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Numero d'incarto:
52.2001.166
Data decisione, Autorità:
27.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00166
Lugano
27 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 maggio 2001 della
contro
la decisione 24 aprile 2001 del Consiglio di Stato
(n. 1885), che ha annullato la licenza edilizia 9 gennaio 2001 rilasciata
alla ricorrente dal municipio di __________, per la formazione di
un'esposizione di articoli da giardino e la posa di una recinzione sul mapp.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
22 maggio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
1° giugno 2001 di
__________;
-
8 giugno 2001 del comune
di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 agosto
2000 la __________, ha inoltrato una domanda di costruzione avente per oggetto
la realizzazione di un'esposizione di articoli da giardino, di un allevamento
di cani, di una recinzione, di alcuni posteggi e dell'accesso al mapp.
__________ RFD di __________. Il fondo si trova in zona edificabile (zona J,
artigianale industriale) e confina a NE con la strada cantonale.
B. __________,
__________ e __________, comproprietarie del vicino mapp. __________, hanno
sollevato tempestiva opposizione al rilascio della suddetta licenza, reputando
insufficiente e talora contraddittoria la documentazione presentata
dall'istante, e rilevando un contrasto delle opere progettate con la legge sulle
strade (LStr, RL 7.2.1.2). Hanno inoltre censurato la compatibilità
dell'attività di allevamento di cani con la destinazione della zona.
C. La
__________ ha rinunciato, con lettera 10 settembre 2001, alla domanda di costruzione
relativa all'allevamento di cani.
D. Il 22
settembre 2000, il Dipartimento del territorio/servizi generali (in seguito:
"DT/sg") si è opposto alla domanda di costruzione della __________,
ritenuto che le opere progettate contrasterebbero con la normativa della LStr,
in particolare con i disposti relativi agli accessi, alla visuale ed alla linea
di arretramento dalla strada cantonale (avviso cantonale n. 29165).
E. Il 30
ottobre 2000 si è svolto un esperimento di conciliazione tra la __________ ed
il DT/Sezione della progettazione, che ha subordinato il parere favorevole ad
una serie di prescrizioni, prima fra tutte l'ottenimento dal vicino di un
diritto di passo sul mapp. __________, per formare un nuovo accesso (rapporto 7
novembre 2000 del DT/Sezione della progettazione).
Il municipio ha quindi invitato la
__________ a presentare una nuova domanda di costruzione in ossequio alle
prescrizioni dipartimentali. Ciò non è avvenuto, essendo mancato l'accordo del
proprietario del mapp. __________.
F. Nel
frattempo, il 23 novembre 2000 il DT/sg ha emesso un nuovo avviso cantonale, in
sostituzione di quello negativo del 22 settembre 2000. Il DT/sg ha subordinato
il proprio preavviso favorevole all'introduzione nella licenza edilizia di una
serie di condizioni e prescrizioni relative agli accessi, alla posa del
cancello, agli arretramenti, alla recinzione del fondo. Ha inoltre imposto alla
__________ di definire con il centro manutenzione di __________ i dettagli
esecutivi dell'accesso e di quanto confina con la strada cantonale.
G. Il
municipio, rilevata una discrepanza tra il nuovo avviso (23 novembre 2000) ed
il rapporto 7 novembre 2000 del DT/Sezione della progettazione, ha invitato il
DT ad un chiarimento, anche in merito a questioni di natura tecnica relative
all'accesso.
Il 18
dicembre 2000, il DT/Sezione della progettazione, dopo un ulteriore incontro di
conciliazione con la __________ ha elencato al municipio le condizioni cui
sottoporre la licenza di costruzione. Il DT/Sezione della progettazione ha
specificato che:
"l'accesso al mapp. __________ avviene dall'esistente sulla
cantonale, che permette di usufruire della proprietà comunale definita come
strada di quartiere (attualmente non realizzata). Preso atto di questa
disponibilità, inviato [rectius: invitiamo] il
vostro municipio ad elaborare un accordo che permetta così la formazione di un
accesso più sicuro".
H. In data 9
gennaio 2001, respinta parzialmente l'opposizione di __________, __________ e
__________, il municipio ha rilasciato alla __________ la licenza edilizia,
richiamando le condizioni poste dal DT ed inserendo ulteriori condizioni di
diritto comunale.
Relativamente agli accessi, la licenza -
così come indicato nell'avviso dipartimentale 23 novembre 2000 - prescrive che:
"- l'ingresso al fondo deve avvenire dall'attuale accesso comunale
(mapp. __________);
- l'attuale accesso agricolo al fondo deve essere eliminato;
(…)
- prima dell'inizio dei lavori l'istante dovrà contattare il centro
di manutenzione stradale di __________ (…) e la cancelleria comunale per
definire i dettagli esecutivi dell'accesso".
I. Il 24
aprile 2001 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto dalle
opponenti e, di conseguenza, ha annullato la licenza edilizia. Pur giudicando
conforme l'attività espositiva con la destinazione della zona artigianale
industriale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che i piani presentati dalla
__________ e le condizioni imposte dal municipio non siano sufficientemente
chiari, e lascino sussistere assoluta incertezza relativamente alla formazione
dell'accesso e dei posteggi.
L. La
__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro
il predetto giudizio, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente sostiene che il municipio
avesse il dovere d'invitarla a correggere la domanda di costruzione in ossequio
alle condizioni imposte dal Dipartimento: rilasciando, invece, la licenza sulla
base di una documentazione non sufficientemente chiara, il municipio avrebbe di
fatto provocato il ricorso delle opponenti. La causa del ricorso risiederebbe
in un'omissione di natura formale imputabile all'esecutivo comunale; di
conseguenza, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto annullare la licenza e
rinviare gli atti al municipio, anziché accogliere semplicemente il ricorso,
accollando spese e ripetibili alla __________.
M. Il
Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi
nelle tesi contenute nel proprio giudizio. Ad identica conclusione giungono
__________, __________ e __________, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario,
nel seguito.
Il comune
di __________ chiede invece che venga confermata la decisione municipale del 9
gennaio 2001.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva della ricorrente, rappresentata in giudizio
dall'amministratrice unica, è certa (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta
l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della documentazione
necessaria. I progetti, precisa l'art. 11 RALE, devono in particolare fornire
tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e
l'estensione delle opere previste. Essi devono comprendere il piano delle
sistemazioni esterne con i dettagli degli accessi (art. 12 cpv. 1 lett. e
RALE).
Scopo di queste prescrizioni è quello di
assicurare all'autorità la possibilità di operare una verifica approfondita
della conformità dell'intervento con il diritto materialmente applicabile. Tali
norme sono inoltre destinate a permettere ad eventuali opponenti di esercitare
compiutamente i loro diritti di difesa (RDAT II - 2000, N. 31).
- La
mancanza di completezza e congruenza dei piani annessi alla domanda di costruzione
non è contestata: la __________ ha ammesso in questa sede che i piani
presentati non sono sufficienti a fornire un'idea esatta sui progetti da
realizzare.
L'esame
dei piani allegati alla domanda di costruzione permette infatti di constatare
una certa carenza di indicazioni in merito all'esecuzione dei parcheggi e
dell'accesso per i visitatori (che dovrà essere utilizzato anche dai fornitori,
dato che si impone la chiusura dell'attuale accesso agricolo direttamente dalla
strada cantonale). Dal piano in questione e dalle condizioni cui è stata
sottoposta la licenza si può desumere che detto accesso dovrebbe aprirsi sulla
strada comunale mapp. __________. Come ha affermato il DT/Sezione della
progettazione nel proprio scritto 18 dicembre 2000 al municipio, tale strada
comunale, in realtà, non è ancora stata realizzata. Inoltre non sono
sufficientemente chiare le dimensioni e la precisa ubicazione dell'accesso medesimo.
Tali
circostanze vanno debitamente considerate nel giudizio sulla sicurezza dell'opera,
nonché nella valutazione dell'eventuale impatto negativo per il fondo delle opponenti.
- Corrette
appaiono quindi le deduzioni del Consiglio di Stato laddove esigono la
presentazione di piani maggiormente dettagliati per la realizzazione
dell'accesso.
Non possono invece essere condivise le
conseguenze che la precedente istanza ha tratto dalle carenze riscontrate a
livello di progettazione.
Nelle particolari circostanze del caso
concreto, il mancato esercizio della facoltà di esigere completazioni
attribuita dall'art. 11 cpv. 3 RALE all'autorità amministrativa non si
giustifica. Considerata la facilità con cui potevano essere acquisite agli atti
le informazioni mancanti, l'annullamento dell'intera procedura appare come una
conseguenza eccessiva, ovvero contraria al principio di proporzionalità (RDAT I
Da questo
profilo ed entro questi limiti, il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio
governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché,
assunte le informazioni mancanti sull'esecuzione dell'accesso, statuisca
nuovamente sulle impugnative inoltrate dalle resistenti e dalla rilasciataria
della controversa licenza.
- Dato l'esito,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e non si
assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 21 LE; 11, 12 RLE; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 24 aprile 2001 del Consiglio
di Stato (n. 1885) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 9 gennaio 2001
rilasciata dal municipio di __________ alla ricorrente è annullata;
1.3. gli atti sono retrocessi al Consiglio di
Stato affinché, completata l'istruttoria, statuisca nuovamente sui ricorsi
inoltratigli dalle parti.
-
Non si
prelevano né spese né tassa di giustizia.
-
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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