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Numero d'incarto:
52.2001.100
Data decisione, Autorità:
23.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00100
Lugano
23 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 marzo 2001 del
Comune di __________
contro
la risoluzione 21 marzo 2001, no. 1281, del
Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 14 dicembre 2000 presentato da
__________ avverso l'ordinanza 23 novembre 2000 del municipio di __________,
concernente le tariffe per la fornitura di acqua potabile per l'anno 2000;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che nel
comune di __________ la distribuzione di acqua potabile é gestita da un'apposita
azienda municipalizzata (AAP) e retta da uno specifico regolamento (RAAP) e dal
relativo tariffario d'applicazione, regolarmente approvati dal Dipartimento
delle Istituzioni in data 4 ottobre 2000;
che, in ossequio
a tali normative, il municipio di __________, con risoluzione del 23 novembre
2000, ha promulgato un'ordinanza che fissa le tariffe per l'anno 2000;
che, con
tempestivo ricorso, __________, domiciliata a __________, ha impugnato la
predetta ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato;
che, a
mente della ricorrente, le avversate tariffe sarebbero l'inevitabile risultanza
dell'ingiustificata revoca, da parte del Dipartimento delle Istituzioni, della
ratifica di un credito straordinario di fr. 1'000'000.-, deliberato dal
consiglio comunale a favore dell'AAP, che avrebbe permesso una riduzione delle
tasse imposte all'utenza;
che l'Esecutivo cantonale ha respinto il
gravame con risoluzione del 21 marzo 2001, adducendo che le tariffe stabilite
dal municipio rientrerebbero nei limiti posti dal RAAP e dal relativo
tariffario ed inoltre che le censure sollevate dalla ricorrente sarebbero improponibili,
in quanto riferite a decisioni ampiamente cresciute in giudicato;
che la decisione governativa indicava la
facoltà di interporre ricorso contro la stessa nel termine di 15 giorni presso
questo tribunale;
che contro tale giudicato il comune di
__________ insorge ora davanti a questo tribunale, postulando in particolare
l'esame della legalità della precitata decisione 26 marzo 1998 del Dipartimento
delle Istituzioni;
considerato, in
diritto
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si
riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che, in
virtù dell'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un
ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;
che, a norma dell'art. 13 lett. d LMSP, il
municipio é competente per approvare le tariffe delle aziende municipalizzate,
le quali, in quanto atto normativo di carattere generale e astratto, costituiscono
delle ordinanze ai sensi dell'art. 192 LOC (RDAT II-94 n. 11);
che, per costante giurisprudenza, a questo
tribunale non compete il controllo astratto delle norme di diritto comunale
bensì solo quello concreto, all'occasione cioè di specifici casi d'applicazione
delle norme stesse (RDAT II-94 n. 11; RDAT I-93 n. 10);
che le conseguenze di un'errata indicazione
delle vie ricorsuali non possono in alcun caso consistere nel rendere
competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);
che, pertanto, il ricorso risulta
irricevibile per difetto di competenza materiale di questo tribunale;
che, a titolo puramente abbondanziale, si
osserva come, nell'ambito della presente vertenza, non sia evidentemente possibile
rimettere in discussione la decisione dipartimentale del 26 marzo 1998, rimasta
peraltro incontestata da parte del comune, mediante la quale é stata negata a
quest'ultimo la possibilità di assegnare all'AAP un contributo a fondo perso di
fr. 1'000'000.-, votato dal consiglio comunale e ratificato dall'allora
Dipartimento dell'Interno il 3 dicembre 1990;
che questo tribunale ha già avuto modo a
reiterate riprese di occuparsi della problematica succitata, non mancando di
evidenziare che la decisione dipartimentale del 26 marzo 1998 esplica effetto
vincolante per il comune e per gli utenti e non é, comunque, lesiva del diritto
(cfr. STA 16 agosto 1999 in re G. L.; STA 11 luglio 2000 in re C. L.);
che, di conseguenza, mal si comprende
l'agire del municipio, il quale, benché cognito dei giudizi testé richiamati,
invoca per l'ennesima volta, in un contesto del tutto inappropriato, l'asserita
illegittimità della decisione 26 marzo 1998, addirittura promuovendo la
presente procedura ricorsuale;
che, inoltre, sussistono quantomeno forti
perplessità circa la legittimazione ricorsuale a qualsivoglia livello
dell'autorità municipale, che pretende, paradossalmente, di impugnare
un'ordinanza da lei stessa promulgata e ritenuta perfettamente legittima dalla
decisione governativa qui contestata;
che, in esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, con attribuzione di
tasse di giustizia e di spese all'ente pubblico ricorrente, intervenuto in lite
a tutela di interessi pecuniari propri (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13 LMSP; 192, 208, 209 LOC; 3, 28, 43,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giudizio di fr. 500.- é posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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