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Numero d'incarto:
52.2001.202
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00202
Lugano
28 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 maggio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 8 maggio 2001 (n. 2211) con cui il
Consiglio di Stato ha accertato il carattere parzialmente forestale del mapp.
__________ di __________;
vista la risposta 20 giugno
2001 del dipartimento del territorio, divisione dell'ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietaria del mapp. __________ di __________. __________ è proprietaria
del mapp. __________ posto nello stesso comune. I fondi, tra di essi
confinanti, sono posti sulla collina in località __________, appena sotto il
tracciato dell'autostrada A2.
B. Il 6 marzo
2001 __________ e __________ hanno introdotto una domanda di accertamento del
carattere forestale degli stessi al Consiglio di Stato. Previo esperimento
delle necessarie constatazioni ad opera dei funzionari della sezione forestale,
con decisione 8 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha accertato che il mapp.
__________ non era di natura boschiva mentre che il mapp. __________ lo era
parzialmente. L'area forestale è stata riportata su un piano in scala 1:1000
annesso alla risoluzione.
C. Con ricorso
29 maggio 2001 __________ è insorta contro la menzionata decisione innanzi a
questo Tribunale, contestando la sussistenza di area boschiva a gravare il mapp
__________.
Il dipartimento del territorio, divisione
dell'ambiente, ha postulato la reiezione dell'impugnativa.
Circa i rispettivi argomenti si dirà, per
quanto necessario, in diritto.
D. In data 18
marzo 2002 il giudice delegato ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito un
sopralluogo. Il Tribunale ha inoltre proceduto alla verifica della tempestività
del gravame ed ha indi offerto all'insorgente la possibilità di prendere
posizione su questo aspetto e sulla risposta del dipartimento del territorio.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 42 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste
del 21 aprile 1998, LCFo, in vigore dal 1 marzo 1999) e la legittimazione della
ricorrente certa (art. 43 PAmm). Circa la tempestività del gravame il Tribunale
considera quanto segue.
-
2.1.
Giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso dev'essere insinuato per iscritto
all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di
questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. In concreto la risoluzione
governativa 8 maggio 2001 è stata spedita alle istanti con invio raccomandato
del 10 maggio successivo. Questo è stato consegnato alla signora __________
l'indomani, 11 maggio 2001. Il termine per ricorrere contro la decisione è
pertanto venuto a scadenza il giorno 26 maggio 2001; trattandosi di un sabato
la scadenza è stata prorogata sino al lunedì successivo, 28 maggio 2001 (art.
10 cpv. 3 PAmm). Dal momento che il gravame è stato consegnato alla posta il
giorno 29 maggio 2001, esso dev'essere considerato tardivo. Va, di conseguenza,
dichiarato irricevibile.
2.2. L'insorgente sostiene di aver fatto
affidamento al tenore di dispositivo n. 5 della decisione, che indicava la
possibilità di impugnare la decisione medesima nel termine di 15 giorni dalla
data della sua pubblicazione sul foglio ufficiale: pubblicazione che ha avuto
luogo il 15 maggio 2001 (cfr. F.U. n. /, pag. __________).
Tale indicazione si rivelava però - nei confronti dell'istante - palesemente
erronea, poiché in urto con quanto dispone l'art. 46 cpv. 1 PAmm. Ora, è certamente
vero che l'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico
non può, di principio, cagionare ad una parte alcun pregiudizio. Non è tuttavia
ammessa ad invocare simile tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto
scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione,
attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione
della dottrina e della giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c; sentenza
inedita 24 settembre 2001 del Tribunale federale in re comune di Manno consid.
2b; STA inedita 21 novembre 2001 in re comune di M., consid. 2.2.). In concreto,
la patrocinatrice dell'insorgente poteva e doveva rendersi conto agevolmente
che la pubblicazione della risoluzione sul foglio ufficiale non poteva spiegare
effetto di prolungare il termine di ricorso stabilito dall'art. 46 cpv. 1 PAmm,
che è perentorio (art. 11 PAmm), differendo - segnatamente - l'inizio della
decorrenza del termine stesso oltre la data di intimazione della decisione. La
pubblicazione era difatti semplicemente volta a permettere la sua conoscenza, a
valere quale notifica, a quelle terze persone che non erano state coinvolte
nella procedura, ma che potevano avere un interesse legittimo a contestarla,
rispettivamente - e sempre per permetterne la contestazione - alle associazioni
di importanza nazionale che si occupano della protezione della natura e del
paesaggio: finalità che, peraltro, emergeva chiaramente dalla formulazione
dell'indicazione del rimedio giuridico sul foglio ufficiale, prodotto in
estratto dalla stessa consulente legale (doc. B).
- La tassa
di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 42 LCFo; 3, 10, 11, 18, 28, 43, 46
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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