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52.2001.13 ΓÇó Inadmissibility of appeal against reopening disciplinary proceedings
52.2001.13Altro tribunale17 gen 2001Dismissed
An employee of the Canton Ticino appealed against the State Council’s decision to reactivate disciplinary proceedings that had been suspended while a criminal case was pending. The Administrative Court held that such a reactivation decision is not among the appealable decisions exhaustively listed in the civil servants legislation and that the requirements for an appeal against an incidental procedural order were likewise absent because no irreparable harm was shown. The appeal was therefore declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs of CHF 200.
Art. 66 et 67 LOrd; art. 44 PAmm: la réactivation d’une procédure disciplinaire suspendue en attendant l’issue d’une enquête pénale n’est pas une décision susceptible de recours lorsque la liste légale des décisions attaquables est exhaustive et que les conditions du recours contre une décision incidente ne sont pas réalisées. Une décision d’organisation de la procédure n’ouvre voie de droit que si elle cause un préjudice irréparable; à défaut, le recours est irrecevable. Les frais suivent l’issue du litige (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.13
Data decisione, Autorità: 17.01.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00013
Lugano 17 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 gennaio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 dicembre 2000 (no. 5751) con cui il Consiglio di Stato riattiva il procedimento disciplinare aperto a carico del ricorrente;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente, lic. iur. __________, è da anni alle dipendenze dello Stato in qualità di giurista presso il Dipartimento Istruzione e Cultura (DIC);
che il 24 agosto 2000 il Procuratore generale ha aperto un procedimento penale a carico del ricorrente per titolo di denuncia mendace, tentata truffa ed eventualmente tentata estorsione, accettazione di doni, minaccia, calunnia e diffamazione;
che con risoluzione dello stesso giorno il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico dell'insorgente;
che con la stessa decisione il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare fino a conclusione dell'inchiesta penale;
che il 6 dicembre 2000 il Procuratore generale ha inviato alla Sezione delle risorse umane un rapporto sull'inchiesta in corso;
che, preso atto di questo rapporto e della proposta del ricorrente di rescindere il rapporto d'impiego con riconoscimento di un'indennità d'uscita parziale ai sensi dell'art. 18 LStip, il 20 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha riattivato il procedimento disciplinare;
che contro questa decisione __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, richiamata la decisione di sospendere l'inchiesta disciplinare sino a conclusione di quella penale, l'insorgente sottolinea la necessità di attendere il giudizio della magistratura penale;
considerato, in diritto
che secondo l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che secondo l'art. 66 cpv. 2 LOrd le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 LOrd;
che, giusta l'art. 67 cpv. 1 LOrd, il dipendente ha il diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di 15 giorni contro le seguenti decisioni:
a) la sospensione provvisionale (art. 38);
b) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio (art. 32);
c) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi (art. 32);
d) l'assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell'organico (art. 32);
e) la destituzione (art. 32);
f) la disdetta (art. 60).
che la decisione di riattivare un procedimento disciplinare sospeso in attesa della conclusione dell'inchiesta penale non rientra manifestamente nel novero delle decisioni impugnabili secondo la norma suddetta; tanto meno sono dati i presupposti dell'art. 68 LOrd;
che, già per questo motivo, il ricorso va dichiarato irricevibile;
che la decisione censurata, di natura incidentale, in quanto ordinatoria del procedimento, non sarebbe nemmeno impugnabile dal profilo dell'art. 44 PAmm, poiché non provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 66, 67 LOrd; 3, 18, 28, 44, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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