Public procurement exclusion for missing collective agreement signature

52.2001.20Altro tribunale6 feb 2001Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Administrative Court upheld an administrative appeal in a public procurement case concerning painting works for the renovation of the La Stampa prison. The appellant had been excluded because it had not signed the relevant collective labor agreement when the tender was published, although it had signed it before the bid deadline. The court held that the applicable procurement rules did not require signature at publication and that, in any event, signature before the deadline satisfied the requirement. The State Council’s award decision was annulled and the matter remitted for a new award decision. Party costs of CHF 800 were awarded against the State.

Massima Omnilex

§ 23 cpv. 2 DirCIAP; exclusion from a public tender for lack of prior signature of the sectoral collective labor agreement is unlawful where the rule only requires respect for labor and collective-agreement conditions and does not impose signature at the time of publication. Unlike Art. 14 cpv. 1 lett. c LApp, the provision does not make prior signature at notice publication a condition of admissibility. Signature of the CCL before expiry of the bid deadline, absent indications of non-compliance with its terms, suffices to meet any requirement based on that provision (consid. 2). An exclusion grounded solely on the absence of publication-time signature is therefore manifestly contrary to law and the award decision must be annulled and remitted for new decision.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2001.20

Data decisione, Autorità: 06.02.2001, TRAM

Incarto n. 52.2001.00020

Lugano 6 febbraio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 gennaio 2001 della


patr. da: avv. __________

contro

la decisione 20 dicembre 2000 (n. 5765) del Consiglio di Stato, che delibera alla __________ le opere da pittore relative alla ristrutturazione del carcere "La Stampa";

viste le risposte:

  • 25 gennaio 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica e degli stabili erariali;

  • 29 gennaio 2001 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

preso atto che l'__________ non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 26 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso per le opere di pittore previste nel quadro della ristrutturazione del penitenziario cantonale (FU n. __________);

che al concorso hanno partecipato 13 ditte, fra cui la ricorrente , con un'offerta di fr. 135'185.55 e l', con un'offerta di fr. 144'525.15;

che con decisione 20 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha scartato l'offerta della __________ perché la ditta, al momento della pubblicazione del concorso, non aveva ancora sottoscritto il CCL del ramo concernente l'appalto;

che con la stessa decisione il Governo ha deliberato i lavori all'__________;

che contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, obiettando di aver sottoscritto il CCL il 30 ottobre 2000, ovvero prima dell'aggiudicazione;

che l'Ufficio lavori sussidiati ed appalti del Dipartimento del territorio postula l'accoglimento del ricorso, riconoscendo di aver scartato per errore l'offerta della ricorrente;

che l'__________ ha rinunciato a presentare osservazioni;

considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 15 CIAP e 4 DLACIAP;

che secondo il § 23 cpv. 2 DirCIAP, "nell'ambito dell'aggiudicazione, si tiene conto esclusivamente delle offerte di concorrenti che rispettano le norme sulla protezione del lavoro, così come le condizioni di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti normali di lavoro o, in loro assenza, delle norme usuali del ramo, in vigore nel luogo d'esecuzione dei lavori";

che, a differenza dell'art. 14 cpv. 1 lett. c LApp, la norma succitata non esige che il concorrente abbia firmato il CCL di categoria già al momento della pubblicazione del bando di concorso;

che, indipendentemente dalla questione a sapere se il § 23 cpv. 2 DirCIAP esiga che i concorrenti abbiano effettivamente sottoscritto il CCL o si limiti ad esigere che i concorranti ne rispettino le condizioni, è certo che la sottoscrizione di tale contratto prima della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte soddisfa qualsiasi esigenza possa essere posta in proposito ai concorrenti;

che, in concreto, la __________ ha sottoscritto il CCL il 30 ottobre 2000, mentre il termine per l'inoltro delle offerte scadeva il 7 novembre seguente;

che nulla indica che la ricorrente non ne rispetti le condizioni;

che, in tali circostanze, la decisione del Consiglio di Stato di escludere la ricorrente dal concorso per mancata sottoscrizione del CCL appare manifestamente lesiva del diritto;

che, di conseguenza, l'accoglimento del ricorso s'impone con la forza dell'evidenza;

che la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati al Consiglio di Stato per nuova delibera;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

che le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato secondo soccombenza;

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 23 DirCIAP; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato (no. 5765) è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova delibera.

  1. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

  2. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

public procurementcollective agreementbid exclusionaward decisionremandcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether exclusion from the tender was lawful because the bidder had not signed the sectoral collective agreement at the time of publication.

Decisione estratta

No. The applicable rule did not require signature at publication, and signature before the bid deadline satisfied any such requirement.

Motivazione estratta

§ 23 cpv. 2 DirCIAP requires respect for labor and collective-agreement conditions, unlike Art. 14 cpv. 1 lett. c LApp it does not demand prior signature at notice publication. The appellant signed the CCL before the offer deadline, and nothing showed non-compliance with its terms.

Questione giuridica chiave

Whether the award decision excluding the appellant had to be annulled and the case remitted for a new award decision.

Decisione estratta

Yes. The exclusion was manifestly unlawful, so the appeal had to be upheld, the decision annulled, and the file remitted for a new decision.

Motivazione estratta

Since the exclusion was based on an incorrect legal premise, the challenged decision could not stand and a fresh award determination was required.

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