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Numero d'incarto:
52.2001.206
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00206
Lugano
16 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 maggio 2001 di
contro
la decisione 8 maggio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2174) che respinge le impugnative presentate da tre opponenti, fra cui
l'insorgente, avverso la licenza edilizia 17 febbraio 2000 rilasciata dal
municipio di __________ a __________ per la costruzione di due stabili
d'appartamenti in località __________ (part. __________ e __________ RF);
viste le risposte:
-
11 giugno 2001 del
municipio di __________;
-
15 giugno 2001 di
__________;
-
19 giugno 2001 del
Consiglio di Stato;
-
21 giugno 2001 del
Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29
aprile 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire due blocchi di cinque appartamenti su due fondi in pendio (part.
__________ e __________ RF), situati in località __________ (zona R3). Gli edifici,
strutturati su tre livelli fuori terra, verrebbero a sorgere a 6 m dal limite
del bosco che sovrasta il confine a monte dei fondi. Il primo blocco (stabili C
e D) verrebbe a sorgere sulla part. n. __________ di 3850 mq, ancora ampiamente
inedificata, mentre il secondo (stabili A e B) verrebbe ad insistere sulla
part. __________, di appena 600 mq, grazie al trasferimento d'importanti
quantità edificatorie dal fondo contermine.
Alla domanda si sono opposti diversi vicini,
fra cui il ricorrente __________, che ha in particolare contestato la richiesta
di deroga alla distanza dal bosco.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 17 febbraio 2000 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, concedendo la deroga auspicata e
respingendo le opposizioni dei vicini.
C. Con
giudizio 8 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo a sua volta le impugnative contro di esso inoltrate dagli
opponenti.
In relazione alla distanza dal bosco, il
Governo ha ritenuto giustificata la concessione di una deroga al fine di
evitare un'eccessiva compromissione delle possibilità edificatorie dei fondi.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
licenza edilizia.
Riassunti i fatti determinanti, l'insorgente
ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in
prima istanza per contestare l'insussistenza dei presupposti per la concessione
di una deroga. La situazione, allega, non sarebbe per nulla eccezionale. Tanto
meno quando si consideri che lo stabile previsto sulla part. __________ RF si
avvale di un significativo trasferimento di quantità edificatorie dalla vicina
part. __________ RF.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Il municipio si rimette invece al giudizio
del Tribunale cantonale amministrativo.
__________, dal canto suo, contesta le tesi
del ricorrente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva del ricorrente, già opponente e proprietario di un fondo
confinante (PPP della part. __________ RF) con la part. __________ RF, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 6 LCFo, la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco è
fissata dal PR (cpv. 1), che non può comunque scendere al di sotto del limite
di 10 m (cpv. 2).
Le norme sulle distanze dal bosco perseguono
scopi di polizia edilizia e scopi di polizia forestale. Come norme di polizia
edilizia servono a proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla
caduta di alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra. Come norme di
polizia forestale mirano invece a salvaguardare l'area forestale dagli
inconvenienti derivanti da un'eccessiva vicinanza delle costruzioni (FF 1988
III 162; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes, Umweltschutzrecht,
III ed., 330 seg.).
L'art. 19 cpv. 1 NAPR di __________
prescrive che tutte le costruzioni devono distare almeno 8 m dal bosco. Nella
misura in cui si pone in contrasto con il prevalente diritto cantonale, la
norma è inapplicabile. Per principio fa stato la distanza minima di 10 m
fissata dall'art. 6 cpv. 2 LCFo.
2.2. L'art. 6 cpv. 3 LCFo permette tuttavia
al municipio di concedere deroghe sino a 6 m in casi eccezionali e con il
consenso dell'autorità cantonale.
In quest'ordine di idee, l'art. 19 cpv. 2
NAPR di __________ abilita il municipio, sentito il preavviso dell'autorità
forestale, a ridurre la distanza sino a 6 m, qualora il rispetto della distanza
di 10 m rendesse praticamente inedificabile il fondo.
Le disposizioni sulla concessione di deroghe
mirano ad attenuare il rigore della legge, quando l'applicazione al caso
particolare della regola che questa sancisce non è giustificata dal profilo
degli interessi tutelati (DTF 112 I b 53; RDAT 1993 I n. 39; Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 2 LE n. 692 seg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 37 B I seg.; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem).
Riservato il caso in cui i presupposti per
la concessione di deroghe siano enumerati dal diritto positivo, oltre ad una
base legale, la concessione di deroghe presuppone l'esistenza di una situazione
eccezionale, tale da far apparire eccessivo per rapporto all'interesse generale
il sacrificio imposto al singolo dall'applicazione rigorosa della legge. Se sia
data una situazione eccezionale suscettibile di giustificare la concessione di
deroghe è essenzialmente questione di diritto. Quali provvedimenti debbano
essere adottati per mitigare il rigore della legge in casi eccezionali è invece
questione ampiamente rimessa all'apprezzamento dell'autorità che concede la
deroga. L'esistenza di una situazione eccezionale è pertanto esaminata
liberamente da parte delle istanze di ricorso. L'estensione della deroga può
invece essere censurata da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente
nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto il
profilo dell'abuso di potere.
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, le precedenti istanze hanno ravvisato nella situazione
dei fondi della ricorrente gli estremi del caso eccezionale atto a legittimare
la concessione di una deroga alla distanza minima dal bosco (10 m) prescritta
dall'art. 6 cpv. 2 LCFo.
Dato che l'art. 19 cpv. 2 NAPR fa dipendere
la concessione di deroghe dall'inedificabilità del fondo derivante dal rispetto
della distanza di 10 m, il municipio avrebbe dovuto limitarsi a verificare se
questo presupposto fosse soddisfatto. Le conclusioni tratte dall'autorità
comunale, con il consenso dell'autorità forestale, a favore della concessione
di una deroga non possono comunque essere condivise.
3.2. Il lato dei fondi rivolto verso il
bosco è quasi rettilineo e parallelo al limite del bosco. Il confine dei fondi
ed il limite del bosco non presentano irregolarità suscettibili di pregiudicare
un razionale sfruttamento del terreno, imponendo particolari arretramenti.
Nemmeno la morfologia del terreno pone particolari limiti.
La fascia di rispetto dell'area boschiva,
larga 10 m, grava inoltre sui fondi soltanto nella misura di m 8.50, perché la
differenza (m 1.50) è assorbita da un passo pubblico che corre lungo il limite
del bosco.
3.3. Dedotta la distanza dal bosco che la
grava direttamente e quella dal confine (m 4) verso il fondo sottostante (part.
__________ RF), la part. __________ RF, nel suo punto di minor larghezza,
presenta comunque ancora una fascia di terreno edificabile larga almeno 11 m;
misura, questa, che non pregiudica in modo intollerabile lo sfruttamento del
fondo a fini edilizi, secondo i parametri di zona. Prova ne è che gli stabili A
e B del progetto in esame potrebbero al limite essere spostati di alcuni metri
verso W/SW, in modo da rendere superflua, almeno per questa parte dell'intervento,
la concessione di una deroga alla distanza dal bosco. Il fatto che vengano ad
invadere maggiormente la vicina part. __________ RF non è di rilievo, poiché questo
fondo appartiene alla stessa resistente.
Né va dimenticato, nell'ambito dell'esame
del requisito posto dall'art. 19 cpv. 2 NAPR, che l'edificazione degli stabili
A e B del complesso immobiliare in discussione comporta il trasferimento di
importanti quantità edificatorie dalla part. __________ alla part. __________
RF.
3.4. Ancor meno giustificata è la
concessione della deroga censurata in quanto riferita agli stabili C e D. Le
ragguardevoli dimensioni del terreno, in gran parte ancora libero da
costruzioni, portano a considerare del tutto gratuita ed ingiustificata la concessione
della deroga in contestazione. L'angolo E della part. __________ RF, che si
incunea nella part. __________ non costituisce un ostacolo insormontabile, poiché
tanto verso N, quanto verso S l'ampiezza del terreno lascia spazio a
sufficienti possibilità edificatorie.
3.5. Tanto per la part. __________, quanto
per la part. __________ RF, non è quindi minimamente soddisfatto il requisito
posto dall'art. 19 cpv. 2 NAPR, che permette di concedere deroghe alla distanza
minima dal bosco soltanto quando il rispetto di questo parametro rende
praticamente inedificabile il fondo.
- Sulla
scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi accolto, annullando
la licenza impugnata e la decisione governativa che la conferma siccome fondate
su un'applicazione eccessivamente permissiva, per non dire lassista, degli art.
6 cpv. 3 LCFo e 19 cpv. 2 NAPR di __________.
La tassa di giustizia è posta a carico della
resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 17 LFo; 6 LCFo; 19 NAPR di __________;
3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 17 febbraio 2000
rilasciata dal municipio di __________ a __________;
1.2. la decisione 8 maggio 2001 (n. 2174) del
Consiglio di Stato.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della resistente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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