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Numero d'incarto:
52.2001.143
Data decisione, Autorità:
21.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00142-143
Lugano
21 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 3 maggio 2001 della
__________,
patr. da: lic.jur. __________
contro
-
la decisione 5 aprile 2001 (n. 21) con cui il
dipartimento delle istituzioni ha respinto il reclamo 16 gennaio 2001
dell'insorgente contro l'imposizione delle tasse d'allacciamento alla rete di
distribuzione dell'acqua potabile concernenti i mapp. __________, __________
e __________ di __________;
-
la decisione 10 aprile 2001 (n. 1700) con cui il
Consiglio di Stato ha dichiarato respinto il ricorso 16 gennaio 2001
dell'insorgente contro l'imposizione delle tasse di allacciamento alla rete
delle canalizzazioni concernenti i mapp. __________, __________ e
12__________1 di __________;
viste le risposte:
-
17 maggio 2001 del Dipartimento
delle istituzioni;
-
21 maggio 2001 del
municipio di __________;
-
22 maggio 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella
seconda metà degli anni 80 la __________ ha edificato delle abitazioni ai mapp.
__________, __________ e __________ di __________, che ha successivamente
venduto. L'allacciamento degli immobili alle reti delle canalizzazioni e dell'acqua
potabile ha avuto luogo nel corso del 1988.
B. Nel corso
del 1999 il municipio di __________ ha emesso a carico dei rispettivi
proprietari dei mapp. __________, __________ e __________ le tasse d'allacciamento
alle reti delle canalizzazioni e dell'acqua potabile. Aditi da questi ultimi,
il Consiglio di Stato e il dipartimento delle istituzioni hanno annullato le
tassazioni, adducendo che poteva essere imposto unicamente il proprietario al
momento dell'allacciamento. Con decisioni 19 dicembre 2000 il municipio di
__________ ha pertanto notificato i tributi in rassegna alla __________.
C. a) Con ricorso
16 gennaio 2001 la __________ è insorta avverso l'imposizione delle tasse
d'allacciamento alla rete delle canalizzazioni dinanzi al Consiglio di Stato,
al quale ha domandato di annullarle in quanto prescritte.
b) Con reclamo di identica data la __________
si è aggravata al dipartimento delle istituzioni contro l'imposizione delle
tasse di allacciamento alla rete dell'acqua potabile, postulando il loro annullamento
per lo stesso motivo.
D. a) Con
decisione 5 aprile 2001 il dipartimento delle istituzioni ha respinto il
reclamo. Esso ha considerato che le tasse soggiacevano a prescrizione
decennale, ma che quest'ultima aveva iniziato a decorrere solo quando il
municipio aveva potuto disporre di tutti gli elementi necessari alla
determinazione dei tributi. Dal momento che i valori della stima ufficiale
degli edifici allacciati, che servivano per la fissazione delle tasse, erano
stati accertati nel mese di novembre 1997 ed erano entrati in vigore il 1. gennaio
1998, la percezione delle stesse non era prescritta.
b) Con decisione 10 aprile 2001 il Consiglio
di Stato ha riservato la stessa sorte, adducendo gli stessi motivi, al ricorso
relativo alle tasse di allacciamento alla rete delle canalizzazioni.
E. Con ricorsi
separati del 3 maggio 2001 la __________ insorge davanti a questo Tribunale
contro le menzionate decisioni. La ricorrente ribadisce la prescrizione delle
tasse in esame, asserendo che la prescrizione è iniziata a decorrere il giorno
dell'allacciamento degli immobili. Chiede pertanto il loro annullamento.
Il Consiglio di Stato, il dipartimento delle
istituzioni e il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione
dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC per quanto concerne le
tasse d'allacciamento alla rete delle canalizzazioni; art. 40 LMSP per quelle
d'allacciamento alla rete dell'acqua potabile). I ricorsi sono inoltre
tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa
(art. 43 PAmm). I gravami sono dunque ricevibili in ordine; possono inoltre
essere decisi sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm),
con un unico giudizio (art. 51 PAmm).
-
Attraverso
le decisioni impugnate Governo e dipartimento hanno disatteso l'eccezione di
prescrizione delle controverse tasse, sollevata dall'insorgente. Eccezione che
quest'ultima riafferma in questa sede.
2.1. Il
regolamento delle canalizzazioni (RC) e il regolamento dell'azienda acqua potabile
(RAAP) di __________ non prevedono la prescrizione delle pretese in rassegna.
Le norme pertinenti (art. 33 RC e 20 RAAP) si limitano difatti a prevede l'imposizione
delle tasse di allacciamento in funzione del valore di stima delle costruzioni.
La prescrizione, quale principio generale del diritto, si applica tuttavia alle
pretese di diritto pubblico anche in assenza di una base legale esplicita. In
tale ipotesi il giudice si attiene alla disciplina che il diritto pubblico ha
stabilito per casi analoghi; in loro assenza, il termine di prescrizione
dev'essere determinato in conformità dei principi generali, ossia in analogia a
quelli stabiliti dal diritto privato: per le prestazioni uniche si applica
pertanto, di principio, il termine di prescrizione di 10 anni, per le prestazioni
periodiche quello di 5 anni (RDAT II-1996 n. 3 consid. 3b con rinvii; inoltre
Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3.a edizione,
Zurigo 1998, n. 627 segg.).
2.2. In
concreto, in assenza di casi analoghi cui far riferimento, le autorità
inferiori hanno assoggettato i controversi tributi, dovuti una volta tanto al
comune, al termine di prescrizione di 10 anni. Questo assunto, peraltro
incontroverso, merita di essere condiviso. Litigiosa è invece la data in cui la
prescrizione ha iniziato a decorrere. Tale data corrisponde, in assenza di una
esplicita normativa di diritto pubblico, com'è il caso nella fattispecie, a
quella dell'esigibilità del credito (Imboden /Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 34 B IV a; art. 130 cpv. 1 CO). Quest'ultima
data è espressamente regolata per quanto concerne la tassa di allacciamento
alla rete delle canalizzazioni. Giusta l'art. 10 del decreto esecutivo
concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3
febbraio 1977, la tassa di allacciamento è infatti dovuta al momento in cui
viene effettuato l'allacciamento stesso. Il principio è inoltre ribadito
all'art. 33 RC di __________, giusta cui "al momento
dell'allacciamento" il municipio preleva una tassa del 5‰ sul valore
di stima della costruzione. Nel silenzio - sull'argomento - dell'art. 20 RAAP
questa soluzione dev'essere applicata anche alla tassa di allacciamento alla
rete di distribuzione dell'acqua potabile, che ha la stessa natura giuridica
dell'omonima tassa relativa alle canalizzazioni, ossia di tassa di
utilizzazione (cfr. RDAT II-1991 n. 8 consid. 3), e che viene inoltre percepita
una volta tanto in funzione di un'analoga prestazione dell'ente pubblico (cfr.
nello stesso senso, in assenza di regolamentazione, la sentenza del Tribunale
amministrativo bernese riportata per esteso in Imboden/Rhinow/Krähenmann, op.
cit., Nr. 34 A).
2.3. Nel caso in esame l'allacciamento degli
edifici ai mapp. __________, __________ e __________ alla rete delle canalizzazioni
e a quella di distribuzione dell'acqua potabile ha avuto luogo al momento della
loro costruzione, ovvero nel corso del 1988. Dal momento che il municipio ha
imposto alla __________ le controverse tasse di allacciamento con decisioni 19
dicembre 2000, bisogna ritenere - come sostiene l'insorgente - che, a quel
momento, i tributi erano prescritti.
Le
istanze inferiori hanno ritenuto che la prescrizione ha iniziato a decorrere
solo quando il municipio ha potuto disporre, a titolo definitivo, di tutti gli
elementi necessari alla determinazione dei tributi: dal momento che i valori
della stima ufficiale degli edifici allacciati, che servivano per la fissazione
delle tasse, erano stati accertati nel mese di novembre 1997 ed erano entrati
in vigore il 1. gennaio 1998, la percezione delle stesse non era prescritta.
L'opinione del Consiglio di Stato e del dipartimento non può essere condivisa.
In effetti, essa omette di considerare che l'esigibilità del credito - che fa
scattare la decorrenza del termine di prescrizione - è espressamente
regolamentata, in maniera diversa, dalla legislazione cantonale e comunale per
quanto concerne la tassa di allacciamento alla rete delle canalizzazioni e che
tale ordinamento dev'essere applicato anche all'omonima tassa relativa alla rete
di distribuzione dell'acqua potabile. La tesi delle istanze inferiori
condurrebbe del resto in pratica, nel concreto caso, ad ammettere un raddoppio
del termine di prescrizione decennale: prolungamento eccessivo se rapportato
sia alla lunghezza già più che sufficiente di tale termine sia alla necessità,
per l'ente pubblico, di incassare speditamente il tributo in funzione della
prestazione offerta all'utente. Se quindi il municipio di __________ avesse
voluto tutelarsi convenientemente dal pericolo della prescrizione delle sue
pretese nei confronti della ricorrente in attesa dell'accertamento dei valori
della stima ufficiale delle costruzioni, avrebbe - ad esempio - potuto
richiedere a quest'ultima un acconto sui tributi calcolato sul presumibile valore
della stima ufficiale degli edifici, che avrebbe potuto agevolmente e
prudenzialmente calcolare a questo scopo. Tale richiesta, oltre ad essere
nell'interesse stesso del comune, avrebbe avuto come effetto di interrompere la
prescrizione decennale delle pretese, che avrebbe pertanto nuovamente
incominciato a decorrere integralmente da quella data. Nel diritto pubblico, difatti,
diversamente da quello privato, ogni azione con cui il creditore fa valere il
credito nei confronti del suo debitore spiega effetto interruttivo della
prescrizione (Imboden/Rhinow/Krähen-
mann, op.
cit., Nr. 34 B IV c). Dev'essere, da ultimo, rilevato che anche seguendo la
tesi appena affacciata, il municipio avrebbe comunque potuto salvaguardare il
termine di prescrizione delle sue pretese senza dover avanzare richieste di
acconto nei confronti della ricorrente: bastava che le notificasse i
controversi tributi subito dopo l'entrata in vigore dei valori della stima
ufficiale degli edifici interessati, ovvero all'inizio del 1998.
- Sulla
scorta di quanto precede i ricorsi devono essere accolti e le decisioni impugnate
annullate. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del comune di
__________, intervenuto nella lite a tutela di interessi economici (art. 28
PAmm). Esso è inoltre tenuto a versare alla ricorrente, assistita da un
avvocato, delle adeguate ripetibili, a valere per le due istanze ricorsuali
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC, 40, 42 LMSP, 23, 18, 28,
31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono accolti.
§. Sono pertanto annullate:
-
la
decisione 5 aprile 2001 (n. 21) del dipartimento delle isti- tuzioni;
-
la decisione 10 aprile 2001 (n. 1700 ) del
Consiglio di Stato;
-
le
decisioni 19 dicembre 2000 con cui il municipio di __________ ha imposto alla
__________ le tasse d'allaccia- mento alla rete delle canalizzazioni e
di distribuzione del- l'acqua potabile concernenti i mapp. __________,
__________ e __________ di quel comune;
-
La tassa di
giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del comune di __________, il quale è
inoltre tenuto a versare alla ricorrente fr. 800.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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