AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.177
Data decisione, Autorità:
26.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00177
Lugano
26 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 maggio 2001 di
contro
la decisione 2 maggio 2001, no. 2028, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 22 febbraio 2001 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di due
mesi;
vista la risposta 6 giugno
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
1962, qui ricorrente, ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di
categoria B il 25 luglio 1980.
Successivamente
il suo comportamento alla guida è stato sanzionato in due occasioni con
provvedimenti amministrativi. Più precisamente, nel corso del 1993 gli è stata
revocata la licenza di condurre per la durata di un mese per aver circolato a
91/86 km/h in luogo ove vigeva il limite di 50 km/h; inoltre, il 7 maggio 1999,
è stato ammonito per aver circolato a 173/159 km/h in autostrada (limite 120
km/h).
B. Il 12 gennaio 2001, alle ore 21.41, l'insorgente, alla guida
della vettura "VW New Beatle" targata TI __________, ha circolato a
__________ ad una velocità, accertata mediante apparecchio radar Multanova, di
86 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 50
km/h.
C. A seguito della suddetta
infrazione, il 22 febbraio 2001, la Sezione della circolazione ha risolto di
revocare a __________ la licenza di condurre a scopo di ammonimento per un
periodo di due mesi, dal 23 marzo al 22 maggio 2001, autorizzando comunque in
tale periodo la guida di ciclomotori.
D. Adito dall'interessato,
il Consiglio di Stato, con giudizio 2 maggio 2001, ha respinto il gravame e
confermato il provvedimento di revoca. Considerati i precedenti del ricorrente
e la gravità dell'infrazione commessa, il Governo ha, in sostanza, ritenuto
corretti, adeguati e proporzionati alle circostanze sia il genere di misura
adottato che la sua durata. Ha inoltre negato la sussistenza di una reale
necessità di condurre per motivi professionali.
E. Contro il predetto
giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando la riduzione della durata della revoca a un mese e
la fissazione di tale periodo in corrispondenza del mese di agosto. Egli
rimarca di non aver mai causato alcun incidente, contesta la rilevanza della
precedente revoca, risalente al 1993, dato l'elevato numero di chilometri
percorsi nel frattempo (ca. 40'000 all'anno) e ribadisce le proprie esigenze di
spostamento per fini professionali.
F. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica ai sensi dell'art.
43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
-
Prima di
entrare nel merito del ricorso, occorre precisare che il provvedimento di
revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di
una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1
CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale,
che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale,
l'autorità giudicante deve poter statuire con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (Herzog,
Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, p. 371; Kley-Struller, Die
Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den
Führerausweisentzug, in: Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf- und
Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr, p. 111).
Il
Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con
pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella
giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.;
21.10. 1996 in re T.).
- 3.1. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato
terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16
cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente
ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3
LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione
e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento tenendo conto delle circostanze del caso, in particolare
della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17
cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). In ogni caso, la durata del provvedimento non può
essere inferiore a un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
3.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
all'interno delle località, il superamento del limite di velocità di 25 o più
km/h comporta, inevitabilmente, la revoca della licenza, giusta l'art. 16 cpv.
3 lett. a LCStr. In altri termini, oltre la soglia indicata, tale provvedimento
deve essere adottato senza alcun riguardo alle concrete circostanze della
fattispecie, ossia anche in caso di buona reputazione del conducente e di
condizioni favorevoli per la guida (cfr. DTF 124 II 475, consid. 2a; 124 II 97,
consid. 2b; 123 II 106 consid. 2c).
- Nel caso di specie, il ricorrente non contesta il provvedimento
di revoca in quanto tale che, in effetti, in applicazione della giurisprudenza
testé citata, risulta ineluttabile. Egli ne censura, per contro, la durata.
L'addebito
mosso all'insorgente si appalesa di rilevante gravità, dal momento che ha
oltrepassato di ben il 72% il limite di velocità di 50 km/h prescritto
all'interno dell'abitato di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso
la sicurezza della circolazione, tanto più se si considera che l'infrazione è
stata commessa in condizioni ambientali sfavorevoli (di notte e con la
pioggia).
Anche i
precedenti a carico dell'interessato denotano un'evidente gravità. Nel corso
degli ultimi otto anni egli si era infatti già reso protagonista in due
occasioni di manifesti eccessi di velocità. In particolare, risulta
significativo rilevare che la trasgressione compiuta il 5 febbraio 1999,
circolando in autostrada a 173/159 km/h, avrebbe dovuto essere sanzionata, di
principio, con la revoca della licenza, anziché con un semplice ammonimento
(cfr. DTF 124 II 475, consid. 2a). Se tale provvedimento fosse stato adottato,
la presente fattispecie costituirebbe un caso di recidiva ai sensi dell'art. 17
cpv. 1 lett. c LCStr, con la conseguente revoca del permesso di condurre per
almeno sei mesi.
Inoltre,
proprio la precedente revoca e l'ammonimento subiti avrebbero dovuto accrescere
la cautela e la sensibilità dell'insorgente al rispetto dei limiti di velocità.
Egli, dunque, non poteva non essere pienamente consapevole della gravità del
pericolo creato per la circolazione. La sua colpa non può dunque venir
considerata come lieve, proprio poiché recidivo specifico.
- Il ricorrente adduce di avere imperiosa necessità professionale
di condurre un veicolo a motore, dal momento che la sua attività, non meglio
precisata né, tantomeno, suffragata da riscontri probatori, consisterebbe nel
visitare i clienti e nel seguire l'evoluzione di cantieri.
5.1. La
giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e
soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di
lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di
non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi
rilevanti (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrechts,
vol. III, N. 2441 ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno
professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio
di proporzionalità, apprezzando in che misura il conducente verrebbe
maggiormente toccato dalla revoca, rispetto ad altri utenti, proprio per le sue
necessità lavorative. Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una
valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata
della misura (DTF 123 II 572, consid. 2c).
5.2. Per l'insorgente la necessità della
licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai
sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua
situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la
possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello
stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.
Anche ammettendo che nella sua professione
il ricorrente sia effettivamente obbligato a spostarsi in luoghi diversi per le
ragioni addotte, va tuttavia evidenziato che egli avrebbe comunque la
possibilità di far capo all'utilizzo di mezzi pubblici o di un ciclomotore, di
ricorrere all'aiuto di conoscenti oppure, verosimilmente, di concordare sul
posto di lavoro differenti modalità di impiego, per una durata temporale limitata.
In quanto esposto dall'insorgente, si
possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che
suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della
funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo
per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale.
Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato,
possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a cui si è accennato
in precedenza.
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente, della colpa che
gli è imputabile, dei precedenti a suo carico, nonché del fatto che non può
invocare una necessità professionale in senso stretto di guidare veicoli a
motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata di due mesi del provvedimento di revoca
appare conforme al diritto e più che rispettosa del principio di proporzionalità.
In effetti, per le ragioni già esposte (cfr. consid. 4), egli avrebbe
addirittura potuto incorrere in una sanzione più grave.
-
Deve essere
parimenti disattesa la richiesta del ricorrente di stabilire il periodo di
revoca compatibilmente con i propri impegni di lavoro. In effetti,
all'amministrato non compete alcun diritto in tal senso. Ammettere il contrario
significherebbe porsi in contrasto con la natura afflittiva del provvedimento
di revoca.
-
In esito a
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 cpv. 1 CEDU; 16 cpv. 3 e 17 cpv. 1
LCStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster