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Numero d'incarto:
52.2001.121
Data decisione, Autorità:
30.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00121
Lugano
30 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 aprile 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 marzo 2001, no. 1402, del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 8 febbraio 2001 con cui il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato le licenze
di condurre ciclomotori e veicoli a motore (revoca di sicurezza per inidoneità
caratteriale);
vista la risposta 2 maggio
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 18
maggio 2000 la Sezione della circolazione ha revocato ad __________ (1983) la
licenza di condurre ciclomotori, ottenuta nel 1997, e quella di allievo conducente
di motoleggere (cat. F) per la durata di due mesi, per aver circolato con un ciclomotore
manomesso, il 31 gennaio 2000, e con uno scooter, senza possedere la relativa
licenza, il 25 marzo seguente. La durata del provvedimento è stata successivamente
prolungata di un ulteriore mese, poiché l'interessato è stato colto alla guida
di un ciclomotore il 9 agosto 2000, durante il periodo di revoca.
b) Il
16 settembre 2000 __________ ha nuovamente circolato nonostante la revoca. Egli
è infatti stato sorpreso in sella ad uno scooter manomesso e potenzialmente in
grado di raggiungere la velocità di 80 km/h. Nella medesima occasione non si è
arrestato all'ordine della polizia, dandosi alla fuga, e ha transitato in luogo
ove vige il segnale "divieto di accesso".
B. a) Dopo che
il 30 ottobre 2000 l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione a condurre
motoleggere, con risoluzione 30 novembre 2000, la Sezione della circolazione ha
disposto nei confronti dello stesso la revoca della licenza relativa ai veicoli
a motore a titolo preventivo e cautelativo, con effetto immediato e a tempo
indeterminato, ordinandogli inoltre di sottoporsi ad una perizia psico-tecnica.
b) Sulla scorta del referto peritale 16
gennaio 2001 dello psicologo del traffico lic. psic. __________, l'8 febbraio
2001 l'autorità dipartimentale ha modificato la propria precedente decisione, risolvendo
di revocare a tempo indeterminato sia la licenza di condurre ciclomotori che
quella per i veicoli a motori. Nel contempo ha precisato che nessun riesame
sarebbe stato concesso prima del febbraio 2002 per la riammissione alla guida
di ciclomotori e prima del febbraio 2003 per i veicoli a motore, previo
superamento, per quanto concerne quest'ultima categoria, di un nuovo esame
psico-tecnico. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
C. Con
giudizio 28 marzo 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. In sostanza,
il Governo, ritenendo esaustivo ed attendibile il rapporto peritale, ha giudicato
legittima e giustificata la misura amministrativa decisa dall'autorità di prime
cure. Ha inoltre respinto la richiesta di ammissione al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, il soccombente è insorto dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che l'avversato provvedimento venisse
modificato in una revoca della licenza di condurre veicoli a motore della
durata di sei mesi e ribadendo la richiesta di beneficiare dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, corredata, il 26 luglio 2001,
dall'apposito certificato municipale. L'insorgente ha contestato il referto
dello psicologo del traffico, a suo dire superficiale e tendenzioso, e, riservandosi
di produrre in un secondo tempo un rapporto medico-psichiatrico, ha postulato
l'allestimento di una perizia giudiziaria. Fondandosi sui buoni risultati e
sugli apprezzamenti raccolti sia in ambito scolastico che in quello
professionale, ha negato di manifestare problemi caratteriali tali da renderlo
inidoneo alla guida. Di conseguenza, la sanzione irrogata sarebbe arbitrariamente
severa e lederebbe il principio di proporzionalità.
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle
motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. Il 13
giugno 2001 il ricorrente ha prodotto la dichiarazione medica 7 giugno 2001 allestita
dal dr. med. __________ psichiatra e psicoterapeuta, il quale si è distanziato
dalle risultanze del precedente referto peritale e ha giudicato eccessivamente
severo e non propriamente educativo il provvedimento revocatorio adottato.
G. a) Preso
atto della suddetta dichiarazione, questo tribunale ha ordinato l'allestimento
di una nuova perizia per mano del PD dr. phil. __________, psicologo del
traffico presso la "Psychiatrische Universitätsklinik" di
__________, che il 4 dicembre 2001 ha reso il proprio referto, su cui si
tornerà nel seguito.
b)
Invitato a formulare osservazioni a proposito di tale rapporto, il ricorrente
ha rilevato che lo stesso ne ha riconosciuto l'idoneità alla guida di
ciclomotori e motoleggere già al momento dell'esame peritale, il 1° settembre
2001. D'altro canto, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il perito
giudiziario avrebbe condiviso le conclusioni del lic. psic. __________, se
avesse esperito la propria analisi nel medesimo periodo.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato
da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze
degli accertamenti peritali esperiti da questo tribunale. Le audizioni del
ricorrente e della di lui madre non appaiono invece atte a procurare la
conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1
PAmm).
1.2. Nel
caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo
di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del
diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e
all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se
l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e
completo (art. 62 PAmm).
- A norma
dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza per allievo
conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate,
rispettivamente devono essere revocate, se l'interessato, quale conducente, non
dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni
e di avere riguardo per i terzi. L'art. 36 cpv. 1, 1° periodo OAC prevede
inoltre che l'autorità amministrativa del cantone di domicilio revochi la
licenza di condurre ciclomotori alle persone che non ne sono idonee.
Giusta
l'art. 17 cpv. 1bis LCStr, la licenza di condurre e la licenza per allievo conducente
sono revocate per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a
guidare un veicolo a motore per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca
comporta un periodo di prova di almeno un anno.
La revoca
a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una
prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994
n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna
1966, pag. 40). Considerato che ciò non è di facile deduzione, le autorità sono
tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione.
Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo
qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si
comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 ss.). Nel
giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la
sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un
esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I 1994 n. 64
consid. 4a, pag. 152).
- 3.1. Le
autorità inferiori hanno fondato la revoca delle licenze sulle risultanze della
perizia 16 gennaio 2001, allestita dal lic. psic. __________, psicologo del
traffico designato dal Consiglio di Stato. Egli dal colloquio avuto con il
ricorrente ha tratto "un'impressione desolante". In sostanza,
quest'ultimo presenterebbe lacune educative tali da renderlo un potenziale
pericolo per la sicurezza stradale, essendo privo dei fondamenti dell'etica
della guida, carenza aggravata inoltre dai limiti di un'intelligenza non
brillante. Per questi motivi il perito ha proposto un piano rieducativo strutturato
sulla riammissione graduale alla guida, in funzione delle differenti categorie
di veicoli: revoca della licenza per ciclomotori fino a maggio 2002 e per
motoleggere (cat. F) fino a maggio 2003, rilascio della licenza di allievo conducente
per altri veicoli (cat. B) non prima di maggio 2004.
3.2. Come esposto in narrativa, la
risoluzione 8 febbraio 2001 della Sezione della circolazione, confermata dal
Consiglio di Stato, ricalca solo parzialmente la suddetta proposta del perito.
In particolare, revocata la licenza di condurre veicoli a motore a tempo
indeterminato, l'autorità dipartimentale ha escluso ogni riesame per la riammissione
alla guida degli stessi fino a febbraio 2003. Benché espresso in termini invero
ambigui, tale giudicato si riferisce, beninteso, unicamente ai veicoli a motore
per i quali l'insorgente ha conseguito la licenza di condurre, vale a dire le
motoleggere (cat. F). A fortiori potrebbe naturalmente assumere, se confermato,
anche valore pregiudiziale in caso di istanza per il rilascio della licenza di
allievo conducente per altri veicoli. Tuttavia, non è ammissibile negare
un'autorizzazione, prima che l'interessato ne faccia richiesta. Eventuali
motivi di diniego di una licenza vanno infatti verificati al momento della
presentazione della relativa istanza (cfr. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkersrechts, Vol. III, N. 2142).
3.3. Il dr. med. __________, nella
dettagliata dichiarazione medica allestita il 7 giugno 2001 ha espresso
valutazioni divergenti dalle conclusioni a cui era giunto il lic. psic.
__________ dopo aver visitato a due riprese l'insorgente ed averlo sottoposto
ad un test MMPI elaborato. Il quadro clinico scaturitone non sarebbe
catastrofico come descritto nella perizia __________, poiché l'esplorando
avrebbe manifestato remissività, rispetto dell'autorità e capacità
d'autocritica.
In siffatte evenienze, questo tribunale ha
ritenuto imprescindibile, in virtù dell'art. 9 OAC, l'allestimento di un
ulteriore perizia, commissionata al PD dr. phil. __________.
- 4.1. Il
perito giudiziario ha esaminato il ricorrente il 1° settembre 2001, sottoponendolo
a vari test ed effettuando un'investigazione esplorativa specifica. L'apprezzamento
complessivo dei test d'intelligenza esperiti (Dual-Task, WAIS e test delle matrici
progressive standard) ha rivelato un livello d'intelligenza critico per la
guida. Per contro, la capacità di reazione e di elaborazione dati nell'ambito
della percezione è risultata ottima. L'interessato è comunque apparso immaturo,
ingenuo, nervoso, insicuro e sottomesso. Per quanto concerne più
specificatamente l'idoneità caratteriale alla guida, le argomentazioni addotte
dal peritando in merito alle quattro infrazioni commesse nel giro di soli nove
mesi sono state giudicate poco chiare, la capacità di esposizione superficiale
e vaga. Tali infrazioni vanno tuttavia correlate alla noncuranza giovanile del
ricorrente e non a disturbi della personalità in senso psichiatrico. Inoltre,
sia il periodo relativamente lungo già trascorso senza disporre delle licenze
di condurre, sia gli esami psicologici e psichiatrici a cui l'interessato si è
sottoposto a tre riprese, hanno raggiunto, sempre a detta del perito, il loro
fine pedagogico. L'insorgente ha infatti acquisito coscienza delle proprie,
specifiche responsabilità nonché dell'importanza di attenersi alle regole della
strada. Egli si è altresì dimostrato consapevole delle possibili conseguenze,
sul piano amministrativo, di ulteriori infrazioni.
Esprimendosi a proposito della perizia
__________, il PD dr. phil. __________ la ritiene sostanzialmente convincente,
benché ne censuri varie affermazioni, in quanto non supportate da prove
concrete, e reputi esagerato il pessimismo espresso a proposito del carattere
del ricorrente. Ad ogni modo, tenuto conto dell'attitudine complessivamente
molto problematica manifestata da quest'ultimo al momento della prima perizia,
l'esperto giudiziario conclude che, a quel tempo, egli stesso avrebbe espresso
un giudizio di inidoneità assoluta alla guida. Per contro, al momento del
proprio esame, il perito ha reputato l'interessato idoneo alla guida di
ciclomotori e motoleggere. Inoltre ha considerato che, trascorso un anno di
prova senza infrazioni, la medesima conclusione potrà venir tratta anche in
riferimento agli altri veicoli a motore.
4.2. La perizia allestita dal PD dr. phil.
__________ appare chiara, approfondita e sorretta da una motivazione coerente.
I risultati a cui approda si rivelano credibili e convincenti. D'altronde, gli
stessi confermano e precisano le valutazioni cautamente ottimistiche già
espresse in precedenza dal dr. med. __________. Inoltre, come testé osservato,
la relativa divergenza con il referto del lic. psic. __________ è dovuta, in
sostanza, alla positiva evoluzione dell'insorgente dopo l'allestimento di tale
perizia, circostanza di cui, per la verità, occorreva comunque tener conto al
momento della formulazione della prognosi e, di riflesso, della fissazione del
termine di prova (cfr. Schaffauser, op. cit., N. 2183 e 2193).
In definitiva, non si ravvisano dunque
valide ragioni per scostarsi dalle proposte formulate dal perito in merito alle
licenze di condurre ciclomotori e motoleggere, atteso che, dal profilo
giuridico, deve ad ogni modo essere rispettato il termine imperativo di cui
all'art. 17 cpv. 1 bis, 2° periodo LCStr (cfr. consid. 5). Per i motivi già
esposti, le considerazioni relative all'idoneità alla guida di altri veicoli
esulano dal presente procedimento, benché, ovviamente, se ne potrebbe tener
conto, qualora l'insorgente postulasse l'ottenimento di ulteriori
autorizzazioni (cfr. consid. 3.2.).
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve di conseguenza essere
parzialmente accolto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto.
In effetti, il provvedimento di revoca delle
licenze si è protratto, di fatto, per oltre un anno, vale a dire per un lasso
di tempo maggiore rispetto alla durata semestrale proposta con il gravame.
Entro tali limiti, l'impugnativa risulta dunque priva di interesse pratico ed
attuale per l'interessato e, di conseguenza, va dichiarata, per l'appunto,
priva d'oggetto (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
N. 2 ad art. 43 PAmm). D'altro canto, l'accoglimento dell'impugnativa non può
certo condurre all'annullamento puro e semplice della contestata decisione dipartimentale,
dal momento che la revoca di sicurezza era, di per sé, ampiamente giustificata.
L'esito del gravame comporta, per contro, la riduzione del termine di prova per
la riammissione alla guida sia di ciclomotori che di veicoli di categoria F al
termine minimo di un anno imposto dalla legge (art. 17 I bis, 2° periodo
LCStr). Siccome detto termine giunge a scadenza nel corso dell'incipiente mese
di febbraio, l'autorità dipartimentale, a cui formalmente compete la decisione
circa la riammissione alla guida, procederà direttamente in tal senso, senza
riesaminare ulteriormente l'idoneità del soggetto.
Ritenuto che già dinanzi al Consiglio di
Stato il gravame non appariva totalmente infondato, vista la severità con cui
sono stati fissati i termini di prova, la domanda di assistenza giudiziaria,
accertate le precarie condizioni finanziarie dell'insorgente e della sua
famiglia, va accolta per entrambe le sedi (art. 30 PAmm). Già per questo
motivo, non si assegnano ripetibili (cfr. STA inedita 3 giugno 1998 in re
K.E.R.) e vanno poste a carico dello Stato le spese peritali.
Non si prelevano né ulteriori spese né tassa
di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 17 cpv.
1bis LCStr; 36 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61 e 65
PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Nella
misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. a)
la risoluzione 28 marzo 2001, no. 1402, del Consiglio di Stato è annullata;
b) la
decisione 8 febbraio 2001, no. 426, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, è modificata nel senso che il periodo di prova per la
riammissione del ricorrente alla guida di ciclomotori e veicoli a motore (cat.
F) è fissato in un anno e giunge pertanto a scadenza l'8 febbraio 2002.
1.2. Gli
atti sono ritornati alla Sezione della circolazione affinché riammetta il
ricorrente alla guida di ciclomotori e veicoli a motore (cat. F) dalla data
summenzionata.
-
Non si prelevano
né tassa di giustizia né spese.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria è accolta per entrambe le sedi.
§.
Di conseguenza, il patrocinatore del ricorrente è invitato a trasmettere al
Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale.
-
Le spese
peritali sono a carico dello Stato del Canton Ticino.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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