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Numero d'incarto:
52.2000.80
Data decisione, Autorità:
05.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00080
Lugano
5 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 marzo 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 1° marzo 2000 (n. 922) del Consiglio di
Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 20 gennaio 2000 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore
per la durata di 4 mesi e 15 giorni;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ ha ottenuto la licenza di
condurre veicoli a motore della categoria B il 10 agosto 1988;
che il 5 dicembre 1999, il ricorrente ha
circolato in territorio di Avegno in stato di ebrietà (tasso di concentrazione
alcolica dell'ordine dell'1.14-1.44 °/°°);
che, nell'affrontare una curva piegante a
sinistra, egli ha perso negligentemente la padronanza di guida del veicolo ed
ha invaso la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza, fuoriuscendo
dal campo stradale e urtando il cordolo nonché la roccia ivi esistente; la
vettura si è in seguito fermata parzialmente di traverso occupando il
marciapiede e l'esistente posteggio;
che per tali motivi, con decisione 20
gennaio 2000 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni
gli ha revocato - in virtù degli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett.
a/b LCStr - la licenza di condurre veicoli a motore dal 10 dicembre 1999 al 24
aprile 2000 compreso, negando l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
che con giudizio 1° marzo 2000 il Consiglio
di Stato ha respinto il gravame ed ha confermato la decisione dipartimentale,
negando anch'esso l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
che il Governo ha in sostanza ritenuto come
la durata - obbligatoria - della revoca della licenza di condurre stabilita in
quattro mesi e mezzo dall'autorità di prime cure fosse conforme al principio di
proporzionalità;
che l'Esecutivo cantonale ha fondato il
proprio giudizio prendendo in considerazione la colpa dell'interessato, il
cumulo delle infrazioni commesse ed il fatto che egli non aveva una necessità
professionale di condurre veicoli a motore;
che __________ insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo postulando - previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame - che il periodo di revoca venga ridotto a tre mesi e
mezzo;
che il ricorrente lamenta una violazione del
principio di proporzionalità, invocando in sostanza l'assenza di precedenti, il
basso tasso di alcolemia riscontrato nel suo sangue e la necessità di
utilizzare un veicolo a motore sia per poter recarsi all'ospedale per delle
imprecisate cure sia per poter portare la moglie al lavoro a __________;
che all'accoglimento del gravame si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni; dal canto suo,
il dipartimento si riconferma nelle motivazioni poste a fondamento della
decisione impugnata, non opponendosi tuttavia all'eventuale concessione
dell'effetto sospensivo al gravame;
che con decreto d'accusa 6 marzo 2000 (DAP
481/2000), cresciuto in giudicato il 26 aprile successivo, __________ è stato
condannato dal Procuratore pubblico per i fatti in rassegna a dieci giorni di
detenzione - sospesi condizionalmente con un periodo di prova di un anno -
nonché ad una multa di fr. 1'000.–, per circolazione in stato di ebrietà e per
infrazione alle norme della circolazione;
che invitato dal Tribunale ad esprimersi su
tali risultanze, l'insorgente non ha formulato osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di
Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr;
che il gravame è presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm);
che la durata litigiosa della revoca fissata
in quattro mesi e mezzo dall'autorità dipartimentale è nel frattempo trascorsa;
che il ricorrente mantiene comunque
l'interesse ad ottenere una decisione che accerti la legittimità del
provvedimento adottato nei suoi confronti dal dipartimento;
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la licenza di condurre può essere
revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2
LCStr); in questo caso, la durata della revoca dev'essere di almeno un mese
(art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr);
che la licenza di condurre deve essere
revocata se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett.
b LCStr); in questa circostanza, la durata deve essere di almeno due mesi (17
cpv. 1 lett. b LCStr);
che secondo costante giurisprudenza del
Tribunale federale, l'art. 68 CP (concorso di reati o di disposizioni penali) è
applicabile per analogia per determinare la durata della revoca di una licenza
di condurre qualora siano dati più motivi che la giustifichino (DTF 122 II 183
consid. 5b con rinvii);
che l'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso; in particolare, essa deve tenere conto della
colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a
motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC);
che l'autorità amministrativa competente ad
ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi
dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato
(DTF 121 II 217 consid. 3a);
che, in concreto, il ricorrente non contesta
di aver circolato in stato di ebrietà, il cui tasso di concentrazione alcolica
è stato dell'1.14-1.44 °/°°;
che la guida in stato di ebrietà è
considerata una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale
(Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III,
n. 2457);
che l'insorgente, non solo si è messo alla
guida sotto l'influsso dell'alcool, ma ha pure compromesso la sicurezza del
traffico per aver perso la padronanza di guida e invaso la corsia di contromano
delimitata dalla linea di sicurezza (v. verbale d'interrogatorio 10 dicembre
1999 del ricorrente da parte della Polizia cantonale; decreto d'accusa 6 marzo
2000, agli atti);
che le infrazioni commesse dal ricorrente
sono da considerare gravi;
che la conclusione non cambierebbe nemmeno
se fosse stato abbagliato dai fari di una vettura che sopraggiungeva in senso
contrario; la perdita di padronanza del veicolo andrebbe comunque sempre ancora
ricondotta in larga misura allo stato psicofisico col quale circolava;
che stante quanto precede, tenuto conto
della gravità delle infrazioni commesse dall'insorgente, della sua colpa per
essersi messo alla guida in stato di ebrietà e dell'inesistenza di una sua
necessità a far uso di un veicolo per motivi professionali, la durata del
provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di __________, nonostante la
sua assenza di precedenti, appare del tutto conforme al diritto;
che, fissando la durata della revoca in
quattro mesi e quindici giorni, la Sezione della circolazione non ha quindi
violato il principio della proporzionalità;
che nella misura in cui non è diventato
privo d'oggetto, il ricorso va pertanto respinto;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3 lett. b, 17 cpv.
1 lett. a/b LCStr; 33 cpv. 2 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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