AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.59
Data decisione, Autorità:
20.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00059
Lugano
20 giugno
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 febbraio 2000 di
contro
la decisione 9 febbraio 2000 del Consiglio di Stato
(n. 553) che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la
decisione 25 novembre 1999 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre
per la durata di 1 mese e mezzo;
visti:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In data 6
novembre 1999, alle ore 6.50, __________ circolava sul tratto autostradale
__________ -__________, alla guida dell'autovettura "Audi", targata
__________.
In tale
occasione il conducente è stato inseguito da un veicolo della polizia munito di
apparecchiature verificate. Da tale controllo è risultato che egli viaggiava ad
una velocità di 173 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige
il limite di 120 km/h.
B a) A
seguito della suddetta infrazione, il 25 novembre 1999, la Sezione della circolazione,
considerato che __________ era già stato oggetto di un provvedimento amministrativo
di revoca della licenza di condurre dal 12 giugno 1994 all'11 luglio 1994, ha risolto
di revocargli la licenza di condurre a scopo di ammonimento per un periodo di 1
mese e mezzo, dal 3 gennaio 2000 al 17 febbraio 2000.
b) Con
decisione 17 dicembre 1999, cresciuta in giudicato, l'autorità dipartimentale
ha inflitto ad __________ una multa di fr. 920.--, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.-- e alle spese di fr. 40.--, per superamento dei limiti
di velocità.
C. Il 6
dicembre 1999 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la risoluzione
di revoca, postulandone in via principale l'annullamento ed in via subordinata
una riduzione della durata della revoca. Il ricorrente ha contestato
l'accertamento dei fatti operato dalla polizia. Il tachimetro, seppure in
dotazione ad una autovettura della polizia, non sarebbe, a suo dire, uno strumento
predisposto per rilevare la velocità di un altro autoveicolo. L'insorgente ha
inoltre contestato di essere recidivo, ritenuto che la precedente revoca della
licenza di condurre risale al 1994 e ha censurato il comportamento degli agenti
della polizia, poiché essi lo hanno inseguito, a loro dire per oltre 2 km,
prima di fermarlo. Ha infine evidenziato la propria necessità di disporre della
licenza di condurre per motivi professionali.
D. Con
giudizio 9 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e ha confermato
il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione, ritenendolo
adeguato alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, tenuto del principio dell'unità e della
sicurezza del diritto, non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalla
constatazioni di fatto contenute nella decisione di multa. Ha inoltre
evidenziato che, per costante giurisprudenza, il superamento di un limite di
velocità di oltre 30 km/h deve essere sanzionato con una revoca della licenza
di condurre. In conclusione l'Esecutivo cantonale, anche in considerazione del
fatto che l'insorgente è già stato oggetto di un provvedimento di revoca nel
1994 e della circostanza che non ha un'assoluta necessità di disporre della
licenza di condurre per motivi professionali, ha ritenuto la risoluzione
avversata adeguata alle circostanze e conforme al principio della
proporzionalità.
E. Con ricorso
23 febbraio 2000 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo l'annullamento della citata risoluzione governativa.
L'insorgente si riconferma sostanzialmente nelle argomentazioni già sollevate
davanti all'istanza inferiore. Rileva inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto
dal Consiglio di Stato, il disporre della licenza di condurre costituisce una
necessità professionale assoluta, come risulta dall'allegata dichiarazione 21
febbraio 2000 del suo datore di lavoro. Precisa infine di avere impugnato
soltanto la decisione di revoca e non la risoluzione di multa, in quanto
convinto che la procedura penale seguisse quella amministrativa.
F. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle
argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
G. a) Su
richiesta di questo tribunale, il 4 aprile 2000, il ricorrente ha trasmesso la
documentazione dalla quale risulta che egli è responsabile delle vendite presso
la società __________, alle cui dipendenze vi sono altre tre persone
(un'impiegata, un magazziniere ed un viaggiatore di commercio).
b) Da indagini esperite da questo tribunale
presso l'Ufficio del registro di commercio del distretto di __________ è emerso
che __________ è amministratore unico con firma individuale della societa
__________.
Considerato in diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione
stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle
risultanze degli accertamenti istruttori esperiti da questo tribunale (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale
norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno
potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace
a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK
auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser,
Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.,
STA 21.10.1996 in re T.).
- La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr).
La licenza di condurre va invece
obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la
sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).
Va osservato che la revoca della licenza a
titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole
di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva
(art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della
colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a
motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può essere
inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione
che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr.
art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e
dev'essere di almeno sei mesi se la licenza
va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima
revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).
- Secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della
velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di
condurre anche quando le condizioni della circolazione erano come nel caso
concreto favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 119 Ib 154
consid. 2a; 113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1).
Qualora venga accertato un superamento
superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali
sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett.
a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476
consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).
Nel caso in esame, il ricorrente ha superato
di 53 km/h la velocità massima consentita. Egli ha dunque gravemente compromesso
la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto
essere obbligatoriamente revocata.
- 5.1. Il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato
un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di
principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una
decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei
fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento
amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì
sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato.
In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del
giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato
nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si
basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di
polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista
la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti
si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della
licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del
procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In
simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto,
secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad
esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura.
5.2. Nel caso di specie il ricorrente ben
sapeva che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura di
revoca della licenza di condurre. Infatti già il 16 novembre 1999 egli era
stato avvertito dalla Sezione della circolazione che nei suoi confronti erano
dati gli estremi per procedere con l'adozione di tale misura. Il 17 dicembre
1999 l'autorità dipartimentale gli ha inflitto una multa per violazione dei limiti
di velocità. Considerato che __________ non ha impugnato presso le istanze
superiori la decisione di multa, essa è cresciuta in giudicato. Pertanto alla
luce della citata giurisprudenza, in questa sede, irrilevanti i motivi per i
quali egli non ha presentato ricorso contro la risoluzione di multa, gli è
preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione sia i fatti in
oggetto, sia l'apprezzamento giuridico degli stessi da parte dell'autorità
dipartimentale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è
vincolato al giudizio di condanna pronunciato dalla Sezione della circolazione.
- 6.1.
L'insorgente allega di avere una necessità professionale di disporre della licenza
di condurre. L'Esecutivo cantonale, come già evidenziato, senza esperire alcun
accertamento in proposito, ha negato l'esistenza di tale necessità.
6.2. La
giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e
soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di
lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di
non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi
rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht,
vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se
sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere
rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in
considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente
toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali.
La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata
minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti
gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta
all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è
concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della
propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., consid. 2c).
6.3. __________ è amministratore unico e
lavora presso la società __________, ditta che si occupa della produzione e del
commercio di prodotti per l'igiene, attrezzature e macchine per le pulizie. Il
personale della ditta si compone di quattro persone: il ricorrente, capo
consulente alle vendite (viaggiatore di commercio/dimostratore), un viaggiatore
di commercio, un impiegato ed un magazziniere (cfr. dichiarazione 6 aprile 2000
della società __________). Nella sua professione __________ è quindi obbligato
a spostarsi in luoghi diversi con un autoveicolo privato. L'uso dei mezzi
pubblici o di un motoveicolo, deve invece essere escluso, ritenuto che
renderebbe oltremodo difficoltoso, rispettivamente impossibile il trasporto
della merce. Neppure è ipotizzabile, in considerazione del basso numero di dipendenti
della società, che l'insorgente, per un periodo relativamente lungo, possa venire
sostituito o accompagnato da un collega nello svolgimento delle proprie incombenze,
senza ripercussioni di ordine finanziario sulla ditta. In particolare, vi
sarebbe il rischio concreto di un rallentamento del lavoro e notevoli
difficoltà nell'acquisizione di nuovi clienti, cui si potrebbe ovviare con
l'assunzione temporanea di un altro dipendente. Ciò che comporterebbe una perdita
di guadagno, rispettivamente un aumento dei costi per la ditta stessa.
In siffatte circostanze, tenuto conto che
l'unico precedente di __________ risale al 1994, questo tribunale ritiene
eccessiva la privazione della licenza di condurre per un periodo di 1 mese e
mezzo.
Tenuto conto della gravità dell'infrazione,
della colpa effettiva, del bisogno professionale della licenza di condurre,
nonché del fatto che l'unico precedente di __________ risale al 1994, questo
tribunale ritiene proporzionato ed adeguato alla fattispecie un periodo di
revoca della durata di un mese.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto.
La tassa di giustizia e le spese di prima e seconda istanza sono compensate,
con la riduzione che dovrebbe essere apportata alla tassa applicata in prima
istanza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a
ONC; 30, 33 OAC; 10 LALCStr; 1 e ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 9 febbraio 2000,
n. 553, del Consiglio di Stato è annullata e riformata come segue:
"1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Ad __________, è revocata la licenza di condurre per la
durata di un mese.
-
E' messa a carico del ricorrente una tassa di giudizio di fr.
350--."
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster