AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.199
Data decisione, Autorità:
24.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00199
Lugano
24 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 maggio 2001 di
contro
l'inattività del Consiglio di Stato nella procedura
dipendente dall'istanza d'intervento presentata dall'insorgente nei confronti
del municipio di __________ e del responsabile dell'autorità di vigilanza
sulle tutele e curatele;
visti:
-
lo scritto 19 giugno
2001 della Sezione degli enti locali;
-
la risoluzione 4 luglio
2001 del Consiglio di Stato;
-
lo scritto 16 luglio
2001 del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In data 3
luglio 2000, il ricorrente ha inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza d'intervento
nei confronti del municipio di __________, seguita da un'analoga istanza, datata
12 agosto 2000, nei confronti dell'allora responsabile dell'Ufficio di
vigilanza sulle tutele e curatele, __________. All'origine di dette istanze vi
sarebbe il comportamento negligente della delegazione tutoria di __________, restía
ad intervenire per censurare gli atteggiamenti che, a mente di __________,
__________ adotterebbe in presenza del figlio comune, __________.
B. Con ricorso
26 maggio 2001 per denegata giustizia __________ ha adito questo Tribunale,
stigmatizzando l'inattività del Consiglio di Stato a fronte delle sue richieste
d'intervento.
C. Il
Consiglio di Stato, con risoluzione 4 luglio 2001, pur dando atto al ricorrente
che la delegazione tutoria di __________ "avrebbe dovuto intervenire in
modo più celere e più incisivo per porre termine ai conflitti" tra i
genitori, sottolinea che tale inazione non avrebbe avuto conseguenze tali da
rendere necessario un formale intervento.
In merito alle censure mosse all'allora
responsabile dell'Ufficio di vigilanza sulle tutele e curatele, il Consiglio di
Stato evidenzia come quest'ultimo sia intervenuto a più riprese presso la delegazione
tutoria, invitandola ad agire, in ottemperanza ai compiti riservatile dalla
normativa. A parere dell'Esecutivo cantonale non sarebbe perciò ravvisabile
un'inazione, né un'elusione delle richieste d'intervento.
D. Il
ricorrente, con scritto del 16 luglio 2001 indirizzato a questo Tribunale,
ritiene che la risoluzione del Consiglio di Stato non abbia evaso le sue
istanze all'origine del ricorso per denegata giustizia, che permarrebbe dunque
attuale; postula pertanto una decisione in merito.
Considerato, in
diritto
- Occorre, in
limine, indagare se al Tribunale cantonale amministrativo sia attribuita la
competenza a decidere sul tema proposto.
La
competenza (art. 2 PAmm) è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni,
non può essere fondata o modificata per accordo delle parti. All’Autorità è fatto
obbligo, prima di entrare nel merito di un ricorso, di esaminare d’ufficio la
propria competenza (art. 3 PAmm).
Nel sistema giurisdizionale amministrativo
ticinese, le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive se la legge non
prevede il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo o al Gran Consiglio
(art. 55 cpv. 3 PAmm).
Il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e
del Consiglio di Stato è dato nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1
PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale
amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e
non per clausola generale (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 60).
Di
principio, il criterio che determina la competenza o meno del Tribunale amministrativo
è rappresentato (indipendentemente dalla natura delle censure elevate dal
ricorrente) dalla legge (o parte della stessa) che, in via generale ed
astratta, disciplina la materia del contendere ed è stata, in concreto,
formalmente applicata dall’autorità amministrativa.
- La materia
del contendere è, nel caso di specie, disciplinata dalla legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 (LTC, RL
4.1.2.2), entrata in vigore il 1° gennaio 2001, il cui art. 52 dispone che "le
procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge vengono
evase dall'autorità competente in base alle norme previgenti".
ha indirizzato al Consiglio di Stato un'istanza d'intervento il 3 luglio 2000.
Torna dunque applicabile il Regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio
1951 (vRTC, in vigore fino al 31 dicembre 2000), il quale, all'art. 22 lett. o,
attribuiva all'autorità di vigilanza il compito di prendere le decisioni
qualora l'opera, l'inazione o le negligenze delle delegazioni tutorie o di loro
membri lo consigliassero. In virtù dell'art. 92 vRTC, ogni interessato poteva
interporre ricorso contro tutte le decisioni della delegazione tutoria entro il
termine di dieci giorni all'autorità di vigilanza sulle tutele.
- 3.1. Va
dunque confermata la risoluzione governativa laddove dichiara irricevibile la
proposizione di un'istanza d'intervento nei confronti del municipio di
__________ per atti o omissioni della delegazione tutoria comunale, dal momento
che non vi è identità tra i due enti di diritto pubblico, né gli stessi sono
ordinati gerarchicamente. D'altro canto, per dolersi dell'inazione della delegazione
tutoria, __________ si era già in precedenza, e a buon diritto, rivolto alla
competente autorità di vigilanza - cioè alla Divisione degli interni, Sezione
enti locali (art. 21 vRTC), e per essa all'Ufficio di vigilanza sulle tutele.
3.2. Di fronte all'asserita inerzia
dell'Ufficio di vigilanza sulle tutele, il qui ricorrente ha ritenuto di
formulare un'istanza d'intervento all'indirizzo del Consiglio di Stato, che
l'ha evasa il 4 luglio 2001.
Con
scritto 16 luglio 2001, l'insorgente chiede nondimeno che questo Tribunale si
chini sul merito della suddetta risoluzione governativa, non reputandosi
soddisfatto dal contenuto della stessa.
L'Esecutivo cantonale ha emanato la
decisione nella sua veste d'autorità di vigilanza sugli enti pubblici (art. 70
lett. f Cost. cantonale).
Sennonché, non vi è alcun disposto di legge
che preveda la possibilità d'impugnare mediante ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale
autorità di vigilanza su dipartimenti ed enti subordinati (cfr. RDAT n.
19/1981); esse sono perciò definitive.
3.3. In concreto il ricorrente invoca
l'applicazione dell'art. 307 CC, laddove prevede che, se il bene del figlio è
minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità
tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio (cpv. 1); in
particolare essa può ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire
loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una
persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione
(cpv.3).
Orbene, le decisioni dell'autorità di
vigilanza sulle tutele e curatele sono appellabili entro venti giorni alla
Camera civile del Tribunale di appello, così come prescritto dall'art. 39d LAC,
che rinvia all'abrogato art. 54a LAC, il quale presentava il medesimo tenore
dell'art. 48 della vigente LTC (si veda inoltre l'art. 423 cpv. 3 CPC). Ciò
vale anche per le misure di protezione del figlio o - più in generale - per le
misure prese in applicazione degli art. 296 segg. CC, la cui competenza incombe
alle autorità tutorie (si veda anche: art. 20 lett. b e 22 lett. e vRTC; cfr.
RDAT n. 60/1999 - I).
- Di
conseguenza, facendo nella specie difetto i presupposti stabiliti dalla legge
(art. 60 cpv. 1 PAmm) per la proposizione del gravame dinanzi a questo
tribunale, il ricorso deve essere respinto in ordine, siccome irricevibile per
incompetenza del tribunale adito.
La tassa
di giudizio è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm).
Visti gli art. 70 lett. f Cost. ticinese; 307 CC; art. 52
Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; art.
20 lett. b, 21, 22 lett. e, 22 lett. o, 92 Regolamento sulle tutele e curatele
del 18 gennaio 1951; 39d LAC; 424 CPC; 2, 3, 18, 28, 55, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster