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Numero d'incarto:
52.2001.105
Data decisione, Autorità:
18.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00105
Lugano
18 maggio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 aprile 2001 di
contro
la decisione 6 marzo 2001 (no. 1025) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 17 ottobre 2000 con cui il municipio di __________ le nega la
licenza edilizia per aprire un varco di m 2.50 chiuso da un cancello nel muro
di cinta del fondo di cui è comproprietaria (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
24 aprile 2001 da
__________;
24 aprile 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 25
febbraio 2000 __________ ha chiesto al municipio di __________, sotto forma di
semplice notifica, il permesso di formare un varco largo m 2.50, munito di
cancello nel muro di cinta della part. n. __________ RF, di cui è proprietaria
in comunione ereditaria assieme al fratello __________ ed alla sorella
__________, in modo da accedere alla strada di campagna antistante, di
proprietà del patriziato;
che alla domanda, pubblicata all'albo e
notificata ai vicini, si sono opposti gli altri comunisti proprietari del
fondo, nonché i vicini __________ ed __________;
che con decisione 17 ottobre 2000 il
municipio di __________ ha respinto la domanda in considerazione
dell'opposizione dei coeredi, che si erano rifiutati di firmarla;
che con giudizio 6 marzo 2001 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di
esso interposta da __________;
che, richiamati gli art. 647a - e CC,
disciplinanti i rapporti fra i comproprietari, il Governo ha in sostanza
ritenuto che l'opposizione degli altri coeredi impedisse alla ricorrente di
disporre del fondo per l'esecuzione di lavori che, eccedendo gli atti di ordinaria
amministrazione, richiederebbero il consenso della maggioranza dei membri della
comunione ereditaria;
che contro il predetto giudizio governativo
la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;
che l'insorgente rileva di essere
proprietaria del fondo, in qualità di coerede, nella misura del 62.50 %:
circostanza, questa, che l'autorità di ricorso avrebbe omesso di considerare e
che le permetterebbe di disporre del fondo a fini edilizi anche senza il consenso
degli altri coeredi;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dal municipio di __________, che non formulano particolari
osservazioni;
che ad identica conclusione perviene
__________, che pone in evidenza l'inutilità dell'accesso, asserendo che
verrebbe realizzato all'unico scopo di ostacolare la sua richiesta di passo necessario,
attorno alla quale è in lite con la sorella davanti al Pretore di Locarno-Campagna;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la
legittimazione attiva della ricorrente è certa; il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine;
che, giusta l'art. 4 LE, la domanda di
costruzione, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere presentata
al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del
fondo e dal progettista (cfr. anche art. 8 cpv. 2 RLE);
che la norma tutela soprattutto gli
interessi dell'autorità, permettendole di respingere in limine domande di
costruzione insuscettibili di tradursi in realizzazioni concrete, poiché
all'istante fa difetto il diritto di disporre liberamente del fondo dedotto in
edificazione (RDAT 1990 N. 50, 118; STA 27.4.99 in re condominio P.; 12.1.99 in
re R.);
che la legittimazione a chiedere il permesso
di costruzione è una questione pregiudiziale, che l'autorità amministrativa
deve risolvere in base alla regole del diritto civile, tenendo comunque presente
che lo scopo della procedura di rilascio del permesso di costruzione non è
quello di stabilire se l'istante ha effettivamente diritto di disporre del
fondo, bensì quello di accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si
oppone all'esecuzione del lavori previsti;
che l'autorità può quindi anche rinunciare a
prevalersene, rilasciando il permesso a richiedenti sprovvisti della facoltà di
disporre; il permesso così accordato resta comunque valido;
che, a norma dell'art. 602 cpv. 2 CC,
disciplinante i rapporti fra i membri della comunione ereditaria, i coeredi
dispongono in comune dei diritti inerenti alla successione, sotto riserva delle
facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per
legge o per contratto;
che il singolo coerede può disporre dei beni
della successione senza il consenso degli altri membri della comunione
ereditaria soltanto per atti di ordinaria amministrazione od urgenti ed indifferibile
(Tuor / Picenoni, Berner Kommentar, ad art. 602 CC N. 20 e rimandi);
che la presentazione di una domanda di
costruzione per l'apertura di un varco nel muro di cinta del fondo di proprietà
della comunione ereditaria di cui la ricorrente è membro non costituisce né un
atto di ordinaria amministrazione, né un atto urgente ed indifferibile;
che non avendo la ricorrente dimostrato di
essere abilitata da particolari disposizioni legali o contrattuali a
rappresentare o ad amministrare la successione, la presentazione della
controversa domanda di costruzione richiedeva pertanto il consenso di tutti i
coeredi;
che il fatto che la ricorrente asserisca di
vantare sulla successione maggiori diritti dei coeredi è privo di rilievo; tale
circostanza non l'abilita, in particolare, a disporre singolarmente ed in contrasto
con i coeredi a fini edilizi della proprietà comune;
che, stando così le cose, la decisione
governativa impugnata merita conferma, siccome sostanzialmente immune da
violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 21 LE; 602 CC; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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