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Numero d'incarto:
52.2000.96
Data decisione, Autorità:
30.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00096
Lugano
30 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 aprile 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 marzo 2000 del Consiglio di Stato
(n. 1145) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la licenza edilizia 23 novembre 1999 rilasciata dal municipio di
__________ a __________ per l'allargamento e la sistemazione di un passo
pubblico pedonale (part. n. __________ e __________ RFP);
viste le risposte:
-
20 aprile 2000 di
__________;
-
19 aprile 2000 del
Consiglio di Stato;
-
4 maggio 2000 del
Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ è proprietario di una casa d'abitazione situata a
__________ nella zona residenziale (part. n. __________ RF). L'accesso al fondo
è assicurato da una strada privata, in proprietà coattiva (part. n. __________
RF), che corre lungo il confine E del fondo del resistente __________ (part.
no. __________ RF) e sbocca su un passo pubblico pedonale di proprietà dal comune
(part. n. __________, __________ RF).
B. L'8 marzo
1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di modificare
il suddetto passo pubblico nel tratto che corre lungo il confine N del suo
fondo, allargandolo di circa 70 cm sul suo terreno e modificandone la pendenza
in modo da permettere ai veicoli di accedere all'autorimessa che aveva nel
frattempo realizzato nell'angolo NW della sua proprietà.
Alla domanda si è opposto __________,
contestando l'intervento dal profilo della sua conformità con il PR, che
riserva il passo in questione ai pedoni.
Con decisione 23 novembre 1999 il municipio
ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione.
C. Contro la
predetta decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento.
Esperita una visita in luogo, il 22 marzo
2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso per carenza di
legittimazione attiva dell'insorgente, che avrebbe agito unicamente per
tutelare l'interesse generale alla legalità dell'amministrazione. Intervenendo
quale autorità di vigilanza sui comuni, il Governo ha comunque annullato la
licenza, nella misura in cui era riferita all'area pubblica, per incompetenza
del municipio ad autorizzare l'intervento. Trattandosi di un'opera viaria,
competente a rilasciare il permesso sarebbe il tribunale d'espropriazione. Pur
dandogli sostanziale soddisfazione il Consiglio di Stato ha condannato il
ricorrente al pagamento della tassa di giustizia.
D. Contro il
predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo in particolare l'annullamento della tassa di giustizia.
Rivendicata la legittimazione attiva
l'insorgente riprende e sviluppa in questa sede le argomentazioni addotte senza
successo in prima istanza.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che contesta dettagliatamente le
tesi sollevate dall'insorgente con riferimento alla natura del passo pubblico.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ e __________
senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Nella
misura in cui l'insorgente contesta il giudizio con cui il Consiglio di Stato
gli ha negato la potestà ricorsuale e l'ha condannato al pagamento di una tassa
di giustizia, la legittimazione attiva è certa. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 LPAmm).
- 2.1. Il
riconoscimento della legittimazione attiva presuppone anzitutto che il
ricorrente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui
situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un
rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri
della comunità. Il ricorrente deve inoltre essere portatore di un interesse
personale diretto, attuale e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per
il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a
rimuovere. Il semplice interesse alla tutela del principio di legalità o della
situazione di terzi non basta. L'insorgente deve essere rendere verosimile di
trarre un qualche vantaggio pratico dall'accoglimento del ricorso (Scolari, Commento,
II. ed, ad art. 21 LE, n. 935 seg. e rimandi).
2.2. Nel caso concreto, il Consiglio di
Stato ha riconosciuto che la situazione dell'insorgente è legata all'oggetto
della contestazione da un rapporto particolare, suscettibile di conferirgli la
qualità per agire in giudizio. In quanto comproprietario di una strada in
coattiva (part. no. __________ RF), che sbocca sul passo pedonale, oggetto
della licenza impugnata, il ricorrente rientra invero nel novero di quelle
persone che per situazione sono legate al provvedimento censurato da un
rapporto più stretto di quello che intercorre con gli altri membri della
comunità.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia escluso
che l'insorgente fosse anche portatore di un interesse personale, diretto e
concreto a contestare la licenza per il pregiudizio che questa gli arrecherebbe.
L'interesse di cui l'insorgente si prevale non sarebbe per nulla diverso da
quello generale. Il suo ricorso sarebbe pertanto da configurare alla stregua di
un'actio popularis.
A prima vista, l'interesse fatto valere in
causa dall'insorgente non appare più pronunciato di quello che può animare gli
altri membri della comunità. Non è in particolare dato di vedere immediatamente
quale utilità pratica possa derivare all'insorgente dall'accoglimento del
ricorso. Un esame più attento permette tuttavia di riconoscere al ricorrente un
certo interesse ad evitare che all'intersezione tra la strada coattiva ed il
passo pubblico pedonale affluiscano veicoli provenienti da W, ovvero dal tratto
che è attualmente aperto soltanto al transito di pedoni e di biciclette. Un
simile interesse, anche se non appare particolarmente significativo, è comunque
abbastanza differenziato da permettere il riconoscimento della legittimazione
attiva.
Ne discende che il giudizio
d'irricevibilità, reso dal Consiglio di Stato per presunta mancanza d'interesse
del ricorrente, non può essere tutelato.
- Giusta
l'art. 65 PAmm, quando l'istanza inferiore - a torto - non è entrata nel merito
del ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione
impugnata e rinviarle gli atti affinché statuisca nuovamente sull'impugnativa.
In concreto, si può prescindere da un
rinvio, poiché il Consiglio di Stato, intervenendo quale autorità di vigilanza
sui comuni, ha comunque dato soddisfazione all'insorgente annullando la licenza
censurata. Questo tribunale può quindi limitarsi ad annullare la tassa di
giustizia posta a carico del ricorrente.
- Dato che
la vertenza si riduce tutto sommato alla questione relativa ai costi del procedimento
di prima istanza, questo tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili sono invece a carico del
resistente, che si è opposto senza successo all'impugnativa.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 22 marzo 2000 del
Consiglio di Stato (n. 1145) è riformata nel senso dei considerandi, annullando
la tassa di giustizia posta a carico del ricorrente.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il
resistente __________ rifonderà fr. 300.-- al ricorrente a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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