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Numero d'incarto:
52.2001.103
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00103
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 aprile 2001 di
__________ e __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 marzo 2001 del Consiglio di Stato
(n. 1194) che annulla la licenza edilizia 12 settembre 2000 rilasciata dal
municipio ai ricorrenti per la ristrutturazione di un manufatto (ripostiglio)
sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
10 aprile 2001 del
Consiglio di Stato;
-
12 aprile 2001 del
municipio di __________;
-
30 aprile 2001 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. I
ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione,
situata a __________ nella zona di __________ (part. n. __________ RF), ad una
distanza di circa m 1.50 dalla casa d'abitazione della resistente __________,
che sorge direttamente sul confine del fondo contermine sul lato SW (part. n.
__________ RF). Lo spazio fra i due fondi era occupato da un manufatto adibito
a ripostiglio, chiuso da serramenti vetrati e dotato di un tetto ad una falda,
appoggiato alle facciate degli stabili delle parti in lite, rispettivamente ad
un muro che li unisce sul lato verso monte.
b. Senza alcun permesso, nei primi mesi del
2000 i ricorrenti hanno ristrutturato il ripostiglio, sostituendo la parete vetrata
con una in muratura dotata di porta metallica e posando al posto del tetto una
soletta in cemento armato sorretta sul lato SW da un muro appoggiato alla
facciata dello stabile della resistente. Nel vano così ricavato hanno istallato
l'impianto di riscaldamento (bruciatore) ed una macchina da lavare.
c. Analogamente sollecitati dal municipio,
il 10 maggio 2000 i ricorrenti hanno chiesto il rilascio della licenza in
sanatoria per l'opera eseguita abusivamente. Alla domanda si è opposta
__________, contestando l'intervento soprattutto dal profilo delle distanze dal
confine e tra edifici.
d. Con decisione 12 settembre 2000 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo che l'intervento fosse
da configurare alla stregua di un semplice lavoro di miglioria di una
costruzione accessoria.
B. Con
giudizio 13 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza in
sanatoria, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dalla vicina
opponente.
In sostanza, il Governo ha escluso che
l'opera potesse essere considerata accessoria e che l'intervento potesse essere
configurato come un semplice lavoro di miglioria di una costruzione esistente
in contrasto con il diritto. Ha quindi annullato la licenza siccome lesiva
delle distanze prescritte per le costruzioni principali.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti a questo
tribunale, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Secondo i ricorrenti, il manufatto sarebbe
di natura accessoria, mentre la ristrutturazione rientrerebbe nei limiti di una
di un lavoro di trasformazione non sostanziale, ammesso dall'art. 39 RLE.
D. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni. Il municipio
ne postula invece l'accoglimento rinviando alle osservazioni presentate in
prima istanza.
Ad opposta conclusione perviene la vicina
__________, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dei ricorrenti, beneficiari della licenza annullata, è
certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani annessi alla
domanda di costruzione e dalle fotografie prodotte dalla resistente. Il
sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare quindi atto a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del giudizio.
- L'edificazione
nella zona di __________ è retta dall'art. 26 NAPR, che rinvia all'art. 25,
disciplinante l'attività edilizia nella zona di costruzione intensiva.
Per la distanza tra edifici fa stato l'art.
3 cpv. 1 lett. d NAPR, che la fissa in 6 m. Quella da confine è invece di 3 m
(art. 4 cpv. 1 lett. c NAPR). Restano riservate le facilitazioni previste
dall'art. 11 NAPR in tema di distanze applicabili alle costruzioni accessorie:
a confine o a m 1.50 verso un fondo aperto, in contiguità o a 3 m verso un
edificio senza aperture, rispettivamente a 4 m verso un edificio con aperture.
"Fatta eccezione per le zone in riva
al lago", dispone poi l'art. 3 cpv. 2 NAPR, "gli
edifici preesistenti possono essere ricostruiti sui vecchi ingombri anche
quando le suddette distanze non sono rispettate, purché il loro volume non
venga aumentato in maniera apprezzabile".
La disposizione, stando al commento annesso
alle NAPR, "mira innanzitutto a favorire il mantenimento e il
ripristino dei nuclei tradizionali. A tal fine", soggiunge il suddetto
commento, "viene ammesso un lieve aumento dei volumi per consentire
soluzioni più razionali ed adeguate, ad esempio per la creazione di servizi
igienici o di impianti di riscaldamento". In sostanza, l'ordinamento
sancito dall'art. 3 cpv. 2 NAPR permette di autorizzare interventi volti a
perpetuare le costruzioni preesistenti in contrasto con il diritto posteriore.
Va quindi oltre quanto dispone l'art. 39 RLE, che, di principio, permette
soltanto di ripararare e mantenere le costruzioni esistenti in contrasto con il
diritto, escludendo i lavori di trasformazione sostanziali.
L'art. 3 cpv. 2 NAPR è di portata generale.
Esso si applica tanto alle costruzioni principali, quanto a quelle accessorie.
Non v'è invero motivo plausibile per limitarne il campo d'applicazione alle
costruzioni principali.
- Nell'evenienza
concreta, il controverso intervento rientra indubitabilmente nel quadro degli
interventi ammissibili in base all'art. 3 cpv. 2 NAPR. Esso si configura
infatti come un intervento di ricostruzione di un manufatto preesistente in
contrasto con la distanza minima di 4 m, prescritta dall'art. 11 cpv. 4 NAPR
per le costruzioni accessorie per rapporto ad edifici con aperture, qual è la
casa della resistente. Il modico aumento dell'ingombro sul lato rivolto verso
valle, conseguente alla sostituzione del tetto ad una falda con una soletta
piana, rientra nei limiti di una ragionevole tolleranza ed è compensato dalla
riduzione della volumetria sul lato opposto.
Indipendentemente dalla questione a sapere
se il manufatto sia da configurare come costruzione accessoria e se
l'intervento rientri nei limiti dei lavori ammissibili secondo l'art. 39 RLE,
già per questo motivo, l'impugnativa va pertanto accolta, annullando la
decisione governativa censurata e ripristinando la licenza rilasciata in sanatoria
dal municipio ai ricorrenti.
La tassa di giustizia e le ripetibili di
entrambe le istanze sono a carico della resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 11, 25, 26 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 13 marzo 2001 del Consiglio di
Stato (n. 1194) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 12 settembre 2000
rilasciata ai ricorrenti dal municipio di __________ è confermata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della resistente, che rifonderà ai ricorrenti
fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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