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Numero d'incarto:
52.2001.18
Data decisione, Autorità:
22.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00018
Lugano
22 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso/petizione 11 gennaio 2001 di
contro il
Comune di __________
chiedente
- Viene accolta
l'istanza di ricorso contro la risoluzione del Municipio di __________ del 22
dicembre 2000 n. 1487/2000, pertanto:
-
la convenuta è
condannata a pagare all'attrice le somme salariali ingiustamente trattenute,
per un importo totale di fr. 24'867.90.-- (oltre ad ev. salari che la convenuta
dovesse non pagare all'attrice in corso di causa) più interessi al 5 %,
-
per i presenti
pagamenti salariali e per quelli futuri, la convenuta non potrà mai addebitare
all'attrice alcun costo, né potrà in alcun caso avanzare pretese per l'apertura
di un conto corrente.
-
L'istanza di
risarcimento a titolo di riparazione morale è accolta e pertanto la convenuta è
condannata a risarcire l'istante di una somma stabilita dall'apprezzamento del
Giudice.
-
Protestate spese.
richiamato l'art. 48 PAmm,
ritenuto, in
fatto
che
__________ lavora dal 1998 quale infermiera per il comune di __________ presso
il centro anziani __________;
che il 21 giugno 2000 la comparente ha
comunicato alla direzione della casa di avere chiuso il conto corrente sul
quale le veniva versato lo stipendio e di non essere intenzionata ad aprirne un
altro; da allora non ha più ricevuto lo stipendio;
che il 22 dicembre 2000 il municipio le ha
ordinato di aprire un conto corrente entro il 15 gennaio 2001;
che contro questa risoluzione __________ è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo con l'atto citato in
ingresso;
considerato, in
diritto
che
contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui
giudizio, salvo diversa disposizione di legge, è deducibile al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 208 LOC);
che nella misura in cui è configurabile come
ricorso l'atto va di conseguenza dichiarato irricevibile e trasmesso al
Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm);
che giusta l'art. 68 LOrd il Tribunale
cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni di natura
patrimoniale derivanti dal rapporto d'impiego tra i dipendenti pubblici ed il
datore di lavoro;
che i dipendenti comunali, fatta eccezione
dei docenti, non soggiacciono alla LOrd (art. 1 LOrd);
che l'atto inoltrato da __________ va di
conseguenza dichiarato irricevibile anche nella misura in cui è configurabile
come petizione;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- La
petizione/ricorso è irricevibile.
§. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato
per competenza.
-
La tassa di
giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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