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Numero d'incarto:
52.2001.122
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00122
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 aprile 2001 di
contro
la decisione 3 aprile 2001 del Consiglio di Stato
(n. 1501) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 13 dicembre 2000 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per l'edificazione di due case monofamiliari nella zona
residenziale R2 (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
2 maggio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
9 maggio 2001 dell'arch.
__________;
-
21 maggio 2001 del
Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame
di impatto ambientale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 6
ottobre 2000 l'arch. __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire due case monofamigliari nella zona residenziale R2, su un
terreno in pendio (part. n. __________ RF);
che alla domanda si sono opposti alcuni
vicini, fra cui la ricorrente __________, proprietaria del fondo contermine sul
lato N (part. n. __________ RF), che ha contestato l'intervento soprattutto dal
profilo estetico ed ambientale;
che, raccolto il preavviso del Dipartimento
del territorio, il 13 dicembre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini;
che con giudizio 3 aprile 2001 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta le impugnative
contro di esso inoltrate dagli opponenti;
che in relazione alle censure di natura
estetica ed ambientale sollevate dalla ricorrente __________, il Consiglio di
Stato ha escluso che nella controversa edificazione fossero ravvisabili gli
estremi di un intervento deturpante; la passerella veicolare prevista per
accedere alla casa più bassa non potrebbe, in particolare, essere considerata
parte integrante della facciata e non sarebbe nemmeno fonte di immissioni
intollerabili per il fondo dell'insorgente;
che contro il predetto giudizio governativo
la soccombente si aggrava davanti a questo Tribunale, chiedendo che sia
annullato assieme alla controversa licenza;
che in questa sede l'insorgente ripropone e
sviluppa le censure sollevate invano in prima istanza con riferimento
all'inserimento estetico delle costruzioni nel quadro del paesaggio;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula particolari osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il
beneficiario della licenza edilizia, contestando succintamente le tesi
dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione attiva
dell'insorgente, proprietaria del fondo contermine a quello dedotto in
edificazione e già opponente, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi, oltre
ad essere sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta,
emerge in modo chiaro dalla documentazione fotografica agli atti, mentre quella
dell'oggetto della contestazione è deducibile dai piani;
che giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i
paesaggi ed i panorami pittoreschi non devono essere deturpati; sono vietate le
modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri
valori del paesaggio; sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni
e ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in
contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in
genere;
che, come rettamente ed esurientemente
illustrato dal Consiglio di Stato con riferimento alla dottrina ed alla
giurisprudenza, il concetto di deturpazione presuppone un notevole effetto sfavorevole
sul quadro del paesaggio; non basta che la costruzione non lo abbellisca o lo
danneggi leggermente; il contrasto con le preesistenze deve essere
significativo ed immediatamente percettibile anche da parte di persone prive di
particolare sensibilità estetica o di speciale indirizzo artistico;
che questo tribunale, chiamato a statuire su
censure d'ordine estetico connesse all'applicazione del DLBN, non può rivedere
liberamente l'apprezzamento esercitato dall'autorità decidente; esso deve
limitarsi a verificare che la valutazione operata dall'autorità cantonale in
sede di preavviso non violi il diritto, segnatamente dal profilo di un
esercizio abusivo del potere discrezionale ad essa riservato dalle disposizioni
del DLBN o di un'interpretazione insostenibile dei concetti giuridici indeterminati
che quest'ultime contengono;
che, nell'evenienza concreta, le controverse
costruzioni verrebbero a sorgere ai margini di un vasto insediamento di casette
monofamiliari costruite in stile tradizionale sulle falde del __________,
situato all'interno di un comprensorio dichiarato paesaggio pittoresco;
che l'espressione architettonica dei
controversi edifici, costituiti di parallelepipedi contrassegnati da un
elemento architettonico che incornicia le facciate rivolte verso valle, si
distingue chiaramente da quella delle costruzioni circostanti;
che per quanto opinabile possa apparire
all'insorgente, l'aspetto estetico delle costruzioni avversate non è tuttavia
stravagante o indecoroso; il fatto che si scosti da quello degli edifici
circostanti non è atto, in particolare, a suscitare nell'osservatore sensazioni
di disagio estetico;
che nemmeno la piccola passerella, lunga 9 m
e larga 3, che permette ai veicoli di accedere all'autorimessa della casa più
bassa ad un'altezza di un paio di metri dal suolo, suscita turbamento estetico;
che, contrariamente a quanto assume
l'insorgente, questo elemento non costituisce un prolungamento della facciata N
della casa in questione; tanto mano possono esservi ravvisati gli estremi di un
opera lesiva del comune senso estetico;
che, non procedendo da un esercizio abusivo
del potere d'apprezzamento che le disposizioni in esame conferiscono all'autorità
decidente, la valutazione estetica dell'intervento, operata della CBN in sede
di preavviso, regge perfettamente alle generiche critiche sollevate dall'insorgente;
che del tutto inconsistenti sono le censure
che l'insorgente ripropone in questa sede in relazione alle immissioni
derivanti al suo fondo dal suddetto manufatto;
che il modestissimo traffico veicolare
connesso all'autorimessa servita dalla passerella rientra indubitabilmente nei
limiti posti dalla legislazione ambientale; non v'è motivo per ritenere che
tali immissioni non siano contenute nella maggior misura possibile dal punto di
vista tecnico e dell'esercizio e che non superino i valori di pianificazione
(art. 11 LPAmb; 7 OIF);
che, stando così le cose, il ricorso,
palesemente infondato, per non dire temerario, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia è posto a carico
dell'insorgente secondo soccombenza;
visti gli art. 21 LE; 2 DLBN; 3 RBN; 11 LPAmb; 7 OIF;
3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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