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Numero d'incarto:
52.2001.201
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00201
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 maggio 2001 di
rappr. da __________
contro
la risoluzione 22 maggio 2001 (n. 2426) del
Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso lo scritto 27 aprile 2001 con il quale il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ha
preso atto della domanda di domicilio formulata il 13 aprile precedente dall'interessata
e le ha rammentato di aver anticipatamente rifiutato, il 27 ottobre 2000, il
rinnovo del permesso di dimora alla sua scadenza;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina bulgara __________ (1974) è entrata la prima volta in Svizzera nel dicembre
1992 per esibirsi quale artista in diversi locali notturni del Cantone, ottenendo
diversi permessi di dimora temporanei. Il 10 maggio 1996 la ricorrente si è sposata
a __________ con il cittadino elvetico __________ (1959). Per vivere insieme al
marito, l'interessata è stata posta al beneficio di un permesso di dimora
annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata per il
9 maggio 2001.
B. a) Su
richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni, il 2 ottobre 2000 la Polizia cantonale, dopo aver interrogato
separatamente i coniugi __________, ha accertato che la ricorrente e suo marito
non vivevano in comunione domestica almeno dall'estate 1998.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il
27 ottobre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rifiutato di
rinnovare il permesso di dimora a ____________________ alla sua scadenza sulla
scorta degli art. 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS. La risoluzione, spedita per
raccomandata, non è stata ritirata dall'interessata, la quale ne è venuta a
conoscenza solo nel febbraio 2001, dopo che ne aveva fatto esplicita richiesta
al dipartimento.
c) Il 2 febbraio 2001, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha autorizzato la ricorrente a lavorare come
cameriera fino alla scadenza del suo permesso di soggiorno.
d) Il 3 marzo 2001 l'Ufficio regionale degli
stranieri di Lugano ha avvertito __________ che il suo permesso di dimora stava
per scadere, inviandole l'apposito formulario per ottenerne il rinnovo. L'11
aprile 2001, l'interessata ne ha quindi richiesto la proroga. Il 13 aprile
successivo, __________ ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio in
favore della ricorrente, mettendo in dubbio che l'atto 27 ottobre 2000 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione fosse da considerare alla stregua di
una decisione. Il 27 aprile 2001 il dipartimento ha comunicato al rappresentante
dell'insorgente di aver preso atto della sua istanza e di volerla valutare. Nel
contempo, ha ricordato che l'interessata doveva lasciare il territorio
cantonale alla scadenza del suo permesso di soggiorno e ha precisato,
richiamandosi all'art. 1 ODDS, che il rinvio della stessa non poteva essere
sospeso, nonostante fosse pendente la domanda di domicilio.
C. a) Contro
lo scritto 27 aprile 2001 __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato.
In sostanza, la ricorrente ha ritenuto che l'atto dipartimentale del 27 ottobre
2000 non potesse essere considerato quale decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Donde la nullità della misura di esecuzione adottata nei suoi confronti.
b) Con giudizio 22 maggio 2001 il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame. In primo luogo, ha ritenuto che
il 27 ottobre 2000 il dipartimento avesse emanato una vera e propria decisione.
In seguito, ha sottolineato che lo scritto 27 aprile 2001 dell'autorità di
prime cure era una semplice comunicazione, che ricordava alla ricorrente
l'ordine di partenza, quindi inimpugnabile all'autorità giudiziaria cantonale.
Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che contro la
stessa era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni
dall'intimazione.
D. Contro la predetta
pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo, in via provvisionale la sospensione della misura
volta a imporle di lasciare il territorio cantonale, in ordine di accertare la
nullità del rifiuto anticipato 27 ottobre 2000 di rinnovo del suo permesso di
dimora, nel merito di annullarla e di rinviare agli atti alla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione affinché statuisca sulla sua domanda 13 aprile
2001 volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio. La ricorrente
ribadisce e sviluppa gli argomenti addotti dinnanzi all'Esecutivo cantonale.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni dell'Esecutivo
cantonale è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili
di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS). In concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto
che lo scritto dipartimentale del 27 aprile 2001 costituisse una semplice
comunicazione con la conferma del termine di partenza e non una decisione di
esecuzione. Il quesito non deve essere risolto ai fini del presente giudizio.
In effetti, ai sensi dell'art. 100 lett. b n. 4 OG il ricorso di diritto
amministrativo non è in ogni caso ammissibile dinnanzi al Tribunale federale in
materia di polizia degli stranieri contro decisioni di rinvio (art. 12 LDDS;
STF 20 aprile 1993 inedita in re A. e LLCC, consid. 2; Wisard, Les renvois et
leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, p. 131, cifra
5.2.3.3.). Di conseguenza la competenza di questo Tribunale a statuire in
merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente non sarebbe data nemmeno se lo
scritto 27 aprile 2001 debba essere considerato quale vera e propria decisione
di esecuzione. La tesi ricorsuale principale, secondo cui il rifiuto anticipato
di rinnovo del permesso emanato il 27 ottobre 2000 dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione non costituisca una decisione e la relativa domanda di accertamento
della nullità di tale atto, non permette di mutare queste conclusioni, ma in
particolare di rendere ricevibile l'impugnativa. Del resto, il 3 marzo 2001
l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ ha avvertito __________ che
il suo permesso di dimora era prossimo alla sua scadenza, invitandola a
compilare l'apposito formulario per ottenerne la proroga. Facoltà di cui l'interessata
si è avvalsa l'11 aprile successivo. La portata di quell'argomento potrà
quindi, se necessario, essere verificata nell'ambito dell'eventuale
contestazione della decisione che il dipartimento dovrà emettere a seguito
della domanda di rinnovo succitata.
1.2. L'emanazione del presente giudizio
rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari.
- Vista la
particolarità della fattispecie e il fatto che __________ è stata indotta ad
adire questo Tribunale dall'erronea indicazione contenuta nella risoluzione
governativa con il conseguente conferimento dell'effetto sospensivo al gravame
(art. 47 PAmm), si rinuncia a prelevare una tassa di giustizia e ad incassare
le spese di procedura.
Per questi motivi,
visti gli art. 12 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4
OG; 10 lett. a LALPS; 1, 3 e 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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