AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2001.209
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2001.209
Lugano
26 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1 dicembre 1999 di
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 10 novembre 1999 (no. 4665) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 22 luglio 1999 con cui il municipio di __________ le
ha negato la licenza edilizia per alcuni interventi riferiti ad una casa d'abitazione
situata fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
10 dicembre 1999 del
Comune di __________;
-
10 dicembre 1999 del
Dipartimento del territorio (UDC), Bellinzona;
-
12 dicembre 1999
dell'arch. __________;
-
14 dicembre 1999 del
Consiglio di Stato, Bellinzona;
-
21 gennaio 2000
dell'avv. dott. __________;
preso atto della replica 15
febbraio 2000 della ricorrente e delle dupliche:
-
22 febbraio 2000 del
Comune di __________;
-
23 febbraio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
4 aprile 2000
dell'avv. dott. __________;
richiamata la sentenza 14
maggio 2001 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente __________ è usufruttuaria vita natural durante di una casa
d'abitazione, situata a __________ in località __________, fuori della zona
edificabile (part. no. __________ RF), di cui sono proprietari i figli
__________, __________ e __________, in ragione di un terzo ciascuno. La
costruzione dell'immobile risale alla fine degli anni 60.
Il 14
aprile 1999 la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria per
alcuni lavori di sistemazione, che erano stati eseguiti dal figlio __________
al piano terreno dell'edificio ed all'esterno al fine di ricavarvi un
appartamento, ove venire ad abitare per assistere la madre ultranovantenne. I
lavori interni consistevano nello spostamento di alcune pareti e nella
formazione di alcune aperture. Le opere esterne consistevano invece nella
costruzione di una pergola, nella posa di una cinta e nel montaggio di una
piscina prefabbricata, seminterrata, in sostituzione di quella esistente, che
non era mai stata portata a compimento.
Alla
domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio ed il figlio __________,
proprietario della casa che sorge sul fondo contermine (mapp. __________), i
quali hanno contestato gli interventi dal profilo dell'art. 24 LPT.
Il 22
luglio 1999 il municipio ha negato il permesso, facendo propria l'opposizione
dell'autorità cantonale.
B. Con
giudizio 10 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Evase le
questioni d'ordine, il Governo ha in sostanza ritenuto che la trasformazione di
una casa d'abitazione monofamiliare in una casa bifamiliare, pur rientrando nei
limiti dell'art. 24 cpv. 2 LPT, non rispondesse alle esigenze poste dall'art.
75 LALPT, poiché non sarebbe indispensabile alla continuazione dell'utilizzazione
attuale dell'immobile.
C. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
del permesso rifiutato.
Rivendicato
il diritto di chiedere il permesso di costruzione indipendentemente dal
consenso dei proprietari dell'immobile, l'insorgente ha negato che i modesti
lavori previsti al pianterreno dello stabile, già adibito ad uso abitativo,
potessero costituire una trasformazione inammissibile dal profilo dell'art. 75
LALPT. Nei previsti lavori interni non sarebbe ravvisabile alcun cambiamento di
destinazione. Considerata la prassi instauratasi a livello cantonale, la
piscina andrebbe invece autorizzata per considerazioni riferite alla parità di
trattamento.
D. Il
Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto l'impugnativa con pronunzia
5 settembre 2000.
Questo
Tribunale ha stabilito innanzi tutto che il municipio non era tenuto a respingere
la domanda di costruzione per difetto di legittimazione dell'istante in
licenza. In seguito, escluso che gli interventi potessero essere autorizzati in
base all'art. 24 cpv. 1 LPT, ha valutato se la licenza poteva essere rilasciata
sulla scorta degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT. Sotto questo profilo, ha
quindi considerato che nell'evenienza concreta non era stato posto in atto un
cambiamento di destinazione, che taluni lavori minori realizzati all'interno
della costruzione esistente erano addirittura esenti da permesso (formazione di
una parete in vetro, ingrandimento di un locale disponibile, demolizione di una
parete tra due camere) e che l'apertura di una finestra supplementare era
senz'altro da annoverare tra le opere che andavano poste a beneficio del
chiesto permesso. Ha invece negato questa prerogativa per la formazione di una
pergola, l'apertura di una porta-finestra, la costruzione di una piscina
prefabbricata e la posa di una cinta, trattandosi di interventi che non
rispondono manifestamente al requisito dell'indispensabilità sancito dall'art.
75 LALPT.
Donde
l'annullamento della decisione governativa impugnata ed il rinvio degli atti al
municipio di __________ per il rilascio di una licenza edilizia in relazione
all'apertura di una finestra di cm 90 x 90 nella facciata SE della casa
occupata dalla ricorrente.
E. __________
da __________ mediante ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 14
maggio 2001 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato.
Ricordato
che il 1° settembre 2000 sono entrati in vigore gli art. 24c LPT e 41 ss. OPT,
l'Alta Corte federale ha rimproverato in sostanza al Tribunale cantonale amministrativo
di non aver applicato tali norme alla fattispecie. Gli ha quindi retrocesso la
pratica per valutare se il nuovo diritto non era più favorevole alla richiedente
consentendo il rilascio della postulata licenza edilizia in sanatoria.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio
censurato, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione è chiaramente deducibile
dalle tavole processuali. Un sopralluogo non appare quindi atto a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- Il 1°
settembre 2000 è entrata in vigore la modifica 20 marzo 1998 della legge sulla
pianificazione del territorio e la relativa ordinanza d'applicazione, che ha
sostituito integralmente la previgente OPT. Giusta l'art. 52 nOPT, le procedure
pendenti al momento della sua entrata in vigore sono giudicate secondo il nuovo
diritto. Le procedure ricorsuali pendenti sono però portate a termine secondo
il diritto vigente nella misura in cui la nuova legislazione non sia più
favorevole al richiedente (principio della lex mitior).
Nel caso
di specie la fattispecie dovrà quindi essere esaminata prioritariamente alla
luce del vecchio diritto, con la possibilità di far capo alle nuove norme di
legge qualora dovessero giovare maggiormente all'istante in licenza (DTF 127 II
209). In tal senso vanno lette le considerazioni di rinvio esposte dal
Tribunale federale nel contesto di una sentenza che, stante la sua natura prevalentemente
cassatoria, costringe il Tribunale cantonale amministrativo a riprendere in
esteso le argomentazioni sviluppate in seno al suo precedente giudizio
relativamente alla possibilità di rilasciare il controverso permesso sulla
scorta del vecchio diritto. Non occorre per contro riproporre il ragionamento
palesato a suo tempo in tema di legittimazione dell'usufruttuaria a presentare
la domanda di costruzione, dato che su questo argomento sollevato dalla
controparte l'autorità di ricorso federale si è pronunciata puntualmente con
esito favorevole all'insorgente. Né bisogna ulteriormente disquisire sulla possibilità
di autorizzare la piscina, che secondo il Tribunale federale va configurata
alla stregua di una nuova costruzione insuscettibile di conseguire un permesso
eccezionale in difetto del requisito dell'ubicazione vincolata.
- 3.1.
Giusta l'art. 24 cpv. 1 vLPT, fuori delle zone edificabili potevano essere eccezionalmente
rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione
di edifici ed impianti non conformi alla funzione assegnata dal PR alla zona
d'utilizzazione a condizione che la loro destinazione esigesse tale ubicazione
(lett. a; ubicazione vincolata) e che non vi si opponessero interessi
preponderanti (lett. b). Con l'avvento del nuovo diritto questa impostazione
non ha subito modifiche di rilievo, atteso che il testo dell'art. 24 cpv. 1
vLPT è semplicemente confluito nell'art. 24 nLPT.
Il
diritto cantonale poteva inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione
parziale e la ricostruzione di edifici ed impianti, esistenti fuori dalle zone
edificabili e non conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione,
in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale (art. 24 cpv. 2 LPT). Fondandosi su questa disposizione, l'art. 75
LALPT permetteva di autorizzare eccezionalmente trasformazioni parziali, da
attuare una volta tanto, di queste costruzioni, se l'intervento risultava
indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale e compatibile
con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. Per trasformazione
parziale occorreva intendere un intervento che modifica le caratteristiche
qualitative e quantitative di una costruzione in misura limitata,
insuscettibile di sovvertirne l'identità sostanziale (DTF 113 Ib 114; Scolari,
op. cit., ad art. 71/72 LALPT, n. 543). Il requisito dell'indispensabilità di
cui all'art. 75 LALPT andava applicato secondo criteri oggettivi. Determinanti
non erano le esigenze personali del richiedente, ma quelle che chiunque avrebbe
potuto ragionevolmente porre al fine di continuare ad utilizzare la
costruzione. Per evitare che la norma risultasse del tutto inapplicabile il
metro di giudizio non doveva tuttavia essere eccessivamente rigoroso.
L'art.
24c nLPT non ha modificato in maniera sostanziale questo assetto giuridico,
tant'è che le trasformazioni di edifici e impianti al di fuori della zona
edificabile sono tuttora ammesse unicamente nella misura in cui la loro
identità e quella dei dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali (cfr.
art. 42 cpv. 1 nOPT). Tuttavia, al contrario del pregresso diritto cantonale
disciplinante le trasformazioni parziali, la nuova norma federale non prevede
la condizione dell'indispensabilità. Con l’autorizzazione dell’auto-rità
competente, tali edifici e impianti possono essere infatti rinnovati, trasformati
parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti
o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le
importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 24c cpv. 2 nLPT).
L’articolo 24c nLPT è applicabile a edifici e impianti, costruiti o trasformati
a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che, per effetto di
modifiche posteriori di atti legislativi o piani, sono divenuti non conformi
alla destinazione della zona (art. 41 nOPT).
3.2.
Nell'evenienza concreta, l'anziana ricorrente intende apportare alla casa in
cui vive alcune modifiche interne (installazione di una cucina, spostamento di
pareti) ed altre esterne (piscina, pergola, nuove finestre) onde permettere al
figlio di stabilirsi nell'appartamento che verrebbe sistemato a pianterreno,
allo scopo di prestarle assistenza. Trattandosi di una costruzione esistente
fuori della zona edificabile, che non si conforma alla funzione assegnata alla
zona di situazione e non risponde nemmeno al requisito dell'ubicazione
vincolata, nessuno degli interventi in discussione può essere autorizzato in
base all'art. 24 cpv. 1 lett. a vLPT. Ad identica conclusione si perviene
prendendo in considerazione l'art. 24 nLPT, atteso che quest'ultima
disposizione ha ripreso invariati i contenuti dell'art. 24 cpv. 1 vLPT.
3.3.
Posta questa premessa, l'ammissibilità degli interventi in contestazione (ad eccezione
della posa della piscina, che quale nuova costruzione non può essere in nessun
modo approvata in mancanza del requisito dell'ubicazione vincolata; cfr. STF 14
maggio 2001 consid. 3c) va valutata in funzione delle condizioni agevolate di
cui agli art. 24 cpv. 2 vLPT e 75 LALPT (vecchio diritto), nonché 24c nLPT e 42
nOPT (nuovo diritto) nel caso in cui taluni lavori non possano essere
autorizzati in forza della normativa previgente.
3.3.1.
Contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze il semplice insediamento
del figlio della ricorrente nei locali a pianterreno della sua abitazione non
integra gli estremi di un cambiamento di destinazione rilevante dal profilo
della polizia delle costruzioni. È ben vero che la costruzione è stata a suo
tempo concepita ad autorizzata come casa d'abitazione monofamigliare, ma questa
specificazione non costituiva un limite della destinazione autorizzata.
Quest'ultima era determinata esclusivamente dall'uso della costruzione a scopo
residenziale, indipendentemente dal numero degli abitanti e dall'assetto interno
dell'edificio. All'infuori di alcuni casi particolari, che non occorre qui
evocare, determinanti dal profilo pianificatorio e della polizia delle
costruzioni sono soltanto l'uso autorizzato e la misura della superficie
abitabile (SUL). Parametri, questi, che non vengono minimamente modificati
dall'insediamento del figlio della ricorrente nella costruzione, i cui locali a
pianterreno sono già attualmente destinati all'abitazione. A maggior ragione
s'impone questa conclusione ove si consideri che i controversi lavori non
comportano nemmeno una suddivisione dell'edificio in due distinti appartamenti.
Contrariamente a quanto assume il resistente, l'insediamento del figlio della
ricorrente nei locali a pianterreno dell'abitazione non ingenera effetti nuovi
e diversi da quelli attuali sull'utilizzazione del suolo, sulle opere
d'urbanizzazione o sull'ambiente circostante. Da questo profilo, l'aumento del
numero delle persone che risiedono in una casa d'abitazione situata fuori della
zona edificabile è sostanzialmente irrilevante.
Nella
misura in cui ritengono che l'insediamento del figlio della ricorrente nello
stabile determini una modifica rilevante delle condizioni di utilizzazione, la
decisione di diniego della licenza e quella del Consiglio di Stato che la
conferma vanno quindi annullate siccome lesive del diritto.
3.3.2.
Parimenti da annullare sono le decisioni delle precedenti istanze in quanto riferite
agli insignificanti adattamenti interni previsti dalla domanda di costruzione
(cfr. punti 4.2, 4.3, 4.4 della relazione tecnica = RT).
La
formazione di una parete in vetro (cm 80 x 265), destinata a dar luce al
corridoio interno (4.2 RT), l'ingrandimento di un locale definito come
"disponibile" (+ cm 35) allo scopo di istallarvi una cucina (4.3 RT)
e la demolizione di una parete interna fra due camere per sistemarvi un armadio
(4.4 RT) costituiscono in effetti interventi esenti da permesso di costruzione
(art. 3 cpv. 1 lett. b e d RLE).
3.3.3. Il
diniego della licenza non regge nemmeno nella misura in cui ha per oggetto
l'apertura di una finestra supplementare (cm 90 x 90) nella facciata SE (4.5
RT). Si tratta invero di una modifica che incide in misura minima sull'aspetto
esterno della costruzione e che può essere considerata ragionevolmente
necessaria per conferire al locale studio ricavato dal "carnotzet"
adeguate condizioni di abitabilità, assicurandogli una conveniente illuminazione
naturale. Apparendo perfettamente compatibile con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale, nulla si oppone al rilascio del permesso.
3.3.4. Il
rifiuto della licenza va invece confermato per quel che riguarda la formazione
di una pergola in legno (4.6 RT), l'apertura di una porta-finestra (cm 110 x
220) nella facciata NW (4.1 RT), e la posa di una cinta (4.8 RT).
L'installazione
di una pergola in legno sul lato W della casa e l'apertura di una
porta-finestra per accedere a questa struttura direttamente dal soggiorno non
rispondono manifestamente al requisito dell'indispensabilità sancito dall'art.
75 LALPT quale condizione per autorizzare in via d'eccezione trasformazioni parziali
di edifici esistenti fuori della zona edificabile, in contrasto con la funzione
assegnata alla zona di situazione. Lo stesso dicasi per la cinta di rete
metallica.
3.3.5.
Resta nondimeno da chiedersi se le opere di cui si è detto al considerando
precedente non possano essere autorizzate in base al nuovo diritto. La risposta
al quesito è già stata data positivamente dall'Ufficio federale dello sviluppo
territoriale nell'ambito delle osservazioni al ricorso di __________ esibite
davanti al Tribunale federale l'8 gennaio 2001. I tre interventi edilizi in discussione
presentano infatti un nesso costruttivo con l'edificio esistente sufficiente
per essere considerati modifiche di quest'ultimo e non stravolgono la sua
identità rispetto allo stato di riferimento determinante presente il 1° luglio
1972 (cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 nOPT; USTE, Nuovo diritto della pianificazione
del territorio, Commenti relativi all'OPT, p. 43 e Autorizzazioni in virtù
dell'art. 24c LPT: trasformazioni a edifici e impianti divenuti non conformi
alla destinazione della zona, p. 5). I lavori dedotti in licenza ossequiano
perfettamente i limiti degli ampliamenti ammissibili fissati all'art. 42 cpv. 3
nOPT e non incidono in maniera intollerabile sull'aspetto e la destinazione
della casa d'abitazione, che vengono sostanzialmente mantenuti, né ingenerano
ripercussioni di rilievo sull'uso, sull'urbanizzazione e l'ambiente. Si
avverano d'altronde del tutto compatibili con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale (vedi art. 24c cpv. 2 nLPT), cosicché nulla osta
alla loro autorizzazione sulla scorta del nuovo diritto entrato in vigore il 1°
settembre 2000.
- In esito a
quanto precede il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione
municipale denegante il permesso per gli interventi di cui alla domanda di
costruzione 25 marzo 1999 ed il giudizio governativo nella misura in cui la
conferma.
Ritenuto
che l'insediamento del figlio al pianterreno della casa d'abitazione della ricorrente
non ne cambia la destinazione (consid. 3.3.1.) e che gli interventi interni
sfuggono all'obbligo del permesso (consid. 3.3.2.), gli atti vanno rinviati al
municipio affinché autorizzi l'apertura della finestrella prevista sulla
facciata SE (consid. 3.3.3.), unitamente alla formazione di una pergola in
legno, all'apertura di una porta-finestra (cm 110 x 220) nella facciata NW e
alla posa di una cinta (consid. 3.3.5).
La tassa
di giustizia è ripartita tra le parti tenendo conto della preponderante soccombenza
del resistente __________ (art. 28 PAmm). Alla ricorrente patrocinata da un
legale vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione dell'esito
dell'impugnativa (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 vLPT; 24c nLPT; 41, 42 nOPT; 75
LALPT; 4, 21 LE; 3, 8, RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 10 novembre 1999 del Consiglio
di Stato (n. 4665) nella misura in cui respinge il ricorso inoltrato contro la
decisione 22 marzo 1999 del municipio di __________,
1.2. la decisione 22 marzo 1999 del municipio di
-
Gli atti
sono rinviati al municipio di __________ affinché rilasci alla ricorrente la licenza
per aprire una finestra di cm 90 x 90 nella facciata SE della casa in cui
abita, formare una pergola in legno, aprire una porta-finestra nella facciata
NW e posare una cinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente nella misura di fr.
200.- e per il resto a carico del resistente __________. Quest'ultimo verserà
alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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