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Numero d'incarto:
52.2000.79
Data decisione, Autorità:
25.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00079
Lugano
25 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 marzo 2000 di
__________ e __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 febbraio 2000, no. 794, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la
risoluzione 30 novembre 1999, con la quale il municipio di __________ ha
negato loro il rilascio della licenza edilizia per la posa di una tettoia al
mappale no. __________ di loro proprietà;
viste le risposte:
-
21 marzo 2000 del
municipio di __________;
-
27 marzo 2000 degli
opponenti __________ e __________ e __________;
-
29 marzo 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione
situata a __________ (part. n. __________ RFD), su un terreno in pendio. Tra la
facciata N dell'edificio principale e la costruzione che sorge sul fondo contermine
(part. n. __________), immediatamente oltre il confine, v'è un manufatto in
cemento armato, parzialmente interrato, adibito al ricovero degli attrezzi, il
cui tetto piano è utilizzato come posteggio. Sul lato rivolto verso valle, dal
quale è accessibile, l'altezza del manufatto, è di circa m 3.50, misurata dal
terreno sistemato al parapetto.
Il 25 agosto 1999 i ricorrenti hanno
notificato al municipio l'intenzione di coprire il posteggio con una tettoia a
volta in materiale sintetico, addossata direttamente alla casa d'abitazione e
sostenuta sul lato N da tre colonne, alte m 1.50, poste ad una distanza
variante tra m 0.20 e 0.75 dal confine verso il fondo contermine. A valle del
locale ripostiglio verrebbe realizzato un terrapieno in pendio, alto m 1.50 dal
terreno naturale e sorretto da un muro posto a m 3.00 dalla facciata, destinato
a ridurne l'altezza.
Alla domanda si sono opposti i vicini
__________ e __________ (part. n. __________) e __________ (part. n.
__________), ritenendo che la tettoia superasse l'altezza massima di m 3.00, prescritta
dall'art. 9 cpv. 6 NAPR per le costruzioni accessorie.
Con decisione 30 novembre 1999, il municipio
di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia, ritenendo che
l'altezza della tettoia, sommata a quella del locale ripostiglio, superasse il
limite fissato per le costruzioni accessorie e non rispettasse le distanze da
confine prescritte per le costruzioni principali.
B. Il 23
febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di diniego della
licenza, respingendo il gravame contro di essa interposto da __________ e
__________.
In sintesi, il Governo ha ritenuto che
l'altezza della tettoia fosse da sommare a quella del locale attrezzi
sottostante e che superasse l'altezza massima fissata dall'art. 9 cpv. 6 NAPR.
Non rispettando le distanze da confine prescritte dall'art. 32 NAPR per le
costruzioni principali, non potrebbe essere autorizzata.
C. Contro
questo giudizio __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo postulando il rilascio della licenza edilizia. Posta
in evidenza la natura accessoria della costruzione, i ricorrenti criticano il
criterio di misurazione dell'altezza applicato dall'Esecutivo cantonale. Negano
in particolare che l'altezza della tettoia debba essere sommata a quella del
deposito attrezzi.
D. All'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________,
che si riconfermano nelle rispettive decisioni. Ad identica conclusione sono
giunti gli opponenti __________ e __________, ribadendo in buona sostanza le
censure sollevate in sede d'opposizione.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della
presente impugnativa discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione dei
ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 9 cifra 6 NAPR di __________ si ritengono accessorie le costruzioni
al servizio di un fabbricato principale, che non siano destinate all'abitazione
o al lavoro e che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale.
Esse non possono superare l'altezza di m 3.00 dal terreno sistemato al filo superiore
del cornicione di gronda, rispettivamente m 4 al colmo (cfr. pure art. 40 LE).
L'art. 10 cifra 6 NAPR precisa poi che le costruzioni accessorie possono
sorgere a confine, se non hanno aperture o a m 1.50 se munite di aperture.
Secondo l'art. 41 LE, la sistemazione del
terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non
superiore a m 1,50 dal terreno naturale (cpv. 1). Verso gli edifici la lunghezza
del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3
metri (cpv. 2). L'art. 41 LE stabilisce soltanto il modo di misurazione
dell’altezza degli edifici. Da tale norma discende unicamente che l’altezza del
terrapieno va aggiunta a quella dell’edificio sovrastante, nella misura in cui
supera il limite di m 1.50 o se la facciata a valle della costruzione non dista
almeno 3 m dal ciglio.
L'altezza delle costruzioni accessorie si
misura in modo uguale delle costruzioni principali (A. Scolari, Commentario,
II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1226).
2.2. Dal profilo funzionale, la tettoia in
contestazione è una costruzione accessoria. Essa è infatti posta al servizio
della casa d'abitazione che sorge sul fondo e non è destinata all'abitazione o
al lavoro, né ha funzione industriale, artigianale o commerciale.
2.3. Il Consiglio di Stato ha confermato il
diniego della licenza edilizia, in quanto verso W, ossia a valle, l'altezza
della tettoia, sommata a quella del sottostante locale attrezzi, supererebbe
l'altezza massima di m 3.00, fissata dall'art. 9 cpv. 6 NAPR per le costruzioni
accessorie.
La tesi non può essere condivisa.
Con la realizzazione, a valle del locale
attrezzi, di un terrapieno alto m 1.50 dal terreno naturale, sorretto da un
muro alto altrettanto, posto ad una distanza di m 3.00 dalla facciata del manufatto,
l'altezza di quest'ultimo, misurata secondo i criteri fissati dagli art. 40 e
41 LE, si ridurrebbe dagli attuali m 3.50 a circa m 2. Considerato che il
posteggio si situa 90 cm al di sotto del parapetto, verso valle, l'altezza
della tettoia, sommata a quella del locale attrezzi, sarebbe di circa m 2.60
(angolo NW) rispettivamente di m 3.60 al colmo del tetto a volta. Una trincea,
formata nel terrapieno per mantenere l'accesso al locale, non modificherebbe
questa conclusione (cfr. Scolari, op. cit., n. 1229).
2.4. Il diniego della licenza va tuttavia
confermato sia perché sul lato N, verso il fondo n. __________ dell'opponente
__________, l'altezza della tettoia supera il limite di m 3.00, sia perché non
è rispettata la distanza di m 1.50 dal confine prescritta dall'art. 10 cifra 6
NAPR per costruzioni accessorie munite di aperture.
Dal piano in sezione in atti risulta infatti
che su questo versante, l'altezza del locale attrezzi, misurata dal terreno
naturale, varia da m 1.70 (angolo NE) a circa m 2.80 (angolo NW). L'altezza
della prima (m 1.50 dal livello del posteggio), sommata a quella del manufatto
sottostante, con il quale, dal profilo degli ingombri verticali, forma un unico
complesso edilizio, varia pertanto da m 3.20 a m 4.30.
Privo di rilievo è il fatto che sul fondo
del resistente __________ esista una costruzione a confine che oltrepassa di
circa m 1.00 il livello del posteggio. L'altezza della tettoia va comunque misurata
a partire dal livello del sottostante terreno naturale, che su questo lato non
è oggetto di alcuna sistemazione. Insostenibile è la pretesa di misurarla a partire
dal livello del posteggio, facendo astrazione dell'altezza fuori terra del
locale ripostiglio. Formando un tutt'uno con la tettoia, l'ingombro verticale
di questo manufatto, posto direttamente a confine, non può essere ignorato ai
fini della misurazione dell'altezza dell'opera in discussione.
Evidente è pure la violazione della distanza
di m 1.50 dal confine prescritta dall'art. 10 cifra 6 NAPR per le costruzioni
accessorie munite di aperture. Sorgendo ad una distanza variante tra m 0.20 e m
0.75 verso il confine con il fondo dell'opponente __________ ed essendo munita
di aperture, la tettoia disattende palesemente questo parametro. Il difetto non
potrebbe essere sanato nemmeno imponendone la chiusura, poiché in questo caso
risulterebbe violato l'obbligo di contiguità alternativamente prescritto dalla
medesima norma.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, confermando
il diniego della licenza edilizia pronunciato dal municipio di __________ prima
e dal Consiglio di Stato poi.
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico degli insorgenti. Non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cifra 6 e 10 cifra 6 NAPR; 21, 40 e 41 LE; 1
segg. NAPR di __________; 1, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico degli
insorgenti.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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