, il modulo d'offerta stabiliva esplicitamente che l'esperimento del sopralluogo obbligatorio doveva essere certificato dal progettista mediante firma da apporre sull'apposito formulario annesso, pena l'esclusione ("annullamento") dell'offerta;
che per sua stessa ammissione l'insorgente ha disatteso questa formalità: sono quindi date le premesse per applicare la comminatoria dell'esclusione;
che il fatto che la ricorrente abbia effettivamente esperito un sopralluogo con il progettista, che questi abbia controfirmato il formulario e che il mancato inoltro di quest'atto alla stazione appaltante sia da imputare ad una svista dei suoi servizi di segreteria è del tutto irrilevante; l'esigenza di assicurare la parità di trattamento fra i concorrenti esclude di principio la possibilità di completare la documentazione dopo la scadenza del termine per l'inoltro delle offerte;
che la decisione governativa impugnata va quindi confermata siccome immune da violazione del diritto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
visti gli art. 6, 7, 8, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 23 Dir CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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